IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DEL LAVORO E 
                       DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con
il  quale  viene  istituito  il  Fondo  per   l'incentivazione   alla
qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2026,  destinato  alla
concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre  2026,
di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per  cento
della  spesa  sostenuta,  in  favore  delle   imprese   titolari   di
autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente  ai  sensi
degli articoli 16, 17 e 18 della legge  28  gennaio  1994  n.  84,  e
dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 327. In particolare,  il  contributo  e'  destinato  a
sostenere la realizzazione delle seguenti attivita': 
    a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero  movimentazione  di
persone e di merci all'interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei
propri dipendenti, a tal fine riconoscendo  un  «buono  portuale»  di
importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun
dipendente; 
    b) sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  come
indicati, a  titolo  esemplificativo,  dall'art.  30,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo  un
«buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro  per  ciascuna
impresa; 
    c)  incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale
attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei
lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto
all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine
riconoscendo un «buono portuale» di importo  massimo  pari  a  50.000
euro per ciascuna impresa; 
  Visto l'art. 1, comma 472 della  predetta  legge  n.  197/2022,  il
quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro del lavoro e politiche sociali,  sentite  le  parti
sociali maggiormente rappresentative sono stabiliti i  termini  e  le
modalita' di presentazione  delle  domande  per  la  concessione  del
contributo di cui al precedente comma 471, nonche'  le  modalita'  di
erogazione dello stesso, anche ai fini del  rispetto  del  limite  di
spesa e  stabilisce  che  una  quota  delle  risorse  del  Fondo  per
l'incentivazione alla qualificazione  del  lavoro  portuale,  pari  a
500.000 euro per l'anno 2023, sia destinata alla progettazione e alla
realizzazione della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio di cui al c.d. «buono portuale»  e  che,  a  tal  fine,  il
Ministero delle infrastrutture e trasporti, puo'  avvalersi  mediante
stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa'
generale d'informatica  S.p.a.  e  Consap  -  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici S.p.a.; 
  Ritenuto di non avvalersi delle sopra menzionate  societa'  per  la
realizzazione della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio di cui al c.d.  «buono  portuale»  e  pertanto  le  risorse
stanziate, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 saranno  destinate  ad
incrementare le risorse gia' indicate per le finalita' previste dalle
disposizioni di legge per il medesimo anno 2023; 
  Ritenuto  di  dover   procedere   alla   emanazione   del   decreto
ministeriale dianzi citato, per stabilire i termini e le procedure da
adottarsi  per  l'assegnazione  del  contributo,  denominato   «buono
portuale», per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026; 
  Sentite le parti sociali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  per  la  concessione  del   contributo
denominato «buono portuale», di cui al art. 1, comma 471 della  legge
29 dicembre 2022, n. 197, anche ai fini del rispetto  del  limite  di
spesa pari all'80 per cento della  spesa  sostenuta,  destinato  alle
imprese titolari di  autorizzazione  o  di  concessioni,  rilasciate,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della  legge  28
gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 36 del codice della  navigazione,  di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
  2. Il «buono portuale» e' riconosciuto per le attivita' di  cui  al
comma 4 del presente articolo per il periodo 1° gennaio 2023 - il  31
dicembre 2026 ed e' emesso secondo l'ordine  cronologico  di  inoltro
delle istanze e fino ad esaurimento  delle  risorse  disponibili  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  3. Il contributo e' destinato a sostenere  la  realizzazione  delle
attivita' di seguito individuate: 
    a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio   dell'attivita'   di   trasporto,   ovvero   per    la
movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali,
da parte  dei  propri  dipendenti.  Per  tale  iniziativa,  il  buono
portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro,  per
una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza,  presso
l'impresa richiedente, alla data della domanda; 
    b) sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  come
indicati, a  titolo  esemplificativo,  dall'art.  30,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  Per  tale  iniziativa,  il
buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a  10.000  euro
per ciascuna impresa richiedente; 
    c)  incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale
dipendente,  attraverso  modelli  di   formazione   funzionali   alla
riqualificazione dei lavoratori, anche  finalizzate  al  mantenimento
dei  livelli  occupazionali,  rispetto  all'avvio  di   processi   di
automazione  e  digitalizzazione.  Per  tale  iniziativa,  il   buono
portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000,00 euro  per
ciascuna impresa richiedente. 
  4. Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo,  all'80  per
cento  della  spesa  sostenuta  dall'impresa  richiedente.  L'importo
erogato  non  puo'  in  ogni  caso  superare  i   singoli   massimali
individuati al comma 3.