IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                   Nella seduta del 3 agosto 2023 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre  2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...)  in  ogni  altra
disposizione vigente, qualunque  richiamo  al  CIPE  deve  intendersi
riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013, del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure  specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 che introduce misure specifiche volte a
fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi  strutturali
e  di  investimento  europei,  di  seguito  Fondi  SIE,  in  risposta
all'epidemia di COVID-19 ed in e, in particolare, l'art.  25-ter  che
prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 %  alle
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi
prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di
coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/562 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013, che, per far fronte alle spese  emergenziali  connesse  al
conflitto armato in Ucraina,  estende  l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento del 100 % alle  spese  dichiarate  nelle  domande  di
pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1°  luglio
2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o  piu'  assi  prioritari  di  un
programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  ad  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del  decreto-legge  n.
101 del 2013; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i  criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,  nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi  di  azione  e
coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui
all'art. 5 della citata legge n.  183  del  1987,  nei  limiti  della
dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione
2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al  netto
delle assegnazioni attribuite a titolo di  cofinanziamento  nazionale
ai Programmi operativi nazionali e  regionali  finanziati  dai  Fondi
SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma  670,  della  citata
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari finanziati dal citato  Fondo  di  rotazione,
sia  assicurato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  seguito
MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del  proprio  sistema
informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS
del 30 aprile 2015, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  44  del   citato
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo  cui
«Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita'  degli
investimenti finanziati  con  le  risorse  nazionali  destinate  alle
politiche  di  coesione  dei  cicli  di   programmazione   2000/2006,
2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per  ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana titolare  di
risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art.
4, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  in  sostituzione
della pluralita' degli  attuali  documenti  programmatori  variamente
denominati e tenendo conto degli interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia
per la coesione  territoriale  procede,  sentite  le  amministrazioni
interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti  al  fine  di
sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il
sud e la coesione territoriale, entro quattro  mesi  dall'entrata  in
vigore del  presente  decreto  un  unico  Piano  operativo  per  ogni
amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalita'
unitarie di gestione e monitoraggio»; 
  Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge  n.
34 del 2019  e  successive  modificazioni,  in  base  al  quale,  per
simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e
coesione, di seguito anche  PSC  o  Piano,  e'  articolato  per  aree
tematiche,  in  analogia  agli  obiettivi  tematici  dell'Accordo  di
Partenariato; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto, in particolare, l'art. 241 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione  all'approvazione
da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al  citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le  risorse  del  Fondo  sviluppo  e
coesione,  di  seguito  FSC,  rinvenienti  dai  cicli   programmatori
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere  destinate,  in  via
eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a  carattere  nazionale,
regionale o locale connessa  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
economica  e  sociale  conseguente  alla  pandemia  di  COVID-19,  in
coerenza con la riprogrammazione che, per  le  stesse  finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi SIE,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)
2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e
del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  23  aprile  2020;  inoltre,  nel  caso  si  proceda   attraverso
riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa  proposta
e' approvata dalla Cabina di regia di  cui  all'art.  1,  comma  703,
lettera c), della citata legge n. 190 del  2014,  dandone  successiva
informativa  al  CIPE,  secondo  le  regole   e   le   modalita'   di
riprogrammazione, previste per il ciclo di programmazione 2014-2020; 
  Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,
prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione  europea,
a  seguito  della  rendicontazione  delle  spese  emergenziali,  gia'
anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono  riassegnate  alle
stesse  amministrazioni   che   abbiano   proceduto   alla   relativa
rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino  a
concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per  essere  destinate   alla
realizzazione di Programmi  operativi  complementari,  vigenti  o  da
adottarsi; 
  Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242  e  in  attuazione
delle modifiche introdotte dal citato regolamento  (UE)  n.  2020/558
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  aprile  2020,  «ai
medesimi programmi complementari di cui  al  comma  2  sono  altresi'
destinate le risorse a carico del Fondo di Rotazione all'art. 5 della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,  rese  disponibili   per   effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE  dei  programmi  di
cui al comma 1»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in  particolare,
l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle  politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568 recante «Approvazione del regolamento per  l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale,  tra  l'altro,  l'onorevole  Raffaele  Fitto  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli Affari europei,
il sud, le politiche di coesione e il PNRR; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  8,
concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto  2
della propria delibera 18  aprile  2014,  n.  18  -  dell'Accordo  di
Partenariato Italia 2014-2020 adottato  con  decisione  esecutiva  in
data 29 ottobre 2014,  dalla  Commissione  europea  e  relativo  alla
programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
  Vista,  altresi',  la  delibera  CIPE  28  gennaio  2015,  n.   10,
concernente la definizione dei criteri  di  cofinanziamento  pubblico
nazionale dei programmi europei  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce  che  gli
interventi complementari siano previsti nell'ambito di  programmi  di
azione e coesione, finanziati con  le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione, i cui contenuti  sono  definiti  in  partenariato  tra  le
amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei
Fondi  SIE  e  le  singole  amministrazioni  interessate,  sotto   il
coordinamento dell'Autorita' politica delegata per  le  politiche  di
coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione
e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, su proposta  dell'Amministrazione  centrale
avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato
con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Vista la delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n.  51,  che,
modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015,  ha  previsto  la
possibilita' per le amministrazioni titolari di  Programmi  operativi
finanziati da fondi europei di ridurre il  tasso  di  cofinanziamento
nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120  del
regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro  per  il  sud  e  la   coesione
territoriale e la Regione Veneto del 10 luglio  2020,  relativo  alla
riprogrammazione  dei  Programmi  operativi  dei  Fondi   strutturali
2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n.  34
del 2020; 
  Vista la delibera CIPE 28  luglio  2020,  n.  39  che,  nelle  more
dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Veneto,
prende atto della riprogrammazione dell'importo di  complessivi  5,90
milioni di euro ai sensi del citato decreto-legge  n.  34  del  2019,
art. 44, e dispone l'assegnazione di risorse  FSC  2014-2020  per  un
importo complessivo di 247,80 milioni di euro, pari  alla  differenza
fra  l'ammontare  delle  riprogrammazioni   operate   sui   Programmi
operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili
ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44; 
  Visto, inoltre, che la citata delibera n. 39 del 2020 ha  previsto,
in applicazione dell'art. 242 del decreto-legge n. 34 del  2020,  che
le risorse assegnate  ritornino  nelle  disponibilita'  del  FSC  nel
momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare  le
risorse   rimborsate   dall'Unione   europea    a    seguito    della
rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad  un
importo massimo di 67,00 milioni di euro; 
  Vista la delibera CIPESS 29  aprile  2021,  n.  2,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano e  sviluppo  e
coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge  n.
34  del  2019,  stabilisce  la  disciplina  ordinamentale  dei   PSC,
assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006
e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; 
  Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021,  nel  determinare
lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella  Sezione  speciale
2, ovvero nella  tavola  4  dei  PSC  Sezioni  speciali  «risorse  da
riprogrammazione e  nuove  assegnazioni»,  le  risorse  FSC  poste  a
copertura  di  interventi  gia'  previsti  nei  Programmi   operativi
2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di
contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242
del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 30 che ha approvato, in
prima istanza, il PSC della Regione Veneto per un valore  complessivo
di 920,19 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: sezione
ordinaria di importo pari a 666,48 milioni di euro e sezioni speciali
(Sezione speciale  2:  risorse  FSC  copertura  interventi  ex  fondi
strutturali 2014-2020) pari a 253,70 milioni di euro; 
  Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 che, in attuazione di
quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34  del
2020 e per le finalita' ivi indicate, ha  istituito  -  nel  caso  di
programmi non ancora adottati - ovvero incrementato  -  nel  caso  di
programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito  dei  rimborsi  derivanti
dalla rendicontazione di  spese  anticipate  a  carico  dello  Stato,
secondo quanto previsto indicativamente  negli  accordi  siglati  nel
2020 tra il Ministro per il sud  e  la  coesione  territoriale  e  le
amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati
con i fondi strutturali 2014-2020; 
  Tenuto conto che la citata delibera n. 41 del 2021 ha indicato  per
ogni  amministrazione  titolare  del  POC   un   importo   indicativo
programmatico; ha previsto  che  le  amministrazioni  titolari  siano
autorizzate ad attivare  le  risorse  programmatiche  indicate  nella
delibera nei limiti in cui le stesse siano  affluite  in  favore  del
programma   complementare   di   competenza,    a    seguito    delle
rendicontazioni di spesa presentate  alla  Commissione  europea  come
spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto altresi'  che  nei
programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse  a  carico
del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987,  che
si  rendano  disponibili  a  seguito  di  rendicontazioni  di   spesa
effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di  un
tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento; 
  Tenuto conto che la citata  delibera  CIPESS  n.  41  del  2021  ha
previsto,  tra  l'altro,  l'istituzione   del   Programma   operativo
complementare  della  Regione  Veneto  con  un   importo   indicativo
programmatico pari a 67,00 milioni di euro; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  acquisita  con
nota prot. DIPE n. 6640-A  del  17  luglio  2023  e  l'allegata  nota
informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
concernente  la  proposta  di  adozione   del   Programma   operativo
complementare  (POC)  2014-2020  e  di  riprogrammazione  del   Piano
sviluppo e coesione (PSC) della Regione Veneto; 
  Vista la nota prot. DIPE 6944 A-4 del 27 luglio 2023,  con  cui  il
Dipartimento per le politiche di coesione comunica alcune  correzioni
formali alla tabella, contenuta nella citata proposta, relativa  alla
dotazione finanziaria del PSC Veneto; 
  Tenuto conto che nella citata proposta e' stato evidenziato che nel
POC sono state definite le strategie, gli obiettivi, gli  Assi  e  le
Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma,
nonche' il Piano finanziario e il relativo cronoprogramma; 
  Tenuto  conto,  in  particolare,  che  le  attuali  dotazioni   del
Programma  operativo  regionale  del  Fondo   europeo   di   sviluppo
regionale, di seguito POR FESR, periodo  2014-2020  e  del  Programma
operativo regionale del Fondo sociale europeo, di  seguito  POR  FSE,
periodo 2014-2020 sono pari  rispettivamente  a  600.310.716  euro  e
764.031.822 euro, di  cui  la  quota  nazionale  di  cofinanziamento,
imputata a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del
1987,  e'  pari  a  210.108.750,60  euro  per  la  parte  FESR  e   a
267.411.137,70 euro per la parte FSE, per un valore complessivo  pari
a 477.519.888,30 euro; 
  Tenuto conto, inoltre, che nella proposta  e'  stato  rappresentato
che la dotazione finanziaria del POC e' pari a  253.441.406,73  euro,
di cui: 
    42.021.000,00 euro derivanti dalla  rendicontazione  delle  spese
emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge
n. 34 del 2020); 
    211.420.406,73 euro  derivanti  dall'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3,  decreto-legge  n.  34
del 2020); 
  Tenuto conto, inoltre, che nella citata proposta  e'  rappresentato
che qualora  in  vista  della  predisposizione  delle  operazioni  di
chiusura del POR FESR  e  POR  FSE  dovesse  emergere  l'esigenza  di
reintegrare  la  disponibilita'  finanziaria  dei  suddetti  POR,  la
Regione  Veneto  inoltrera'  apposita  richiesta  al  MEF-IGRUE   che
provvedera' alle conseguenti operazioni  contabili;  all'esito  delle
suddette  operazioni  contabili,  ovvero  a  seguito  della  chiusura
definitiva dei Programmi operativi, la dotazione finanziaria del  POC
sara'  rideterminata  con  successiva  delibera  del  CIPESS,   ferma
restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di  rotazione
di cui alla legge n. 183 del 1987; 
  Tenuto  conto  che  nella  citata  proposta  e'  previsto  che,  in
applicazione  dell'art.  242  del  decreto-legge  n.  34  del   2020,
contestualmente all'adozione del POC della Regione Veneto, si proceda
alla riprogrammazione del Piano sviluppo coesione della Regione,  con
la riduzione della Sezione speciale 2 del PSC per un importo  pari  a
42,02 milioni di euro, a seguito della quale la dotazione finanziaria
complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera del CIPESS n. 30
del 2021, passerebbe da 920,19 milioni di euro a  878,17  milioni  di
euro, articolato in una Sezione speciale 2 del PSC che  passa  253,70
milioni di euro a 211,68 milioni di euro; 
  Considerato che sulla citata proposta la  Conferenza  Stato-Regioni
ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 26 luglio 2023; 
  Considerato che la citata proposta e' stata oggetto di approvazione
della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della
citata legge n. 190 del 2014 in data 19 luglio 2023; 
  Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica», cosi' come modificata dalla  delibera  CIPE  15  dicembre
2020,   n.   79,   recante   «Regolamento   interno   del    Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze con nota  prot.  n.  33298  del  2  agosto  2023  del
Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni,  «in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso»; 
  Considerato che  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ha
rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla
osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che  pertanto  la
stessa  viene  sottoposta  direttamente  in  seduta  alla  firma  del
Segretario e del Presidente per  il  successivo,  tempestivo  inoltro
alla Corte dei  conti  per  il  prescritto  controllo  preventivo  di
legittimita'; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Adozione del  Programma  operativo  complementare  di  azione  e
coesione 2014-2020 della Regione Veneto e assegnazione di risorse. 
  1.1 E' adottato  il  Programma  operativo  complementare  2014-2020
(POC) di competenza della  Regione  Veneto,  allegato  alla  presente
delibera, di cui costituisce parte integrante. 
  1.2 La dotazione finanziaria del POC e' pari a 253.441.406,73 euro,
di cui: 
    a) 42.021.000,00 euro derivanti dalla rendicontazione delle spese
emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge
n. 34 del 2020); 
    b) 211.420.406,73 euro derivanti dall'applicazione del  tasso  di
cofinanziamento UE al 100% (art. 242, comma 3,  decreto-legge  n.  34
del 2020); 
  1.3 Il valore complessivo del Programma risulta articolato come  di
seguito: 
    
=====================================================================
|               POC REGIONE VENETO - PIANO FINANZIARIO              |
+====================================+==============================+
|               Asse                 |     Dotazione finanziaria    |
+------------------------------------+------------------------------+
|(OT) 1 "Rafforzare la ricerca, lo   |                              |
|sviluppo tecnologico e              |                              |
|l'innovazione"                      |                7.811.848,33 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 2 "Migliorare l'accesso   |                              |
|alle tecnologie dell'informazione e |                              |
|della comunicazione, nonche'        |                              |
|l'impiego e la qualita' delle       |                              |
|medesime"                           |                6.549.773,62 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 3 "Promuovere la          |                              |
|competitivita' delle piccole e medie|                              |
|imprese"                            |               28.601.659,19 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 4 "Sostenere la           |                              |
|transizione verso un'economia a     |                              |
|basse emissioni di carbonio in tutti|                              |
|i settori"                          |               22.843.672,26 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 5 "Promuovere             |                              |
|l'adattamento al cambiamento        |                              |
|climatico, la prevenzione e la      |                              |
|gestione dei rischi - Rischio       |                              |
|idraulico"                          |                1.991.031,26 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 8 "Occupabilita' -        |                              |
|Promuovere un'occupazione           |                              |
|sostenibile e di qualita' e         |                              |
|sostenere la mobilita' dei          |                              |
|lavoratori"                         |               39.256.673,87 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 9 "Inclusione sociale -   |                              |
|Promuovere l'inclusione sociale e   |                              |
|combattere la poverta' e ogni       |                              |
|discriminazione"                    |               51.792.926,48 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 10 "Istruzione e          |                              |
|Formazione - Investire              |                              |
|nell'istruzione e nella formazione  |                              |
|professionale come leva per le      |                              |
|competenze e l'apprendimento        |                              |
|permanente"                         |               86.843.744,94 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Asse (OT) 11 "Capacita'             |                              |
|istituzionale - Rafforzare la       |                              |
|capacita' istituzionale delle parti |                              |
|interessate e un'amministrazione    |                              |
|pubblica efficiente"                |                  524.838,33 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|Assistenza Tecnica                  |                7.225.238,45 €|
+------------------------------------+------------------------------+
|                              Totale|              253.441.406,73 €|
+------------------------------------+------------------------------+
    
  1.4 Nel Programma sono definite le strategie,  gli  obiettivi,  gli
Assi, le  Azioni  e  gli  indicatori,  nonche'  la  governance  e  le
modalita'  attuative  del  Programma,  il  piano  finanziario  ed  il
cronoprogramma.  Il  Programma  e'   articolato   in   n.   10   Assi
corrispondenti agli Obiettivi Tematici (OT) gia' fissati nel POR FESR
2014-2020 e nel POR FSE 2014-2020, in linea con quanto  previsto  dai
regolamenti europei di riferimento. 
  1.5  La  Regione  Veneto,  in  vista  della  predisposizione  delle
operazioni di chiusura  del  POR  FESR  e  del  POR  FSE,  inoltrera'
apposita richiesta al MEF-IGRUE qualora dovesse  emergere  l'esigenza
di reintegrare la disponibilita' finanziaria dei suddetti  Programmi.
All'esito delle suddette operazioni ovvero a seguito  della  chiusura
definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione  finanziaria  del
POC sara' rideterminata con successiva  delibera  del  CIPESS,  ferma
restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di  rotazione
di cui alla legge n. 183 del 1987. 
  1.6  L'ammontare  delle  risorse  previste  per  l'Asse  Assistenza
tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione  titolare  del
Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle  risorse  sia
contenuto  entro  i  limiti  strettamente  necessari  alle   esigenze
funzionali alla gestione del Programma. 
  1.7 La Regione Veneto, in linea con gli adempimenti previsti  dalla
delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento  all'utilizzo
delle risorse di cui alla presente delibera: 
    1)  il  rispetto  della  normativa  nazionale  e  europea  e   la
regolarita' delle spese; 
    2) la rilevazione periodica dei dati di avanzamento  finanziario,
fisico e procedurale del programma e l'invio  dei  suddetti  dati  al
sistema unico di monitoraggio presso  la  Ragioneria  generale  dello
Stato - IGRUE. 
  1.8 La Regione Veneto assicura, altresi', la messa in opera di ogni
iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere  eventuali
frodi e irregolarita'. In tutti i casi  accertati  di  decadenza  dal
beneficio  finanziario  concesso,  la  predetta  Amministrazione   e'
responsabile del recupero e della restituzione  delle  corrispondenti
somme erogate, a  titolo  di  anticipazione,  pagamenti  intermedi  o
saldo, al Fondo di rotazione di cui alla  citata  legge  n.  183  del
1987. Ai  sensi  della  normativa  vigente,  il  Fondo  di  rotazione
suddetto provvede al recupero di eventuali  risorse  non  restituite,
anche  mediante  compensazione  con  altri  importi  spettanti   alla
medesima Amministrazione, sia per lo stesso sia per altri interventi. 
  1.9 La data  di  scadenza  dei  programmi  operativi  complementari
relativi  alla  programmazione  comunitaria   2014-2020,   ai   sensi
dell'art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, e'  fissata
al 31 dicembre 2026. 
  1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera  CIPE  n.  10  del  2015  e  successive  modifiche  e
integrazioni nonche' quelle previste dalla delibera CIPESS n. 41  del
2021. 
  1.11 La  Regione  Veneto,  entro  il  15  marzo  di  ciascun  anno,
trasmettera' una Relazione di attuazione del POC al Dipartimento  per
le  politiche  di  coesione,  aggiornata  al  31  dicembre  dell'anno
precedente. 
  1.12 
  2. Riprogrammazione del Piano sviluppo  e  coesione  della  Regione
Veneto. 
  2.1 Contestualmente all'adozione del  Programma  complementare,  il
Piano sviluppo e  coesione  della  Regione  Veneto,  approvato  dalla
delibera CIPESS n. 30 del 2021, e' ridotto, per un  valore  di  42,02
milioni di euro, da 920,19 milioni di euro a 878,17 milioni di  euro.
La riduzione e' riferita alla Sezione speciale 2 del  PSC  che  passa
253,70 milioni di euro a 211,68 milioni di euro,  come  rappresentato
dalla seguente tabella:  
    
=====================================================================
|   PSC Regione Veneto - Dotazione finanziaria (milioni di euro)    |
+===============+=============+============+==============+=========+
|               |             |            |    Sezione   |         |
|               |             |   Sezione  |  speciale 2: |         |
|               |             | speciale 1:|  risorse FSC |         |
|   Dotazione   |   Sezione   | risorse FSC|   copertura  | Risorse |
|  finanziaria  |  ordinaria  |  contrasto | interventi ex| totali  |
|               |             |   effetti  |     fondi    |         |
|               |             |    COVID   |  strutturali |         |
|               |             |            |   2014-2020  |         |
+---------------+-------------+------------+--------------+---------+
|Delibera CIPESS|             |            |              |         |
|n. 30/2021     |       666,49|        0,00|        253,70|   920,19|
+---------------+-------------+------------+--------------+---------+
|Presente       |             |            |              |         |
|delibera       |             |            |        -42,02|   -42,02|
+---------------+-------------+------------+--------------+---------+
|         TOTALE|       666,49|        0,00|        211,68|   878,17|
+---------------+-------------+------------+--------------+---------+
    
  2.2 Il Piano, cosi' come aggiornato  dalla  presente  delibera,  e'
soggetto alle regole di governance,  alle  modalita'  di  attuazione,
alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la delibera  CIPESS
del 29 aprile 2021, n.  30  di  approvazione  del  Piano  sviluppo  e
coesione della Regione Veneto. 
  2.3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera CIPESS del 29  aprile  2021,  n.  2,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per  il  Piano  sviluppo  e
coesione». 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il segretario: Morelli  

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1170