IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,  e,  in  particolare,
l'art.  1  che,   nel   sopprimere   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'   e   della   ricerca,   istituisce   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali  il
Ministero  dell'istruzione  assume  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»  e,  in  particolare,  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» che, al comma 978 dell'art. 1,
prevede,  tra  l'altro,  che,  per  gli  anni  scolastici  2021/2022,
2022/2023  e  2023/2024,  alle   istituzioni   scolastiche   autonome
costituite con un numero di alunni inferiore a  500  unita',  ridotto
fino a 300 unita' per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei
comuni  montani  o   nelle   aree   geografiche   caratterizzate   da
specificita' linguistiche, non  possano  essere  assegnati  dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato, ne' assegnati  in  via
esclusiva posti di direttore dei servizi generali e amministrativi; 
  Visto l'art. 47, comma 8, del citato decreto-legge n. 36 del  2022,
che modifica il sopra richiamato comma 978 dell'art. 1 della legge n.
178 del 2020, in materia di mobilita' regionali  e  interregionali  e
per il conferimento di incarichi sia per i dirigenti  scolastici  sia
per i direttori dei servizi generali e amministrativi; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n.  98  del
2011,  introducendo  i  commi  5-quater,  5-quinquies   e   5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,  convertito  con
modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7,  il  quale  dispone,
tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata
per il personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto  il   decreto-legge   22   giugno,   2023,   n.   75, recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e,  in  particolare,  l'art.  20,  relativamente,  tra   l'altro,   a
disposizioni in merito al reclutamento del personale scolastico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2007)»  e,  in  particolare,  i   commi   605   e   606,
relativamente ad interventi di qualificazione della scuola pubblica; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 17, comma  2,
lettere a) e b); 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b); 
  Visto l'art. 1 del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del  2019,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   reclutamento   e
abilitazione del personale docente nella scuola secondaria; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 59, relativamente alle misure  straordinarie  per
la tempestiva nomina dei docenti di posto  comune  e  di  sostegno  e
semplificazione delle procedure concorsuali  del  personale  docente,
come modificato dall'art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022; 
  Visto  l'art.  44  del  decreto-legge  30  aprile  2022,   n.   36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  giugno  2022,  n.  79,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», che modifica, tra l'altro,
il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema  di  formazione
iniziale e accesso in ruolo dei docenti; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in
particolare, l'art. 5,  relativamente  alla  proroga  di  termini  in
materia di istruzione e merito; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,
l'art. 5 che, al comma 20, apporta  modificazioni  all'art.  399  del
decreto legislativo n. 297 del  1994,  relativamente  all'accesso  ai
ruoli del personale docente, e, al comma 20-ter, prevede il reintegro
nel ruolo dirigenziale sui posti  vacanti,  con  precedenza  rispetto
alle operazioni di mobilita' interregionale e di immissione in  ruolo
nell'anno  scolastico  2023/2024,  del  personale   destinatario   di
provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione  del  contratto
di dirigente scolastico,  adottati  in  esecuzione  di  provvedimenti
giurisdizionali ivi indicati; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge  n.
126 del 2019, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti
di religione cattolica  nelle  more  dell'indizione  della  procedura
concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del  2022,
che modifica l'art. 1-bis del sopra richiamato decreto-legge  n.  126
del  2019,  relativamente  alle  procedure   concorsuali   volte   al
reclutamento degli insegnanti di religione cattolica; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si  dispone  che,  allo
scopo di evitare  duplicazioni  di  competenza  tra  aree  e  profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
ove  sono  presenti  insegnanti  tecnico-pratici   in   esubero,   e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare,  l'art.  58,   commi   5   e   seguenti,   relativamente
all'internalizzazione dei servizi di pulizia; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  104  del
2013,  che,  nel  trasformare  in  graduatorie  ad   esaurimento   le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente  scolastico,
indetto  con   decreto   del   Direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011,  ha
previsto  che  la  validita'  di  tali   graduatorie   permane   fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e 3-bis, della citata n. 449 del 1997; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui si prevede che, al fine
di assicurare  continuita'  alle  attivita'  previste  negli  accordi
sottoscritti  con  scuole  o  universita'  dei  Paesi  stranieri,  il
personale  della  scuola  impegnato  in  innovativi  e   riconosciuti
progetti didattici internazionali svolti in  lingua  straniera  possa
chiedere, al raggiungimento  dei  requisiti  per  la  quiescenza,  di
essere autorizzato al trattenimento in servizio  retribuito  per  non
piu' di tre anni; 
  Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art.
10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che  i  candidati  ammessi  al
corso  conclusivo  del  corso-concorso  bandito  nel  2017   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici  sono  dichiarati  vincitori  e
assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione  al  corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,  fatto  salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla  citata
legge n. 449 del 1997; 
  Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge  n.  126  del
2019, relativamente all'assunzione nel limite dei  posti  annualmente
vacanti  e  disponibili  degli  idonei   utilmente   iscritti   nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del  concorso  a  dirigente
scolastico indetto con d.d.g. n. 1259 del  23  novembre  2017,  fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui  all'art.  39,  commi  3  e
3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Visti i  commi  dall'11-quinquies  all'11-octies  dell'art.  5  del
citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti,  tra  l'altro,  la
validita'  della  graduatoria  del   corso-concorso   per   dirigenti
scolastici indetto con d.d.g. n. 1259 del 23  novembre  2017,  e  una
procedura riservata ai  partecipanti  al  predetto  concorso  con  un
contenzioso pendente; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  7
giugno 2023, prot. n. 82648, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2023/2024, viene richiesta l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di n. 52 unita' di personale educativo, a fronte di  un
numero complessivo di posti  vacanti  e  disponibili  per  tale  anno
scolastico pari a n. 479 unita' e di n. 58  cessazioni  dal  servizio
con decorrenza 1° settembre  2023,  tenuto  conto  di  n.  6  esuberi
detratti dal contingente richiesto; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 23 giugno 2023, prot. n. 26461, con la  quale,  acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del
medesimo  Ministero,  si  comunica  di  non  avere  osservazioni   da
formulare  ai  fini   del   seguito   dell'iter   dell'autorizzazione
all'immissione in ruolo di n. 52 unita' di  personale  educativo  per
l'anno scolastico 2023/2024; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  16
giugno 2023, prot. n. 86471, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2023/2024, e' richiesta l'autorizzazione  alla  nomina  in  ruolo  di
personale docente per un contingente totale di n. 50.807  unita'  (di
cui n. 32.784 su posti comuni e n. 18.023 su posti  di  sostegno),  a
fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari  a
n. 81.023 (di cui n. 53.885 su posti comuni e n. 27.138 su  posti  di
sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio,  con  decorrenza
dall'anno scolastico 2023/2024, pari a n. 20.631, detratto  l'esubero
di n. 409 unita' e gli accantonamenti a vario titolo; 
  Preso atto che nella predetta nota del 16  giugno  2023,  prot.  n.
86471 viene  comunicato  che  si  ritiene  opportuno  non  richiedere
l'autorizzazione ad assumere unita' di personale pari alla  totalita'
dei posti vacanti  residui  a  seguito  della  mobilita',  bensi'  di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in  relazione
alle effettive possibilita' di reclutamento  in  base  al  numero  di
aspiranti  effettivamente  assumibili,  al  fine  di   agevolare   la
successiva fase di richiesta di autorizzazione  a  bandire  procedure
concorsuali, in  merito  alle  quali  e'  stata  presentata  apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 16  giugno  2023,  prot.  n.
86559; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 10 luglio 2023, prot. n. 28981, con la  quale,  acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi
dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, si comunica  di
non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in
ruolo di n. 50.807 unita' di personale docente per l'anno  scolastico
2023/2024; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  12
giugno 2023, prot. n. 84161, con la quale  si  richiede,  per  l'anno
scolastico 2023/2024, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di  n.
419 unita' di personale insegnante di religione  cattolica,  pari  al
numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023, a fronte di
un numero complessivo di n. 7.313 posti vacanti  totali,  di  cui  n.
3.597 nella scuola dell'infanzia e primaria e n. 3.716  nella  scuola
secondaria di I e II grado; 
  Preso atto che nella predetta nota del 12  giugno  2023,  prot.  n.
84161,  viene  reso  noto  che  le  procedure  concorsuali   previste
dall'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126  del  2019  non  sono
state ancora avviate e che, pertanto, per le immissioni in  ruolo  si
procedera' con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al
concorso indetto nel 2004; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 luglio 2023, prot. n. 30087, con la  quale,  acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi
dei  costi  del  lavoro  pubblico  del  medesimo   Ministero,   viene
comunicato che non vi sono osservazioni  da  formulare  ai  fini  del
seguito dell'iter dell'autorizzazione all'immissione in ruolo  di  n.
419 unita' di personale insegnante di religione cattolica per  l'anno
scolastico 2023/2024; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  9
giugno 2023, prot. n. 83633, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2023/2024,  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di un contingente di  n.  10.918  unita'  di  personale
amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (A.T.A.),  di  cui  n.   938
D.S.G.A., n.  2.163  assistenti  amministrativi,  n.  717  assistenti
tecnici, n.  7.071  collaboratori  scolastici,  n.  13  addetti  alle
aziende agrarie, n. 8 guardarobieri, n. 4 cuochi e n. 4 infermieri; 
  Considerato che nella stessa nota  del  9  giugno  2023,  prot.  n.
83633,  viene  specificato  che  il  predetto  contingente  e'  stato
individuato, tenuto conto di n. 4  esuberi  e  delle  cessazioni  dal
servizio con decorrenza 1° settembre 2023, pari a n. 9.060 unita'  di
personale A.T.A., comprensive delle n. 569  cessazioni,  a  qualsiasi
titolo intervenute  nell'anno  scolastico  2022/2023,  del  personale
immesso in ruolo a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche'  a  decorrere
dal 1° settembre 2021, sia a tempo pieno  che  a  tempo  parziale,  a
seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi  di  pulizia
espletati ai sensi dell'art. 58,  commi  5  e  seguenti,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013, da ultimo modificato dall'art. 5, comma
1, del citato decreto-legge n. 198 del 2022; 
  Preso atto che con la suddetta nota del 9  giugno  2023,  prot.  n.
83633,  viene,  altresi',  richiesto  di   autorizzare   per   l'anno
scolastico 2023/2024 l'immissione in ruolo su un numero di posti pari
a n. 1.280, di cui n. 67 D.S.G.A., n. 246 assistenti  amministrativi,
n. 68 assistenti tecnici,  n.  891  collaboratori  scolastici,  n.  3
addetti alle aziende agrarie, n. 2  guardarobieri,  un  cuoco  e  due
infermieri, corrispondenti alle unita' di personale A.T.A. cessato al
31 agosto 2022, le quali, per effetto  della  tardiva  certificazione
del diritto a pensione da parte dell'Inps, non sono state oggetto  di
richiesta assunzionale relativa all'anno scolastico 2022/2023; 
  Considerato che nella suddetta nota del 9  giugno  2023,  prot.  n.
83633, e' comunicato che l'accantonamento  dei  posti  di  assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono
presenti insegnanti tecnico-pratici e' stato previsto nello schema di
decreto interministeriale di definizione degli organici del personale
A.T.A. per l'anno scolastico 2023/2024 in corso  di  formalizzazione,
nel  quale  tali  posti  sono  resi  indisponibili  e  che   comunque
l'eventuale  situazione  di  esubero   di   tali   insegnanti   trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 19 luglio 2023, prot. n. 30670, che trasmette la nota del
17 luglio 2023, prot. n. 200357, del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli  ordinamenti  del
personale e l'analisi dei costi  del  lavoro  pubblico  del  medesimo
Ministero,  con  la  quale  si  comunica,  con  le  precisazioni  ivi
indicate,  l'assenso  alle  autorizzazioni  ad  assumere  per  l'anno
scolastico 2023/2024, nel limite di n.  10.913  unita'  di  personale
A.T.A.; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  del  16
giugno 2023, prot. n. 86597, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2023/2024, a fronte di un numero  di  cessazioni  con  decorrenza  1°
settembre 2023, pari a n. 334 unita', e'  richiesta  l'autorizzazione
all'assunzione di n. 267 dirigenti  scolastici,  di  cui  n.  210  da
destinare alle nuove immissioni in ruolo e n. 57 per trattenimento in
servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della  legge  n.  208  del
2015; 
  Considerato che con la suddetta nota del 16 giugno 2023,  prot.  n.
86597, viene comunicato che al 1° settembre 2023 i  posti  vacanti  e
disponibili, il cui calcolo e' stato effettuato in base ai  parametri
di cui al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011,  ammontano
a n. 346, benche' l'effettiva disponibilita' sia di n. 344  posti  in
quanto per i due posti con  lingua  di  insegnamento  slovena  e  con
insegnamento  bilingue  sloveno-italiano   la   graduatoria   risulta
esaurita; 
  Preso atto che nella suddetta nota del 16  giugno  2023,  prot.  n.
86597, viene reso noto che nel contingente  di  immissioni  in  ruolo
sono presenti n. 44 unita' dei soggetti inclusi nella graduatoria del
concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011 della Regione  Campania,  ai
sensi di quanto previsto  dal  comma  92  dell'articolo  unico  della
citata legge n. 107 del 2015; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 24 luglio 2023, prot. n.  31507,  di  trasmissione  della
nota del 19 luglio 2023, prot.  n.  202428,  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del  lavoro  pubblico
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi   indicate,   l'assenso,   per   l'anno   scolastico   2023/2024,
all'autorizzazione all'assunzione nel  limite  di  n.  280  dirigenti
scolastici,  comprensivi  di   n.   57   dirigenti   scolastici   per
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n.
208 del 2015 e di  n.  13  unita'  per  reintegrazioni  in  ruolo  di
soggetti destinatari di provvedimenti di revoca  della  nomina  o  di
risoluzione  del  contratto  di  dirigente  scolastico,  adottati  in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ex art. 5, comma  20-ter,
del citato decreto-legge n. 44 del 2023; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del  Ministero   della   difesa,   che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra'  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione  e  del  merito,
ferma restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati
alle immissioni  in  ruolo,  l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo
indeterminato un numero pari a: n. 52 unita' di personale educativo; 
    n. 50.807 unita' di personale docente; 
    n. 419 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    n. 10.913 unita' di personale A.T.A.; 
    n. 280 unita' di dirigenti scolastici; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2023; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito  e'  autorizzato,  per
l'anno scolastico 2023/2024, ad assumere a tempo  indeterminato,  sui
posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:  n.  52
unita' di personale educativo; 
    n. 50.807 unita' di personale docente; 
    n. 419 unita' di insegnanti di religione cattolica; 
    n. 10.913 unita' di personale A.T.A.; 
    n. 280 unita' di dirigenti scolastici.