IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto in particolare l'art. 53, par.  2  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio  in  particolare  l'art.  6  cosi'  come   modificato   dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della  Commissione  del 1°  aprile
2022  che  stabilisce  le  procedure   riguardanti   un   cambiamento
temporaneo del  disciplinare  dovuto  all'imposizione,  da  parte  di
autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie
o  motivate  calamita'   naturali   sfavorevoli   o   da   condizioni
metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'
competenti; 
  Visto il regolamento (CE) n.  644/1998  della  Commissione  del  20
marzo 1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette la  denominazione  di  origine  protetta  «Terra
d'Otranto»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 ottobre 2016  relativo  alle  misure  di  protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che ha abrogato  le  direttive  69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e  2007/33/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto
2020  relativo  alle  misure  per  prevenire  l'introduzione   e   la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)  e  in
particolare l'allegato III del  regolamento  che  definisce  le  aree
della zona infetta; MIPAAF - PQAI 04 - Prot. uscita n. 0447256 del 20
settembre 2022; 
  Vista la nota del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali n. 12639 del 6 aprile 2018 inerente al riconoscimento delle
cultivar di olivo «Leccino» e  «FS  17»  come  resistenti  a  Xylella
fastidiosa sub specie «pauca»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme  per  la
protezione  delle  piante  dagli  organismi  nocivi   in   attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n.  117,  per  l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 24 gennaio 2022  «Adozione  del  Piano  di  emergenza
nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)»; 
  Vista la determinazione del dirigente  della  sezione  osservatorio
fitosanitario n. 127 del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca  ST53  ai  sensi
del regolamento (UE) 2020/1201; 
  Vista la determinazione del dirigente  della  sezione  Osservatorio
fitosanitario n. 75 del  3  agosto  2021  recante  «Regolamento  (UE)
2020/1201.  Disposizioni  per   l'applicazione   dell'art.   18   del
regolamento UE  2020/1201  «Autorizzazione  dell'impianto  di  piante
specificate in zone infette» con la  quale  si  autorizza,  ai  sensi
della  lettera  b)  dell'art.  18  del  regolamento   UE   2020/1201,
l'impianto  di  piante  specificate  risultate  immuni,   resistenti,
tolleranti  o  a  bassa  suscettibilita'  alla   Xylella   fastidiosa
sottospecie  pauca,  nelle  zone  infette...  in  particolare  olivo:
varieta' Leccino e FS17; 
  Vista la deliberazione della Giunta della Regione  Puglia  n.  1866
del 12 dicembre 2022 «Approvazione Piano d'azione per contrastare  la
diffusione di Xylella fastidiosa (Well  et  al)  in  Puglia.  Biennio
2023-2024; 
  Vista  l'istanza  inoltrata  dal  Consorzio  olio   D.O.P.   «Terra
d'Otranto» in data 25 maggio 2023, con la quale e' stata richiesta la
modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Terra  d'Otranto»;
e che la richiesta di  modifica  temporanea  del  disciplinare  della
D.O.P. «Terra d'Otranto» e' motivata dalla  diffusione  del  batterio
della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione
olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare; 
  Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia  n.  356
del 30 agosto 2023, che ha ufficialmente riconosciuto  la  necessita'
di adottare la modifica temporanea del disciplinare della  DOP  Terre
d'Otranto e la nota  n.  14504  del  29  luglio  2022  della  sezione
osservatorio fitosanitario  della  Regione  Puglia,  nella  quale  si
evidenzia che la domanda inoltrata  dal  consorzio  della  DOP  Terra
d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario  che  caratterizza
l'epidemia  causata   dal   batterio   Xylella   fastidiosa,   agente
fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche  importanti
nelle varieta' di olivo, Cellina di  Nardo'  e  Ogliarola  salentina,
presenti  nel  territorio  di  produzione  della  suddetta  D.O.P.  e
fortemente sensibili all'azione del batterio  Xylella  fastidiosa,  e
che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare  di  produzione
sono  le  uniche  possibili  allo  stato  attuale  delle   conoscenze
scientifiche sulle varieta'  di  olivo  resistenti  o  tolleranti  al
batterio»; 
  Considerato che la zona di produzione delle  olive  destinate  alla
produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» ricade nella  zona  infetta
di  cui  all'art.  4,  comma  2,  del  regolamento  UE  2020/1201   e
all'allegato  1  alla  determinazione  del  dirigente  della  sezione
osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27
luglio 2021; 
  Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli  altri  dal
CNR, Istituto per la protezione sostenibile  delle  piante,  sede  di
Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della  pianta  e  degli
alimenti dell'Universita' di  Bari  Aldo  Moro,  in  aree  fortemente
infette  da  Xylella   fastidiosa   hanno   evidenziato,   attraverso
osservazioni  e   rilievi   di   campo   integrati   dalle   indagini
diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al  batterio  delle  cultivar
Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i
fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17; 
  Considerato che al fine di contenere la  diffusione  del  batterio,
sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente  messe
in atto delle misure  fitosanitarie  e  degli  interventi  finanziari
destinati a contrastare tale patogeno; 
  Considerato che i gravi disseccamenti presenti  negli  oliveti  del
Salento e che interessano  soprattutto  l'Ogliarola  salentina  e  la
Cellina  di  Nardo',  le  due  cultivar  predominanti,  hanno  inciso
profondamente  sulla  produzione  olearia  degli   stessi,   rendendo
necessaria  la  sostituzione  degli  olivi  disseccati  con  i  nuovi
impianti di leccino e di FS-17; 
  Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale  produttivo
delle aree colpite da Xylella  fastidiosa  attraverso  operazioni  di
espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di  varieta'  di
olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17; 
  Considerato che la  modifica  temporanea  al  disciplinare  risulta
necessaria  al  fine  di  procedere  alla  rivendicazione   dell'olio
extravergine di  oliva  D.O.P.  «Terra  d'Otranto»  a  partire  dalla
campagna  olearia  2023/2024  e  che  il  mantenimento   dell'attuale
disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori; 
  Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere  ammissibile  la
domanda di modifica temporanea del disciplinare della  D.O.P.  «Terra
d'Otranto»; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai  sensi  del
citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e  dall'art.
6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  non  influiscono  sulle
caratteristiche essenziali del «Terra d'Otranto» DOP; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Terra d'Otranto» ai sensi del  citato
art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art.  6  del
regolamento delegato (UE)  n.  664/2014  cosi'  come  modificato  dal
regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione  del  1°  aprile
2022, ed  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Terra d'Otranto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del  14  marzo  2014  e'
modificato negli articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato: 
 
                               Art. 2. 
 
                          Varieta' di olivo 
 
  La  denominazione  di  origine  controllata  «Terra  d'Otranto»  e'
riservata all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto  dalle  seguenti
varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli  oliveti:
Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese
o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata  Favolosa)  per  almeno  il
60%. Possono,  altresi'  concorrere  altre  varieta'  presenti  negli
oliveti in misura non superiore al 40%. 
 
                               Art. 4. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
  1) Le condizioni ambientali e di coltura degli  oliveti,  destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 e,
comunque  atte  a  conferire  alle  olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche  qualitative.  Sono  pertanto  idonei  gli
oliveti situati entro un limite altimetrico di 517  metri  s.l.m.,  i
cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi  di  calcari
del   Terziario   inferiore   e    medio    ed    estesi    sedimenti
calcareo-sabbiosi-argillosi   del   Pliocene   e   del   Pleistocene,
appartengono alle terre brune  o  rosse,  spesso  presenti  in  lembi
alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme
di  allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli
tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva  e
alta intensita' prevista per la varieta' Leccino  e  FS-17,  comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. 
  E' consentita una densita' massima per gli oliveti tradizionali  di
400 piante  per  ettaro  e  per  gli  oliveti  intensivi  e  ad  alta
intensita' di 1200 piante per ettaro. 
  2) La raccolta delle  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art.  1,
deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. 
  3) La produzione massima di  olive  degli  oliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg. 12.000 per ettaro
per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in  olio  non
puo' superare il 20%. 
  4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la  produzione  globale
non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. 
 
                               Art. 6. 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
  All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva  a
denominazione  di  origine   controllata   «Terra   d'Otranto»   deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    1) All'atto dell'immissione al  consumo  l'olio  extravergine  di
oliva a denominazione di origine controllata «Terra  d'Otranto»  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      colore: verde o giallo con leggeri riflessi  verdi;  odore:  di
fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di  3  e
6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione  di
foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i
valori di 3  e  6)  con  sensazione  di  oliva  al  giusto  gradi  di
maturazione. Media o leggera sensazione di  piccante  e  di  amaro  a
seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli  attributi  con  valori
superiori allo 0 e fino  a  6).  Inoltre,  a  seconda  dell'epoca  di
raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con  le
sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata,  cardo/carciofo
per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, mandorla ed
erba appena sfalciata  per  il  Leccino  e  mandorla/erba  e  sentori
floreali per l'FS17; 
      acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,  non
superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; 
      numero di perossidi: <= 14 Meq O2; 
      K232: <= 2,20; 
      K270: <= 0,170; 
      acido linoleico: <= 13%; 
      acido linolenico: <= 0,8; 
      acido oleico: >= 70%; 
      valore del campesterolo: <= 3,50; 
      trinoleina: <= 0,30. 
  Le  disposizioni  di  cui  al   punto   precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2023. 
  Il  presente  decreto,   recante   la   modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto»,  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito  internet  del  Ministero  dell'agricoltura   della   sovranita'
alimentare e delle foreste. 
    Roma, 19 settembre 2023 
 
                                                Il dirigente: Cafiero