IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera
d); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, direttiva quadro in materia di  acque,  che  all'art.  13,
comma 7, prevede che i piani di gestione dei bacini idrografici siano
«riesaminati e aggiornati entro quindici anni dall'entrata in vigore»
della stessa «e,  successivamente,  ogni  sei  anni»  e  all'art.  14
stabilisce che «Gli Stati membri promuovono la partecipazione  attiva
di tutte le parti interessate (...) all'elaborazione,  al  riesame  e
all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini  idrografici.  Gli
Stati membri provvedono affinche', per ciascun distretto idrografico,
siano pubblicati e resi disponibili per  eventuali  osservazioni  del
pubblico, inclusi gli utenti: a) il  calendario  e  il  programma  di
lavoro per la presentazione  del  piano,  inclusa  una  dichiarazione
delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima
dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione
globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque  importanti,
identificati  nel  bacino  idrografico,   almeno   due   anni   prima
dell'inizio del periodo cui si  riferisce  il  piano;  c)  copie  del
progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno
prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da  11  a  18  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale  il  piano  di  gestione  del
bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva  2000/60/CE
e' considerato stralcio del  Piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 1 prevede che «Per ciascun distretto idrografico e' adottato
un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano
di bacino distrettuale di cui  all'art.  65.  Il  Piano  di  gestione
costituisce pertanto piano stralcio  del  Piano  di  bacino  e  viene
adottato e approvato secondo le procedure stabilite per  quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini  della  predisposizione
dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti  i
soggetti istituzionali competenti nello specifico settore»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
rubricato  «Valore,  finalita'  e  contenuti  del  piano  di   bacino
distrettuale», nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita'
di adozione e approvazione del piano di bacino distrettuale; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   e,   in
particolare, i commi 2 e 5 dell'art. 51, rubricato «Norme in  materia
di  Autorita'  di  bacino»,   che,   rispettivamente,   sostituiscono
integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, il primo relativo all'istituzione  delle  Autorita'  di
bacino distrettuali  e  il  secondo  relativo  alla  definizione  dei
distretti idrografici; 
  Visto in particolare, l'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art.  51,  comma  2,  della
legge 28 dicembre  2015,  n.  221,  che  prevede  che  nei  distretti
idrografici il cui territorio coincide con  il  territorio  regionale
siano le regioni ad istituire l'Autorita' di bacino distrettuale; 
  Visto l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dall'art. 51, comma 5, della legge 28  dicembre  2015,  n.
221,  che  alla  lettera  g)  del  comma  1  individua  il  distretto
idrografico della Sicilia; 
  Visto l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che
al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di  corrispondenti  atti
adottati in  attuazione  della  parte  terza  del  presente  decreto,
restano validi ed efficaci i provvedimenti  e  gli  atti  emanati  in
attuazione delle  disposizioni  di  legge  abrogate  dall'art.  175»,
nonche', l'art. 175 del medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziare delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18
maggio 1989, n.  183»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in  vigore
in data 17 febbraio 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016 di approvazione del  Piano  di  gestione  del  distretto
idrografico della Sicilia - I aggiornamento pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 25 del 31 gennaio 2017; 
  Visto il decreto direttoriale n. 29/STA del 13 febbraio 2017,  come
modificato dal successivo decreto n. 293/STA del 25 maggio  2017,  di
approvazione delle «Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante
delle derivazioni idriche in relazione  agli  obiettivi  di  qualita'
ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei,  definiti  ai
sensi della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da  effettuarsi
ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 12-bis Regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775», emanato  dal  Ministero  dell'ambiente  allo
scopo di soddisfare le richieste della Commissione europea  formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Visto il decreto direttoriale n. 30/STA del  13  febbraio  2017  di
approvazione delle «Linee guida per  l'aggiornamento  dei  metodi  di
determinazione del deflusso minimo vitale al  fine  di  garantire  il
mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso  ecologico  a  sostegno
del raggiungimento degli obiettivi  di  qualita'  definiti  ai  sensi
della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del
23 ottobre 2000», emanato dal Ministero dell'ambiente allo  scopo  di
soddisfare  le  richieste   della   commissione   europea   formulate
all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e  7304/15/ENVI  e
facenti  parte  del  pacchetto  di  azioni  di   «rientro»   previste
dall'Action Plan elaborato dal Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
  Visto l'art. 3 della legge Regione Sicilia 8 maggio 2018, n. 8, che
ha istituito l'Autorita' di bacino del  distretto  idrografico  della
Sicilia; 
  Visto il «Calendario e programma di lavoro per la presentazione del
piano» per  l'aggiornamento  del  piano  di  gestione  del  distretto
idrografico  della  Sicilia  predisposto  dall'Autorita'  di  bacino,
adottato con deliberazione della conferenza istituzionale  permanente
n. 3 del 2 aprile 2019; 
  Vista la deliberazione della conferenza istituzionale permanente n.
7 del 2 dicembre 2020, di adozione del documento «Valutazione globale
provvisoria  dei  principali  problemi  di  gestione   delle   acque,
identificati nel bacino idrografico», versione definitiva predisposta
e pubblicata a  gennaio  2020  dall'Autorita'  di  bacino,  ai  sensi
dell'art. 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del
2006,  ai  fini  dei  successivi  adempimenti  e  in  funzione  delle
attivita' di  aggiornamento  del  piano  di  gestione  del  distretto
idrografico della Sicilia; 
  Vista la deliberazione n. 16 del 2 dicembre 2020  della  conferenza
istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale  della
Sicilia,  avente  ad  oggetto  l'adozione  della  «Direttiva  per  la
determinazione   dei    deflussi    ecologici    a    sostegno    del
mantenimento/raggiungimento degli obiettivi  ambientali  fissati  dal
Piano di  gestione  del  distretto  idrografico  della  Sicilia»,  di
seguito direttiva «Deflusso ecologico», che  e'  stata  inserita  nel
programma di misure del nuovo piano di gestione; 
  Vista la deliberazione n. 17 del 2 dicembre 2020  della  conferenza
istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale  della
Sicilia,  avente  ad  oggetto  l'adozione  della  «Direttiva  per  la
valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione
agli obiettivi di qualita' ambientale definiti dal Piano di  gestione
del  distretto  idrografico  della  Sicilia»,  di  seguito  direttiva
«Derivazioni», che e' stata inserita  nel  programma  di  misure  del
nuovo piano di gestione; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, e,  in
particolare,  l'art.  2,  comma  1,  con  il   quale   il   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e'
ridenominato Ministero della transizione ecologica; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
1  del  7  aprile  2021,  di  adozione  del   progetto   di   secondo
aggiornamento del Piano di gestione del distretto  idrografico  della
Sicilia di cui all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE; 
  Visto il decreto direttoriale di verifica  di  assoggettabilita'  a
VAS prot. MATTM CRESS 415 del 3 novembre 2021, con  il  quale,  sulla
base del  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA - VAS n. 26 del 18 ottobre 2021, e' stato
stabilito che il secondo aggiornamento del Piano  di  gestione  delle
acque del  distretto  idrografico  della  Sicilia  non  debba  essere
sottoposto  a  VAS  e  sono   state   fissate   raccomandazioni   per
l'aggiornamento del medesimo che  hanno  portato  alla  redazione  di
specifiche integrazioni al Piano, costituenti  parte  integrante  del
medesimo; 
  Dato atto che sul progetto di secondo aggiornamento  del  Piano  di
gestione del distretto idrografico della Sicilia si  e'  regolarmente
svolta la fase di consultazione  e  informazione  pubblica,  prevista
dall'art.  14  della  direttiva  2000/60/CE,  in  coordinamento   con
l'analoga consultazione sul progetto di primo aggiornamento del Piano
di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,  al  fine  di   migliorare
l'efficacia di tali fasi; 
  Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n.
7 del 22 dicembre 2021 di  adozione  del  secondo  aggiornamento  del
piano  di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico  della
Sicilia; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, che all'art. 4 rinomina il Ministero della  transizione
ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, concernente il Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti»; 
  Visto il parere n. 85/CSR espresso della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2023; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato, ai sensi  degli  articoli  65  e  66  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo aggiornamento del Piano
di gestione delle  acque  del  distretto  idrografico  della  Sicilia
2021-2027 dell'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia, di cui
all'art. 13, comma 7, della direttiva 2000/60/CE.