IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto
legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro,  che  puo'
essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa  di
cui all'art. 156 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
recante norme in materia ambientale; 
  Visto il comma 3-bis, del predetto art. 17, del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151,  della  legge
24  dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la   riscossione
coattiva mediante ruolo di  specifiche  tipologie  di  crediti  delle
societa' per azioni a  partecipazione  pubblica,  previa  valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Visto l'art. 2,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  193  del  2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
il  quale  prevedeva  che  «A  decorrere  dal  1°  luglio  2017,   le
amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare
di affidare  al  soggetto  preposto  alla  riscossione  nazionale  le
attivita'  di  riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle   entrate
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando  quanto  previsto
dall'art. 17,  commi  3-bis  e  3-ter,  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»; 
  Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.  215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del
lavoro e per esigenze indifferibili», che  ha  modificato  il  citato
art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del  2016,  sopprimendo  le
parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa'  da  esse
partecipate»; 
  Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e  n.  17628  del  29
agosto 2011, con le quali la Corte di  cassazione,  Sezione  III,  ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto  legislativo  n.  46
del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i  presupposti  di  cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter,  per  l'iscrizione  a  ruolo  della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto  legislativo
n. 152 del 2006, art.  156  che  costituisce  un'entrata  di  diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»; 
  Considerato che la societa' MM S.p.a., interamente partecipata  dal
Comune di Milano, gestisce il servizio idrico integrato nello  stesso
comune, in quanto affidataria della gestione del servizio  a  seguito
di convenzione con l'ufficio d'ambito della Citta'  metropolitana  di
Milano, inizialmente stipulata con l'Azienda speciale quale autorita'
d'ambito territoriale ottimale della Citta' di Milano; 
  Considerato, inoltre, che la  societa'  MM  S.p.a.  ha  gestito  il
servizio di acquedotto e la fatturazione  dei  consumi  del  servizio
idrico integrato anche nel Comune di Corsico,  fino  al  31  dicembre
2022, sulla base di convenzione stipulata tra i Comuni di Milano e di
Corsico; 
  Viste le note n. 71433 del 28 dicembre 2022, n. 2911 del 17 gennaio
2023 e n. 15860 del 15 marzo 2023, con le quali MM S.p.a. ha  chiesto
l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti
inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato ed ha fornito  la
documentazione integrativa richiesta; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato n. 201032 del 18 luglio 2023; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da  MM  S.p.a.,
in   ragione   della   natura   dell'attivita'    svolta,    relativa
all'erogazione del servizio idrico integrato; 
  Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i  presupposti  previsti  dall'art.  17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti  vantati  dalla  societa'  MM  S.p.a.,  interamente
partecipata dal Comune di  Milano,  relativamente  alla  tariffa  del
servizio idrico integrato, derivanti dalla gestione del servizio  nel
predetto comune. 
  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati dalla  societa'  MM  S.p.a.,  relativamente
alla tariffa del servizio idrico integrato, derivanti dalla  gestione
del servizio nel Comune di Corsico, effettuata fino  al  31  dicembre
2022. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 settembre 2023 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo