IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante «Approvazione  del  testo
unico delle imposte sui redditi»; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e  successive
modificazioni,  recante  «Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
delle  detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di   una   addizionale
regionale a tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina  dei
tributi locali»; 
  Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni,  recante  «Istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della  legge  16
giugno 1998, n. 191»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95  e  successive
modificazioni, recante «Disposizioni  in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 45,  comma
2, laddove e' stabilito al: 
    a) primo periodo che «Nel limite complessivo  di  spesa  di  53,1
milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro  per  gli  anni
dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro  per  l'anno  2022,  34,4  per
l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19  milioni
di euro a decorrere dal 2026, al personale delle forze di  polizia  e
delle forze armate, in ragione della specificita' dei compiti e delle
condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo  di
lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000
euro,  e'  riconosciuta   sul   trattamento   economico   accessorio,
comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennita' di  natura
fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.»; 
    b) secondo periodo che «La misura della riduzione e le  modalita'
applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dei  Ministri
interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in  ragione
del numero dei destinatari.»; 
    c) terzo periodo che «La riduzione di cui al  presente  comma  e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1,  comma  12,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
    d) quarto e quinto periodo che «Il limite del reddito complessivo
da lavoro dipendente di 28.000 euro e'  innalzato,  con  il  medesimo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in  ragione
dell'eventuale incremento del trattamento economico  per  effetto  di
disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere  dall'anno
2019, i limiti complessivi di spesa di  cui  al  primo  periodo  sono
incrementati dalle seguenti misure: 
      1) 48.050 euro per l'anno 2019; 
      2) 7.008.680 euro per l'anno 2020; 
      3) 10.215.998 euro per l'anno 2021; 
      4) 5.476.172 per l'anno 2022; 
      5) 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.»; 
  Visto il decreto-legge 5  febbraio  2020,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile  2020,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale   sul   lavoro
dipendente» che, nel riconoscere ai lavoratori dipendenti in possesso
di specifici requisiti il  trattamento  integrativo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e assimilati ivi previsto, ha abrogato, a decorrere
dal 1° luglio 2020, il credito IRPEF di cui all'art. 13, comma 1-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.
290 del 6 dicembre 2021, con il quale nel disciplinare  la  riduzione
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  e  delle  addizionali
regionali e comunali, di cui  all'articolo  art.  45,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 95 del 2017,  per  il  personale  delle  forze
armate e delle forze di polizia per l'anno 2021, ha elevato il limite
del reddito complessivo da lavoro dipendente da 28.000 euro a  28.974
euro; 
  Visti i decreti del Presidente della  Repubblica  20  aprile  2022,
numeri  56   e   57,   recanti   rispettivamente   «Recepimento   del
provvedimento di concertazione per il personale non  dirigente  delle
forze  armate  «Triennio  2019-2021»»  e  «Recepimento   dell'accordo
sindacale per il personale non dirigente delle forze  di  polizia  ad
ordinamento civile  e  del  provvedimento  di  concertazione  per  il
personale  non  dirigente  delle  forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare «Triennio 2019-2021»», con i  quali  e'  stato  previsto  un
incremento del trattamento economico del personale non dirigente  del
Comparto difesa e sicurezza pari al 4,26% a decorrere dal 2021; 
  Ritenuto di dover innalzare, ai sensi del citato art. 45, comma  2,
quarto periodo, del decreto legislativo n. 95 del 2017, il limite del
reddito complessivo da lavoro dipendente, degli aventi  diritto  alla
riduzione dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
addizionali regionali e comunali, da 28.974 euro a 30.208  euro,  per
effetto  dell'incremento  del  trattamento  economico  derivante  dai
sopracitati provvedimenti di concertazione; 
  Considerato che la riduzione dell'imposta stabilita con il presente
provvedimento e' cumulabile anche con il trattamento  integrativo  di
cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 3  del  2020,  convertito,
con modificazioni, dalla citata legge n. 21 del 2020; 
  Accertato il numero complessivo di unita' di personale del comparto
sicurezza e difesa in servizio alla data del 1° gennaio 2023 che,  in
base alla certificazione  unica  (CU)  rilasciata  dai  sostituti  di
imposta, risulta aver  percepito  un  reddito  da  lavoro  dipendente
riferito all'anno 2022 non superiore a euro 30.208, e' pari a  90.397
unita'; 
  Considerata la necessita' di realizzare  le  riduzioni  di  imposta
stabilite dal citato art. 45, comma 2, del citato decreto legislativo
n.  95  del  2017  attraverso   il   meccanismo   delle   detrazioni,
coerentemente  con  il  complesso  degli   adempimenti   previsti   a
legislazione vigente cui sono tenuti i sostituti d'imposta; 
  Ravvisata la necessita' di indicare il valore massimo del beneficio
annuale per ciascun avente diritto, consistente nella minore  imposta
trattenuta, al fine di verificare il rispetto del limite  massimo  di
spesa per l'anno 2023 pari a euro 51.650.000, recato dal citato  art.
45, comma 2, primo e quinto periodo, del decreto  legislativo  n.  95
del 2017, cosi' come modificato dall'art. 40, comma  1,  lettera  b),
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172; 
  Considerata, altresi',  la  necessita'  di  evitare  disparita'  di
trattamento tra il personale del  menzionato  Comparto,  compreso  il
personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore
del trattamento economico di paga; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Alfredo  Mantovano,  e'  stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sulla proposta del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno
e del Ministro della giustizia; 
  Di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Destinatari della riduzione d'imposta 
 
  1. La riduzione dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma  2,
del decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  si  applica  al
personale militare  delle  Forze  armate,  compreso  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, e  al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel  2023,  che
ha percepito nell'anno 2022 un reddito da lavoro dipendente, ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente  non
superiore a euro 30.208.