IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto, l'art. 26, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; Visto l'art. 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i Fondi di solidarieta' bilaterali, possono avere altresi' le seguenti finalita': a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea; c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni; Visto l'art. 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di solidarieta' bilaterali possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale; Visto l'art. 32, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarieta' bilaterali possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9, dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 20 aprile 2022, come integrato dall'accordo del 13 settembre 2022, di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle telecomunicazioni, gia' coperto per una parte dei datori di lavoro dal fondo di integrazione salariale e cassa integrazione guadagni straordinaria e per una parte dei datori di lavoro dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, con riferimento ai quali il Fondo provvede alle prestazioni di cui all'art. 26 comma 9 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 26 e 28 comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel cui ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese che svolgono attivita' di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l'INPS, del quale costituisce gestione. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita' e persegue i propri fini istituzionali assicurando condizioni di equilibrio economico-finanziario. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.