IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge  di  bilancio  2019,
«Bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2020»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 891 della predetta  legge  30
dicembre 2018, n. 145 che ha previsto che «Per la messa in  sicurezza
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione
di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel  bacino
del Po, e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  un  fondo  da  ripartire,  con  una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2019  al
2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disposta l'assegnazione  delle
risorse  a  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle   province
territorialmente competenti e dell'ANAS  S.p.a.,  in  relazione  alla
rispettiva competenza quali soggetti  attuatori,  sulla  base  di  un
piano che  classifichi  i  progetti  presentati  secondo  criteri  di
priorita'  legati  al  miglioramento  della  sicurezza,  al  traffico
interessato  e  alla  popolazione  servita.  I   soggetti   attuatori
certificano l'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di  cui  al
presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione  dei
fondi, mediante presentazione di  apposito  rendiconto  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze  del
monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche  di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che  prevede  l'obbligo
per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  «Codice  dei
contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge  21  giugno
2022, n. 78, recante  delega  al  Governo  in  materia  di  contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  3  gennaio
2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2020, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»; 
  Visto  in  particolare,  l'art.  10,  comma  11-sexiesdecies,   del
predetto decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, che ha previsto  che
«I termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati a  valere
sulle risorse di cui all'art. 1, comma 891, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono fissati al 30 giugno  2024.  All'attuazione  della
presente disposizione si provvede  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il medesimo decreto disciplina le  modalita'  di  monitoraggio  degli
interventi  e  dei  relativi  cronoprogrammi,  attraverso  i  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
nonche' le modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato
aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi»; 
  Considerato che si rende necessario procedere,  per  effetto  della
norma sopra citata, alla modifica  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze 3 gennaio 2020, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
  dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
  finanze 3 gennaio 2020,  n.  1  -  Termini  per  la  progettazione,
  aggiudicazione degli interventi 
 
  L'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 3 gennaio 2020, n. 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «I
soggetti attuatori di  cui  all'art.  1,  comma  2,  sono  tenuti  ad
approvare  le  progettazioni  degli  interventi,  previo  parere  del
Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   o   del   competente
Provveditorato interregionale per  le  opere  pubbliche,  di  cui  al
codice  dei  contratti  pubblici,  ove  previsto,  e  ad   effettuare
l'aggiudicazione dei lavori entro e non oltre il 30 giugno 2024».