IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale viene istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. In particolare, il contributo e' destinato a sostenere la realizzazione delle seguenti attivita': a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente; b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa; c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa; Visto l'art. 1, comma 472 della predetta legge n. 197/2022, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al precedente comma 471, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa e stabilisce che una quota delle risorse del Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, sia destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e che, a tal fine, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, puo' avvalersi mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.; Ritenuto di non avvalersi delle sopra menzionate societa' per la realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al c.d. «buono portuale» e pertanto le risorse stanziate, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 saranno destinate ad incrementare le risorse gia' indicate per le finalita' previste dalle disposizioni di legge per il medesimo anno 2023; Ritenuto di dover procedere alla emanazione del decreto ministeriale dianzi citato, per stabilire i termini e le procedure da adottarsi per l'assegnazione del contributo, denominato «buono portuale», per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026; Sentite le parti sociali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalita' di presentazione delle domande per la concessione del contributo denominato «buono portuale», di cui al art. 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche ai fini del rispetto del limite di spesa pari all'80 per cento della spesa sostenuta, destinato alle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni, rilasciate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dell'art. 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 2. Il «buono portuale» e' riconosciuto per le attivita' di cui al comma 4 del presente articolo per il periodo 1° gennaio 2023 - il 31 dicembre 2026 ed e' emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze e fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 3. Il contributo e' destinato a sostenere la realizzazione delle attivita' di seguito individuate: a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero per la movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 2.500,00 euro, per una sola volta, per ciascun dipendente regolarmente in forza, presso l'impresa richiedente, alla data della domanda; b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa richiedente; c) incentivare azioni di riqualificazione del personale dipendente, attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori, anche finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione. Per tale iniziativa, il buono portuale da erogarsi ha un importo massimo pari a 50.000,00 euro per ciascuna impresa richiedente. 4. Il «buono portuale» ha un valore pari, nel massimo, all'80 per cento della spesa sostenuta dall'impresa richiedente. L'importo erogato non puo' in ogni caso superare i singoli massimali individuati al comma 3.