IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare»  in  «Ministero  della  transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n. 128, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica, come  modificato  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   204   e,   in
particolare, l'art. 4 che dispone che il «Ministero della transizione
ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2022
con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin  e'  stato  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Vista la Convenzione delle  Nazioni  Unite  sul  diritto  del  mare
(United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS),  fatta  a
Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con la legge
2 dicembre 1994, n. 689; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche,  che  ha  costituito  una  rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione  e  zone
di protezione speciale, denominata rete Natura 2000; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n.  357,  concernente  il  «Regolamento  recante   attuazione   della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche»; 
  Vista la deliberazione del Comitato nazionale per le aree  protette
del  2  dicembre  1996  e  successive  modificazioni  che,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  include
nella classificazione delle aree protette anche le zone  speciali  di
conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE; 
  Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone
di  protezione  ecologica  oltre   il   limite   esterno   del   mare
territoriale» e, in particolare, l'art. 1 che autorizza l'istituzione
di zone di protezione ecologica (ZPE) a partire  dal  limite  esterno
del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai  sensi
del comma 3 del medesimo articolo; 
  Viste le linee guida della Commissione europea del maggio 2007  per
l'istituzione  della  rete  Natura  2000  nell'ambiente   marino   in
applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli selvatici»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del  17  ottobre  2007,  concernente  «Rete  Natura  2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»,
e  in  particolare  l'art.  11  ai  sensi  del  quale  il   Ministero
dell'ambiente elabora ed attua, con apposito  decreto,  programmi  di
monitoraggio coordinati  per  la  valutazione  continua  dello  stato
ambientale delle acque marine; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  27  ottobre
2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di Zone
di protezione ecologica del Mediterraneo  nord-occidentale,  del  Mar
Ligure e del Mar Tirreno»; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio,  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar  Mediterraneo,  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Considerato che l'attuazione della direttiva 92/43/CEE  rappresenta
uno dei piu' importanti strumenti per conseguire gli obiettivi  della
Convenzione sulla diversita' biologica nell'Unione europea e nei suoi
Stati membri; 
  Considerate  le  risultanze   del   seminario   biogeografico   del
Mediterraneo, svoltosi a Malta nei giorni 27, 28, 29 settembre  2016,
tra i  membri  della  Commissione  europea  e  i  rappresentanti  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che,
ai  fini  della  corretta  attuazione  della   direttiva   «Habitat»,
evidenziano la necessita', per garantire la tutela di alcuni  habitat
e specie marini, di risolvere una serie di  insufficienze  e  riserve
scientifiche e di sanare le conseguenti carenze  nella  attuale  rete
Natura 2000 a mare istituita a livello nazionale; 
  Considerato che, nell'ambito delle suddette  risultanze,  e'  stata
attribuita all'Italia una Insufficienza Moderata per l'habitat 1170 -
Scogliere; 
  Visti  gli  studi  e  la  documentazione  raccolta  da  ISPRA   sul
particolare  valore  naturalistico  delle  aree  denominate  Vercelli
Seamount e Palinuro Seamount per  la  presenza  dell'habitat  1170  -
Scogliere, elencato nell'allegato I della direttiva «Habitat»; 
  Vista la proposta di perimetrazione e i formulari standard dei  SIC
Vercelli Seamount e Palinuro Seamount, trasmessi dall'ISPRA con  nota
prot. 48019 del 29 settembre 2017; 
  Acquisito l'assenso del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, espresso con nota del 5 giugno 2023; 
  Acquisito l'assenso del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
Italy, espresso con nota del 5 giugno 2023; 
  Acquisito l'assenso del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
espresso con nota del 9 giugno 2023; 
  Acquisito  l'assenso  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, espresso con nota del 26 giugno 2023; 
  Acquisito l'assenso del Ministero della difesa, espresso  con  nota
del 5 luglio 2023; 
  Acquisito   l'assenso   del   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  espresso  con  nota  del  12
luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Istituzione di Siti di importanza comunitaria (SIC) 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1,  della  direttiva  92/43/CEE
sono  istituiti,  quali  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC),  i
seguenti siti insistenti  nella  zona  di  protezione  ecologica  del
Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno: 
    IT0000001 Vercelli Seamount; 
    IT0000002 Palinuro Seamount. 
  2. Il SIC IT0000001 Vercelli  Seamount  occupa  una  superficie  di
10635ha ed e' delimitato dalla congiungente  i  seguenti  punti,  con
coordinate geografiche riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84,
riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente  decreto,
del quale costituisce parte integrante: 
 
     ===========================================================
     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |
     +===========+=====================+=======================+
     |     A     |    41° 8' 33" N     |     10° 50' 17" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
     |     B     |    41° 8' 33" N     |     10° 57' 59" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
     |     C     |    41° 3' 13" N     |     10° 57' 59" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
     |     D     |    41° 3' 13" N     |     10° 50' 17" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
 
  3. 11 SIC IT0000002 Palinuro  Seamount  occupa  una  superficie  di
6367ha ed e' delimitato dalla  congiungente  i  seguenti  punti,  con
coordinate geografiche riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84,
riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente  decreto,
del quale costituisce parte integrante: 
 
     ===========================================================
     |   Punto   |     Latitudine      |      Longitudine      |
     +===========+=====================+=======================+
     |     A     |    39° 31' 0" N     |     14° 45' 30" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
     |     B     |    39° 31' 0" N     |     14° 51' 30" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
     |     C     |    39° 27' 0" N     |     14° 51' 30" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
     |     D     |    39° 27' 0" N     |     14° 45' 30" E     |
     +-----------+---------------------+-----------------------+
 
  4. I formulari standard e le  cartografie  in  formato  shape  file
relativi ai siti oggetto del presente  decreto  sono  pubblicati  sul
sito  internet  del  Ministero  dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, nell'apposita  sezione  relativa  ai  siti  di  interesse
comunitario marini istituiti dallo  stesso  Ministero.  Le  eventuali
modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure  comunitarie  e
sono riportate in detta sezione.