IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto, l'art. 26, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  148  del
14 settembre 2015, il quale prevede che a decorrere  dal  1°  gennaio
2022, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  stipulano   accordi   e
contratti collettivi, anche  intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per datori di lavoro
che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  10,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015, con la finalita'  di  assicurare
ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro  nei  casi
di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa  per  la  cause
previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; 
  Visto l'art. 26, comma 9, del citato decreto legislativo n. 148 del
2015, che prevede che i Fondi  di  solidarieta'  bilaterali,  possono
avere altresi' le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge
in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni
integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 
    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea; 
    c-bis) assicurare, in via opzionale,  il  versamento  mensile  di
contributi  previdenziali  nel  quadro  dei  processi  connessi  alla
staffetta generazionale a favore  di  lavoratori  che  raggiungono  i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso  il
medesimo datore di lavoro di  lavoratori  di  eta'  non  superiore  a
trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni; 
  Visto l'art. 26, comma 10, del suddetto decreto legislativo n.  148
del 2015, che prevede che per le finalita' di cui al comma 9, i fondi
di  solidarieta'  bilaterali  possono  essere  istituiti   anche   in
relazione a settori di attivita' e classi di ampiezza dei  datori  di
lavoro che gia' rientrano nell'ambito di applicazione della normativa
in materia d'integrazione salariale; 
  Visto l'art. 32, comma 1, del sopra menzionato decreto  legislativo
n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di  solidarieta'  bilaterali
possono, inoltre, erogare prestazioni volte a perseguire le finalita'
di cui al comma 9, dell'art. 26, del medesimo decreto legislativo  n.
148 del 2015; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148  del  2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del  relativo  settore,
rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'
soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; 
  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del  2015  il  quale
stabilisce che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  fondo  di
solidarieta'  residuale  assume  la   denominazione   di   Fondo   di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del  medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  94343
del  3  febbraio  2016  che  disciplina  il  fondo  di   integrazione
salariale; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in  data  20  aprile  2022  tra
Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM  UIL  e
UGL Telecomunicazioni, come integrato dall'accordo del  13  settembre
2022, con il quale, in attuazione delle disposizioni di  legge  sopra
richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta'
bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art.
26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Considerata l'esigenza delle parti  sociali  espressa  nell'accordo
sindacale del 20 aprile 2022,  come  integrato  dall'accordo  del  13
settembre 2022, di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per
il settore delle telecomunicazioni, gia' coperto per  una  parte  dei
datori  di  lavoro  dal  fondo  di  integrazione  salariale  e  cassa
integrazione guadagni straordinaria e per una  parte  dei  datori  di
lavoro dalla cassa integrazione guadagni ordinaria,  con  riferimento
ai quali il Fondo provvede alle prestazioni di cui all'art. 26  comma
9 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  il   Fondo   di   solidarieta'
bilaterale per la filiera  delle  telecomunicazioni  ai  sensi  degli
articoli 26 e 28 comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarieta'  bilaterale
per la filiera delle telecomunicazioni», d'ora in avanti «Fondo»,  ai
sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del
2015, nel cui ambito  di  applicazione  rientrano  tutte  le  imprese
esercenti,  con  licenze/autorizzazioni  ove  previste,  servizi   di
telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa
e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali  e
multimediali anche  attraverso  l'esercizio  di  reti  e  servizi  di
networking (e-commerce, internet, posta  elettronica  etc.);  imprese
che svolgono attivita' di assistenza e gestione della  clientela,  in
particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di  sviluppo
e implementazione di servizi  per  soluzioni  tecnologiche  applicate
anche alle telecomunicazioni e alle imprese  che  forniscono  servizi
per contenuti digitali e multimediali. 
  2. Il Fondo non  ha  personalita'  giuridica  e  gode  di  autonoma
gestione  finanziaria  e  patrimoniale  presso  l'INPS,   del   quale
costituisce gestione. 
  3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  puo'
erogare prestazioni in carenza di disponibilita' e persegue i  propri
fini   istituzionali    assicurando    condizioni    di    equilibrio
economico-finanziario. 
  4.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite ai sensi  dell'art.  35,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento  in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire  l'equilibrio  dei  saldi  di  bilancio  di  cui
all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, i contributi gia' versati  o  dovuti  in  base  al  decreto
istitutivo del fondo di integrazione salariale restano  acquisiti  al
medesimo fondo. 
  7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'  dell'INPS
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per  gli
assegni straordinari gli  oneri  di  gestione  sono  a  carico  delle
singole aziende esodanti le quali provvedono a versarli  all'Istituto
distintamente.