IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                  DELLA SOVRANITA' E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022 n.
2472 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti  regolamenti  delegati  e
esecutivi; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli  ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione  del
7 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento
e   del   Consiglio   per   quanto   riguarda   la    produzione    e
commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale  di  materiale
eterogeneo biologico di generi o specie particolari; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1647  della  Commissione
del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/90/CE per quanto
riguarda una deroga per le varieta' biologiche delle specie di piante
agricole adatte alla produzione biologica; 
  Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648  della  Commissione
del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto
riguarda una deroga  per  le  varieta'  biologiche  delle  specie  di
ortaggi adatte alla produzione biologica; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021, relativa  a  un
Piano d'azione per  lo  sviluppo  della  produzione  biologica  e  la
successiva rettifica di cui alla comunicazione COM (2021) 141 final/2
del 19 aprile 2021; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il regio decreto del  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante
«Nuove  disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato»,  e  il  relativo   regolamento
approvato  con  il  regio  decreto  del  23  maggio  1924,   n.   827
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,  e  in
particolare l'art. 59, rubricato «Sviluppo dell'agricoltura biologica
e di qualita'», come modificato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  24  febbraio  2017,  n.  15130
recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi  e
del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti  con  il  metodo
biologico e disposizioni per l'uso  di  sementi  o  di  materiale  di
moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo  di  produzione
biologico»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 2020, n. 53; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante  «Disposizioni  per  la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico»,  ed  in
particolare: 
    l'art. 8, comma 1, ai sensi del quale il Ministro, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge medesima,  previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sentito
il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotta  con
decreto un Piano nazionale per le sementi biologiche; 
    l'art. 9, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione  del
Ministero, il Fondo per lo sviluppo della  produzione  biologica  (di
seguito anche solo «Fondo»), destinato al finanziamento, in  coerenza
con la comunicazione 2014/C 204/01 della  Commissione  europea  sugli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per
lo sviluppo della  produzione  biologica,  come  definite  nel  Piano
d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici
di cui all'art. 7, nonche' per il finanziamento del  Piano  nazionale
per le sementi biologiche di cui all'art. 8; 
    l'art. 9, comma 3, secondo cui il Ministro, con  proprio  decreto
aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione  del
Fondo  da  destinare,   con   separata   evidenza   contabile,   alla
realizzazione del marchio biologico italiano di cui  all'art.  6,  al
finanziamento del Piano nazionale per le sementi  biologiche  di  cui
all'art. 8, nonche', sentito il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e  innovazione  di
cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della legge medesima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022,  con  il  quale  il  sig.  Luigi  D'Eramo  e'  stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle  foreste»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204; 
  Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2022  n.  603905  recante
«Delega  di  attribuzioni  del   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste, per taluni atti di  competenza
dell'amministrazione,  al  sottosegretario  di  Stato,   sig.   Luigi
D'Eramo» e, in  particolare  l'art.  1  dove  e'  previsto  che  sono
delegate al Sottosegretario di Stato, sig. Luigi D'Eramo, le funzioni
relative  all'agricoltura  biologica,  unitamente  alla   firma   dei
relativi atti e provvedimenti; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658282,  recante
le modalita' di  funzionamento  del  «Fondo  per  lo  sviluppo  della
produzione biologica»,  nonche'  i  requisiti  e  i  criteri  per  la
definizione dei  soggetti  e  delle  iniziative  che  possono  essere
finanziate con le risorse del Fondo medesimo ai  sensi  dell'art.  9,
comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, registrato dalla Corte  dei
conti il 2 febbraio 2023, n. 165; 
  Ritenuto necessario adottare un  Piano  nazionale  per  le  sementi
biologiche al fine di: 
    aumentare la disponibilita' delle sementi biologiche al  fine  di
una riduzione progressiva e significativa del numero di  deroghe  per
l'uso di sementi non biologiche in luogo di quelle biologiche; 
    favorire l'individuazione e la produzione di una piu' ampia gamma
di «varieta' biologiche delle specie di piante agricole  adatte  alla
produzione biologica» di cui alle direttive di  esecuzione  (UE)  nn.
2022/1647  e  2022/1648,   migliorandone   pertanto   sia   l'aspetto
qualitativo che quello quantitativo; 
    favorire  l'individuazione  e  la  produzione   delle   «varieta'
equivalenti», cosi' come definite all'art. 1, comma 2, lettera f) dal
decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di
singole varieta' di una specie che, per caratteristiche  agronomiche,
fenotipiche, produttive e  commerciali  sono  tra  loro  sostituibili
senza arrecare potenziale danno all'agricoltore»; 
    promuovere  il  miglioramento  genetico  partecipativo,  con   la
collaborazione  di  agricoltori,  tecnici  e  ricercatori,   per   la
selezione di piante che  rispondano  ai  bisogni  degli  agricoltori,
adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e  ai  diversi
sistemi colturali; 
  Ritenuto necessario aggiornare il  Piano  nazionale  delle  sementi
biologiche con cadenza triennale  con  il  supporto  scientifico  del
CREA; 
  Acquisiti gli esiti del supporto scientifico del CREA; 
  Sentito il Tavolo tecnico nella seduta del 1° marzo 2023; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 giugno 2023 (Rep. Atti n. 137/CSR del 7 giugno 2023); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 9 marzo 2022,  n.  23,
e' adottato il Piano nazionale per le sementi biologiche, secondo  lo
schema di cui all'Allegato I del presente decreto che ne  costituisce
parte integrante, avente la finalita' di: 
    a) aumentare la disponibilita' delle sementi biologiche  al  fine
di una riduzione progressiva e significativa del  numero  di  deroghe
per l'uso di sementi non biologiche in luogo di quelle biologiche; 
    b) favorire l'individuazione e la produzione di  una  piu'  ampia
gamma di «varieta' biologiche delle specie di piante agricole  adatte
alla produzione biologica» di cui alle direttive di  esecuzione  (UE)
numeri 2022/1647 e 2022/1648, migliorandone  pertanto  sia  l'aspetto
qualitativo che quello quantitativo; 
    c) favorire l'individuazione  e  la  produzione  delle  «varieta'
equivalenti», cosi' come definite all'art. 1, comma 2, lettera f) dal
decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130, quali un «insieme di
singole varieta' di una specie che, per caratteristiche  agronomiche,
fenotipiche, produttive e  commerciali  sono  tra  loro  sostituibili
senza arrecare potenziale danno all'agricoltore»; 
    d) promuovere il miglioramento  genetico  partecipativo,  con  la
collaborazione  di  agricoltori,  tecnici  e  ricercatori,   per   la
selezione di piante che  rispondano  ai  bisogni  degli  agricoltori,
adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e  ai  diversi
sistemi colturali. 
  2. Il Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui al comma 1,
e' aggiornato con cadenza triennale con il supporto  scientifico  del
CREA. 
  3. Il Piano nazionale per le sementi  biologiche  e'  modificato  o
integrato con decreto Dipartimentale  previo  parere  favorevole  del
Tavolo tecnico di cui all'art. 5 della legge 9 marzo 2022, n 23.