IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  «Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status di rifugiato» e,  in  particolare,  il  suo  art.
28-bis, comma 2,  lettere  b)  e  b-bis)  che  individua  i  casi  di
procedura accelerata presentata direttamente alla frontiera  o  nelle
zone di transito di cui al comma 4 del predetto  articolo,  che  reca
disposizioni in materia di procedure accelerate; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE, recante  norme  relative  all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale,  nonche'  della  direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca  dello  status  di  protezione  internazionale»,  e,  in
particolare, l'art. 6-bis, che, al comma 1, prevede il  trattenimento
dello straniero durante lo svolgimento della procedura in  frontiera,
di cui all'art. 28-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008,
al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello
Stato; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'interno  del  1°  marzo  2000,
adottata in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, recante «Definizione dei mezzi di sussistenza
per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel  territorio  dello
Stato», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, in cui si dispone  che
lo straniero, ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale, indichi
l'esistenza  di  idoneo  alloggio  nel   territorio   nazionale,   la
disponibilita' della  somma  occorrente  per  il  rimpatrio,  nonche'
comprovi la disponibilita' dei mezzi di sussistenza minimi necessari,
a persona; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  del  22  dicembre
2018, n. 151, recante  «Regolamento  di  attuazione  della  direttiva
2009/52/CE che  introduce  norme  minime  relative  a  sanzioni  e  a
provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che  impegnano
cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'  irregolare»  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 3 che, nell'individuare i  criteri  per
la determinazione e l'aggiornamento del costo  medio  del  rimpatrio,
stabiliscono che esso sia determinato, in aggiornamento, entro il  30
gennaio di ogni anno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto determina l'importo e le  modalita'  per  la
prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall'art. 6-bis,
comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del  presente  decreto
e' idonea quando l'importo fissato e'  in  grado  di  garantire  allo
straniero, per il periodo massimo di trattenimento,  pari  a  quattro
settimane (ventotto giorni), la disponibilita': 
    a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale; 
    b) della somma occorrente al rimpatrio; 
    c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  di  seguito  indicati
come stranieri,  che  sono  nelle  condizioni  di  essere  trattenuti
durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui  all'art.
28-bis, comma 2, lettere b) e  b-bis),  del  decreto  legislativo  28
gennaio  2008,  n.  25,  e  fino  alla  decisione   dell'istanza   di
sospensione di cui all'art. 35-bis, comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo, al solo scopo di accertare il  diritto  ad  entrare  nel
territorio dello Stato.