IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e  a  disposizioni  specifiche  concernenti
l'obiettivo    «Investimenti    a    favore    della    crescita    e
dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. l080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 38, paragrafo 7,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013,  che,  con  riferimento  all'attuazione  degli   strumenti
finanziari di cui al medesimo art. 38, paragrafo 1, lettera  b),  del
regolamento, disciplina le modalita' di  definizione  dei  termini  e
delle condizioni per la  concessione  dei  contributi  dei  programmi
operativi ai suddetti strumenti finanziari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   821/2014   della
Commissione, del 28 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  modalita'  dettagliate  per  il
trasferimento  e  la  gestione  dei  contributi  dei  programmi,   le
relazioni sugli strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le  operazioni  e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863  final  del  19  marzo  2020  e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19,
indicando le relative condizioni di  compatibilita'  con  il  mercato
interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/460 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/558 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e n. 1303/2013,  introducendo  misure  specifiche  volte  a
fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi  strutturali
e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione  europea  per
la ripresa, a sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la  crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013, introducendo misure specifiche  volte  a  fornire  risorse
aggiuntive  agli  Stati  membri  e  a  definirne  le   modalita'   di
attuazione, con l'obiettivo  di  superare  gli  effetti  della  crisi
derivante dall'epidemia COVID-19  e  promuovere  una  ripresa  verde,
digitale  e   resiliente   dell'economia   (cosiddetto   «regolamento
React-EU»); 
  Visto, in  particolare,  l'art.  92-ter  del  suddetto  regolamento
React-EU, che prevede la possibilita' di richiedere l'applicazione di
un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea  fino  al  cento  per
cento a valere sulle risorse React-EU per  sostenere  operazioni  che
promuovono il superamento degli  effetti  della  crisi  nel  contesto
della  pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e
preparano una ripresa verde,  digitale  e  resiliente  dell'economia,
stabilendo, altresi', l'ammissibilita' delle spese per le  operazioni
sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a
decorrere dal 1° febbraio 2020; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182  della  Commissione,
del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro
delle risorse React-EU per l'anno 2021; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della  Commissione,
del 23 novembre 2021, che modifica la decisione  di  esecuzione  (UE)
2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro  delle
risorse React-EU per l'anno 2022; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
FESR 2014-2020 (nel seguito anche  «Programma  operativo»),  adottato
con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del  23  giugno
2015, successivamente modificato fino all'ultima versione,  approvata
con decisione di esecuzione della Commissione  europea  C(2022)  4741
final del 30 giugno 2022; 
  Vista, in particolare, la  decisione  di  esecuzione  C(2021)  5865
finale del 3 agosto 2021, che modifica  la  decisione  di  esecuzione
C(2015) 4444 finale del  23  giugno  2015,  assegnando  al  Programma
operativo  risorse  aggiuntive  a  valere   su   React-EU   messe   a
disposizione dell'Italia, a  norma  dell'art.  3,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, per il  nuovo  obiettivo
tematico «Promuovere il superamento degli  effetti  della  crisi  nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente  dell'economia»  e
per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, per l'anno
2021,  istituendo  i  nuovi  Assi  prioritari  VI  «React-EU»  e  VII
«Assistenza tecnica React-EU»; 
  Visti i criteri di selezione definiti nel Programma operativo,  con
specifico riferimento al nuovo Asse VI del programma, come  approvati
dal Comitato di  sorveglianza  con  procedura  di  consultazione  per
iscritto, conclusa in data 9 luglio 2021 e successivamente modificati
con procedura di consultazione  per  iscritto,  conclusa  in  data  8
giugno 2022; 
  Vista  la  valutazione  ex  ante  degli  strumenti  finanziari  del
Programma operativo,  presentata  al  Comitato  di  sorveglianza  del
medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013, con procedura  scritta  del  20  maggio  2016  per
l'implementazione degli  strumenti  finanziari  e  aggiornata  il  16
novembre  2021,  con  la  valutazione  ex  ante  elaborata  in  forma
semplificata in conformita' all'art.  37,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento,  con  riferimento  agli  strumenti  finanziari  previsti
nell'ambito della priorita' di  investimento  13i  dell'Asse  VI  del
Programma  operativo,  corrispondente  al  sopra   menzionato   nuovo
obiettivo tematico; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»); 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e, in particolare l'art.  15,
relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al
comma 3, prevede che i criteri e  le  modalita'  per  la  concessione
della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con  decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro per le politiche agricole e  forestali,  2  settembre  2015,
recante «Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei
controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese sulle  operazioni  ammesse  al  Fondo»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  6  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 7 luglio 2017, con il quale sono  stabilite  le  condizioni  e  i
termini per l'estensione delle modalita' di accesso alla garanzia del
Fondo basata sull'utilizzo della probabilita' di  inadempimento  alle
altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  13  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  92
del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione  di  quanto  previsto
dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, e' istituita, nell'ambito
del Fondo di garanzia, una sezione speciale, denominata «Riserva  PON
IC», finalizzata ad agevolare  l'accesso  al  credito  da  parte  dei
soggetti beneficiari; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie  della
Riserva PON  IC  del  Fondo  di  garanzia  sono  integrate,  per  gli
interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di  un  importo
pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00),  a  valere  sulle  risorse
dell'Asse III del Programma operativo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 12  febbraio  2019,  con  cui
sono  state  approvate  le  condizioni   di   ammissibilita'   e   le
disposizioni  di  carattere  generale  del  Fondo   di   garanzia   e
l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12,
comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017; 
  Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la
Commissione europea ha approvato  il  «metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico  in  data
14 maggio 2010; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto, «decreto cura Italia»),  che
prevede, all'art. 126, comma 10,  che  le  amministrazioni  pubbliche
titolari  di  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  e  di
investimento  europeo  possano  destinare  risorse  disponibili  alla
realizzazione di interventi  mirati  a  fronteggiare  l'emergenza  da
COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche e integrazioni (nel
seguito,  «decreto  liquidita'»),  che   stabilisce,   all'art.   13,
modalita' rafforzate di intervento del Fondo in deroga  alla  vigente
disciplina del medesimo strumento, applicabili fino  al  31  dicembre
2021; 
  Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con  la  quale
la Commissione europea ha  approvato  il  regime  di  aiuti  SA.56966
(2020/N), come da ultimo modificato dal  regime  di  aiuti  n.  63597
(2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione  C  (2021)
4930 del 29  giugno  2021,  relativo  al  rafforzamento  operativo  e
finanziario del Fondo di garanzia, introdotto dal  predetto  art.  13
del decreto liquidita'; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  6  ottobre
2020, con il quale la dotazione finanziaria della Riserva PON IC  del
Fondo di garanzia, al fine di rafforzare il sostegno alle  piccole  e
medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' incrementata di
ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR; 
  Vista la convenzione del 6  agosto  2021  tra  il  Ministero  dello
sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale
S.p.a.,  mandataria  del   raggruppamento   temporaneo   di   imprese
costituito con  le  mandanti  MPS  Capital  Services  S.p.a.,  Intesa
Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit  S.p.a.  e  BFF  Bank
S.p.a. (cosiddetto, «Gestore del  Fondo»),  relativa  all'affidamento
del servizio di gestione del  Fondo  di  garanzia,  registrata  dalla
Corte dei conti in data 24 settembre 2021; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lettera  o),  della
suddetta convenzione, che affida al gestore del Fondo il servizio  di
gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate  dai  fondi
strutturali e  di  investimento  europei,  e  la  cura  dei  connessi
ulteriori adempimenti; 
  Considerato che, nell'ambito della priorita'  di  investimento  13i
dell'Asse  VI  del  Programma  operativo,  corrispondente  al   nuovo
obiettivo tematico su menzionato, tra le  misure  finanziate  con  le
risorse  aggiuntive  React-EU,  e'   previsto   il   ricorso   e   il
rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole  e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al  credito
attraverso  il  ricorso  alla  garanzia  pubblica   nella   difficile
contingenza economica legata alla pandemia da COVID-19; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  3  dicembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio  2022,
relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della  Riserva
PON  IC,  con  lo  scopo  di  raggiungere   le   finalita'   previste
dall'iniziativa React-EU attraverso  l'incremento  finanziario  della
medesima, per un importo pari a 500 milioni di euro; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2022-2024»  (nel  seguito,  «legge  di
bilancio 2022»), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte  le  misure
previste dall'art. 13, comma 1 e comma 12-bis, del decreto liquidita'
e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino  al  31  dicembre  2022,
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 55,  della
medesima legge di bilancio, in materia di concessione delle  garanzie
a valere sul Fondo di garanzia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  274  del  23  novembre
2022,  con  il  quale  e'  disposto  l'incremento   della   dotazione
finanziaria della Riserva PON IC del  Fondo  di  garanzia,  a  valere
sulle ulteriori risorse assegnate al Programma  operativo,  ai  sensi
del regolamento React-EU, per un importo pari a 200 milioni di euro; 
  Vista la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo  2022,  con
la quale la Commissione europea ha adottato un quadro  temporaneo  di
crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione  della  Russia  contro   l'Ucraina   (nel   seguito,
«Temporary  Crisis  Framework»),   successivamente   modificata   con
comunicazione della Commissione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022
e con comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre  2022,  che  ha
prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023; 
  Visto il decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali  e  inerenti  alla  crisi  ucraina»  (nel  seguito,
«decreto aiuti»),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2022, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno  della
liquidita' delle imprese e  della  ripresa  economica  del  Paese  in
considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze  economiche
scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del predetto decreto  aiuti,  che,
introducendo il comma 55-bis all'art. 1 della legge di bilancio 2022,
ha previsto la concessione della  garanzia  da  parte  del  Fondo  di
garanzia  in  favore  di  finanziamenti  alle  imprese  destinati   a
finalita' di investimento o alla copertura dei costi del capitale  di
esercizio,  finalizzati   alla   realizzazione   di   «obiettivi   di
efficientamento o diversificazione della  produzione  o  del  consumo
energetici,  quali,  a  titolo  esemplificativo,   quelli   volti   a
soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da  fonti
rinnovabili,  a  effettuare  investimenti  in  misure  di  efficienza
energetica  che  riducono  il  consumo  di  energia  assorbito  dalla
produzione  economica,  a  effettuare  investimenti  per  ridurre   o
diversificare il consumo di  gas  naturale  ovvero  a  migliorare  la
resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali
dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica»; 
  Vista la decisione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, con  la  quale
la Commissione europea ha approvato il regime di  aiuti  SA.103403  -
TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps, volto a  sostenere,
attraverso  la  concessione  di  garanzie,  gli  operatori  economici
colpiti  direttamente  o  indirettamente  dalla  crisi  connessa   al
conflitto in Ucraina; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2023-2025»  (nel  seguito,  legge  di
bilancio 2023), che, all'art.  1,  comma  392,  ha  prorogato  al  31
dicembre 2023 il termine  finale  di  applicazione  della  disciplina
transitoria del Fondo di garanzia, previsto dall'art. 1, comma 55,  e
il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo,
da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle  misure  di
contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all'art. 1, comma
55-bis, della legge di bilancio 2022; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  (2022/C  474/01)
del 14 dicembre 2022, con la quale  sono  forniti  gli  «Orientamenti
sulla chiusura  dei  programmi  operativi  adottati  per  beneficiare
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo  regionale,  del  Fondo
sociale europeo, del Fondo di coesione, del  Fondo  europeo  per  gli
affari  marittimi  e  la  pesca  e  dei  programmi  di   cooperazione
transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione
(IPA II) (2014-2020)»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  30  ottobre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina i termini, le  modalita'
e le procedure per la concessione e l'erogazione  delle  agevolazioni
in favore di  programmi  di  investimento  innovativi  finalizzati  a
consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle  piccole  e
medie  imprese  mediante  l'utilizzo  delle   tecnologie   abilitanti
afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro  transizione
verso il paradigma dell'economia circolare (nel seguito  Nuovo  bando
macchinari innovativi); 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto  ministeriale
30 ottobre 2019, che rende disponibili per la concessione degli aiuti
di cui al medesimo provvedimento  risorse  finanziarie  pari  a  euro
265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere  sull'Asse
III, Azione 3.1.1, del Programma operativo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26  febbraio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 17 aprile 2021, n. 92, che stabilisce che le risorse  finanziarie
destinate  al  sostegno  delle  domande  di  agevolazione  presentate
nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi di  cui  all'art.
3, comma 2, del sopra citato decreto  ministeriale  30  ottobre  2019
sono   incrementate   per    l'importo    di    euro    93.485.676,43
(novantatremilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosettantasei/43
); 
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  2
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 20 gennaio 2022, n. 15, che stabilisce  che  le  risorse
finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del sopra richiamato  decreto
ministeriale  30  ottobre  2019,   destinate   all'attuazione   degli
interventi agevolativi di cui al secondo dei due  sportelli  previsti
dall'art. 3,  comma  2,  sono  incrementate  di  euro  200.000.000,00
(duecentomilioni/00)  a  valere  sulle  risorse  dell'Asse   VI   del
Programma operativo; 
  Visto l'art. 2 del precitato decreto ministeriale 2 novembre  2021,
che, integrando l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26  febbraio
2021, pone l'onere finanziario previsto dal medesimo decreto a valere
sulle risorse di cui al richiamato Asse VI del Programma operativo; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 9 novembre 2021, che stabilisce che la copertura  finanziaria
dell'intero intervento agevolativo nuovo bando macchinari  innovativi
e' assicurata a valere  sulle  risorse  dell'Asse  VI  del  Programma
operativo, in luogo delle risorse dell'Asse III,  Azione  3.1.1,  del
medesimo Programma operativo; 
  Considerato  che,  da  ricognizione  effettuata  dall'autorita'  di
gestione del Programma operativo relativamente alle iniziative  della
misura  nuovo  bando  macchinari  innovativi,  risultano,  anche   in
considerazione della  complessita'  dell'attuale  contesto  economico
produttivo, progetti  per  i  quali,  tenuto  conto  dello  stato  di
avanzamento, sono intervenute o sono in corso  di  formalizzazione  o
sussiste un elevato rischio  di  future  revoche  o  rinunce  nonche'
progetti  per  i  quali  si  prevede  che  la   realizzazione   degli
investimenti non sara' completata entro il 31 dicembre 2023,  termine
finale di ammissibilita' previsto dal Programma React-EU; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del  30  giugno  2021,  relativo  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021 e successive modifiche e
integrazioni, recante le disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale, al  Fondo  sociale  europeo  Plus,  al
Fondo di coesione, al Fondo per  una  transizione  giusta,  al  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca  e  l'acquacoltura,  e  le
regole finanziarie  applicabili  a  tali  fondi  e  al  Fondo  asilo,
migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  sicurezza  interna  e   allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle  frontiere  e
la politica dei visti; 
  Visto l'accordo di partenariato con l'Italia relativo al  ciclo  di
programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione  della
Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022; 
  Visto il Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita'
per la transizione verde e digitale 2021-2027» (nel seguito anche  PN
RIC), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione
C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022; 
  Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione
ambientale  strategica  (VAS)  del  Programma   nazionale   «Ricerca,
innovazione e competitivita' per  la  transizione  verde  e  digitale
2021-2027»; 
  Visto il documento recante i criteri di selezione delle  operazioni
del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la
transizione verde e digitale 2021-2027», approvato  dal  Comitato  di
sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023; 
  Considerata la coerenza  dello  strumento  nuovo  bando  macchinari
innovativi con le finalita'  previste  dalla  Priorita'  1  «Ricerca,
innovazione,  digitalizzazione,  investimenti  e  competenze  per  la
transizione  ecologica   e   digitale»,   Obiettivo   specifico   1.3
«Rafforzare la crescita sostenibile e la competitivita' delle  PMI  e
la creazione  di  posti  di  lavoro  nelle  PMI,  anche  grazie  agli
investimenti produttivi», Azione 1.3.2 «Sviluppo delle  PMI  e  nuova
imprenditorialita'», del PN RIC; 
  Visto il Programma nazionale complementare  di  azione  e  coesione
«Imprese e competitivita' 2014-2020»  (nel  seguito  anche  POC  IC),
approvato con delibera CIPE del 1° maggio 2016, n.  10  e  successive
modifiche approvate con note DPCoe n. 0004464-P del 1° dicembre  2017
e n. 1505 del 3 aprile 2019; 
  Considerato che  il  POC  IC  si  pone  in  funzione  complementare
rispetto  al  Programma  operativo,  nell'ottica  di  conseguire   un
rafforzamento degli interventi previsti nello stesso PON IC,  nonche'
una piu' efficiente esecuzione finanziaria degli interventi medesimi; 
  Vista altresi' la  delibera  CIPESS  del  9  giugno  2021,  n.  41,
relativa ai Programmi operativi complementari di azione e coesione  e
considerato quanto previsto dall'art. 242, commi 2  e  3,  del  sopra
citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del  quale  le  risorse
erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese  rendicontate  per
le misure emergenziali, nonche' le  relative  risorse  a  carico  del
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 6  aprile  1987,  n.
183, rese disponibili per  effetto  dell'integrazione  del  tasso  di
cofinanziamento UE del PON «Imprese e competitivita'» 2014-2020, sono
destinate al POC IC; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio
2006 recante disposizioni generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di  coesione  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca  e  competitivita'»
2007-2013 (nel seguito anche PON RC), adottato  con  decisione  della
Commissione   europea   C(2007)   6882   del   21   dicembre    2007,
successivamente modificato fino all'ultima  versione,  approvata  con
C(2013) 6861 final del 18 ottobre 2013; 
  Vista  l'Asse  prioritario  II  del  PON  RC,  Obiettivo  operativo
4.2.1.2, Azione 1 «Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 dicembre 2009,  con
il quale e' stata istituita, nell'ambito del Fondo  di  garanzia,  in
attuazione della  predetta  Azione  dell'Asse  II  del  PON  RC,  una
specifica riserva, denominata Riserva PON RC 2007-2013, finalizzata a
sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese  ubicate
nelle  regioni   dell'obiettivo   convergenza,   la   cui   dotazione
finanziaria,  a  seguito   di   successivi   incrementi   conseguenti
all'avanzamento  dell'operativita',  e'  pari  a   complessivi   euro
871.500.000,00; 
  Considerato che, alla data del  31  maggio  2023,  a  valere  sulla
Riserva PON RC 2007-2013, risultano disponibili risorse, per avvenuti
svincoli di garanzie rilasciate dalla medesima riserva  nel  relativo
periodo di ammissibilita' della spesa, per un  importo  pari  a  euro
287.284.942,79, reimpiegabili in conformita' a  quanto  previsto  dal
richiamato art. 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006; 
  Visto l'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che prevede che,
nell'ambito di un programma operativo, i  fondi  strutturali  possono
finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per
sostenere, tra gli altri, strumenti di ingegneria finanziaria per  le
imprese, soprattutto piccole e medie,  quali  fondi  di  capitale  di
rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui; 
  Visto l'art. 78, paragrafo 7, del regolamento  (CE)  n.  1083/2006,
che prevede che le risorse restituite  all'operazione  a  partire  da
investimenti  avviati  dai  fondi  di  cui  all'art.  44   o   ancora
disponibili dopo che tutte le garanzie sono  state  soddisfatte  sono
riutilizzate  dalle   autorita'   competenti   degli   Stati   membri
interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole  e
medie imprese o per l'efficienza energetica e l'utilizzo  di  energie
rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti; 
  Considerato che le operazioni di cui al menzionato  art.  1,  comma
55-bis, della legge di bilancio 2022, in  ragione  della  loro  piena
coerenza con gli ambiti e le finalita' dell'Asse  VI  «React-EU»  del
Programma operativo, costituiscono un potenziale bacino di operazioni
ammissibili al predetto Asse VI «React-EU» del Programma operativo ai
fini  del  conseguimento,  al  31  dicembre  2023,  degli   obiettivi
finanziari del richiamato Programma operativo,  anche  tenendo  conto
delle disposizioni regolamentari europee in termini di certificazione
della spesa rispetto alle risorse programmate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Incremento della dotazione della Riserva PON IC del Fondo di garanzia 
 
  1.  Al  fine  di  superare  gli  effetti  della   crisi   derivante
dall'epidemia COVID-19 e di promuovere una ripresa verde, digitale  e
resiliente  dell'economia,  in  aderenza  agli   obiettivi   previsti
dall'iniziativa «React-EU», la dotazione  finanziaria  della  Riserva
PON IC del Fondo di garanzia puo'  essere  incrementata,  fino  a  un
importo  pari  a  euro  845.770.619,22,  per   sostenere   operazioni
finanziarie, ammesse alla garanzia a decorrere dal 1°  febbraio  2020
ai sensi di quanto previsto dall'art. 92-ter del regolamento (UE)  n.
1303/2013, coerenti con gli ambiti,  le  finalita'  e  i  criteri  di
selezione dell'Asse VI «React-EU» del Programma  operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» FESR 2014-2020, ivi incluse le  operazioni
ammesse alla garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 55-bis, della legge
30 dicembre 2021, n. 234. 
  2.  Ai  fini  dell'incremento  della  dotazione  finanziaria  della
Riserva PON IC di cui al comma 1, si provvede mediante: 
    a) le risorse dell'Asse VI  «React-EU»  del  Programma  operativo
nazionale «Imprese e  competitivita'»  FESR  2014-2020,  per  effetto
della  rimodulazione,  a  valere  sul  medesimo  Asse  del  Programma
operativo, di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  del  presente
decreto; 
    b) le risorse connesse a svincoli di garanzie  operati  a  valere
sulla Riserva PON RC 2007-2013  del  Fondo  di  garanzia,  richiamate
nelle premesse del presente decreto. 
  3. L'effettivo incremento della dotazione finanziaria della Riserva
PON IC e' disposto, nei  limiti  dell'importo  di  cui  al  comma  1,
attraverso  uno  o  piu'  decreti  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese. 
  4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono, a seguito  di  quanto
previsto al comma 3, nella sottosezione della Riserva PON IC  di  cui
all'art. 2, comma 3, del  decreto  ministeriale  3  dicembre  2021  e
costituiscono un capitale autonomo e separato, contabilmente distinto
dalle altre risorse finanziarie della Riserva PON IC e del  Fondo  di
garanzia. 
  5. Per  l'attuazione  di  quanto  disposto  dal  presente  decreto,
trovano applicazione, fatte salve le specifiche disposizioni  di  cui
ai decreti ministeriali del 3 dicembre 2021 e  del  12  ottobre  2022
relativi all'utilizzo delle risorse  React-EU,  le  disposizioni  che
regolano il funzionamento della Riserva PON IC,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale applicabile.