IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)»,
come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
  Visto, in particolare,  l'art.  14,  recante  disposizioni  per  il
sostegno del settore del trasporto, che, al comma 1, lettera  a),  al
fine di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli  aumenti
eccezionali dei prezzi dei  carburanti,  autorizza  la  spesa  di  85
milioni di euro, da destinare  al  riconoscimento  di  un  contributo
straordinario, sotto forma  di  credito  d'imposta,  a  favore  delle
imprese  aventi  sede  legale  o  stabile  organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art.  24-ter,  comma
2,  lettera  a),  numero  2)  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504.  Il  predetto  contributo  e'
riconosciuto nella misura  massima  del  28  per  cento  della  spesa
sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque  nel  limite
massimo di spesa indicato al precedente periodo, per  l'acquisto  del
gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro
V  o  superiore,  di  massa  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5
tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette  attivita',  al
netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto; 
  Visto il terzo periodo del su indicato  comma  1,  lettera  a)  che
stabilisce che le eventuali  risorse  che  residuino  a  seguito  del
riconoscimento  delle  istanze  avanzate   ai   sensi   dei   periodi
precedenti, possono essere utilizzate per  il  riconoscimento  di  un
contributo, sotto forma di credito d'imposta,  nella  misura  massima
del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022
dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione  in  Italia
esercenti le attivita' di trasporto indicate all'art.  24-ter,  comma
2, lettera a), numero 1) del citato decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio  impiegato  in  veicoli,  di
categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette  attivita',
al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  comprovato  mediante  le
relative fatture d'acquisto; 
  Visto il comma 2, del citato art. 14 del decreto-legge n.  144  del
2022, ai sensi del quale si prevede che  «Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze» sono definiti i criteri di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante
«Disposizioni in materia di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta  sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione
delle dichiarazioni» e, in particolare,  l'art.  17  che  prevede  la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nonche'  l'art.  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  che
dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei
contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, gli  articoli
8 e 9 in materia di  registrazione  degli  aiuti  subordinati  a  una
procedura di concessione; 
  Considerato che la grave difficolta' in cui versano le  imprese  di
autotrasporto di merci a causa degli aumenti eccezionali  del  prezzo
dei carburanti richiede  l'attuazione  di  procedure  celeri  per  il
riconoscimento dei contributi di cui al  citato  art.  14,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  cosi'  come
modificato dal decreto-legge n. 48 del 2023; 
  Considerato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  quale  ente
competente  alla  gestione  delle  procedure  relative   al   credito
d'imposto delle accise sul gasolio per  uso  autotrazione  utilizzato
nel settore del trasporto di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504,  dispone  di  strumenti  idonei  alla  ricezione  delle
domande delle imprese destinatarie dei predetti contributi, utili per
le finalita' di cui al presente decreto; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  delle  predette  risorse  nel  rispetto   delle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea; 
  Considerato che nel  corso  dell'anno  2022  il  gasolio  ha  avuto
considerevoli aumenti del costo di acquisto,  incrementando  il  gia'
assai elevato livello  della  crisi  di  liquidita'  economica  della
totalita' delle imprese di trasporto su strada di merci, che  risulta
essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per
i costi aggiuntivi dovuti  ad  aumenti  eccezionalmente  marcati  dei
prezzi dei carburanti; 
  Vista la comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del  9  marzo
2023 final, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure  di  aiuto
di Stato a sostegno dell'economia a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina» e, in particolare, la Sezione 2.1 in materia
di «Aiuti di importo limitato»; 
  Tenuto conto dell'avvenuta  notifica  alla  Commissione  europea  -
Aiuto di Stato SA.108573  della  misura  in  oggetto,  in  attesa  di
decisione; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio    2016,    n.    97    -    si    provvede    a    pubblicare
sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle
infrastrutture   e   della   mobilita'    sostenibili    alla    voce
«Amministrazione trasparente» -  «Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,
vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario; 
  Valutata la possibilita'  di  collaborazione  con  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli  per  quanto  concerne  l'organizzazione  della
piattaforma digitale per la  presentazione  delle  istanze  da  parte
delle imprese  e  conseguente  invio  dei  dati  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerata la necessita' di definire i criteri e le  modalita'  di
assegnazione  del  credito  d'imposta  nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e  le
modalita'   di   attuazione   della   disciplina    del    contributo
straordinario,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  lettera  a),   del
decreto-legge n. 144 del 2022, sotto forma di credito d'imposta cosi'
modificato dal decreto-legge n. 48 del 2023  finalizzato  a  mitigare
gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del  prezzo
dei  carburanti  con   particolare   riguardo   alle   procedure   di
concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonche'  alla
documentazione   richiesta,   alle    condizioni    di    revoca    e
all'effettuazione dei controlli.