IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione, che al comma  1,  lettera  m),
attribuisce  allo  Stato  legislazione  esclusiva   in   materia   di
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in  particolare,  l'art.  45,  con  il
quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite
le relative aree funzionali; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale  le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,  prevedono
per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),  l'erogazione
di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al  singolo  e  ai
nuclei familiari; 
  Visto l'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che,  al  comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 1, comma 592 della legge n.  234  del  2021  il  quale
dispone che  «a  decorrere  dall'anno  2022,  al  fine  di  garantire
l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle  funzioni  di  competenza
degli enti territoriali correlate  con  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni, nonche' con i  relativi  fabbisogni,  costi  standard  e
obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti,
in  ordine  alle  modalita'  di  riparto  delle  risorse  finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi,  ad
acquisire il  preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti  delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2022, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2023  e  per  il  triennio  2023-2025»  ed  in
particolare, la Tabella 4 - Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
8 febbraio 2023, n. 12, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio
al n. 77 del 22 febbraio 2023, che assegna le risorse finanziarie per
l'anno  2022  ai  dirigenti  degli  uffici  dirigenziali  di  livello
generale appartenenti al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi  di  spesa
della citata Tabella 4, di  cui  fa  parte  la  Missione  3  «Diritti
sociali,  politiche  sociali  e  famiglia»  (24)  -   Programma   3.2
«Trasferimenti  assistenziali  a  enti  previdenziali,  finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio  e  valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9  «Direzione
generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; 
  Visto l'art. 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state
trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali, contestualmente soppressa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
giugno 2021, n. 140, registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  9
settembre  2021,  al  n.  2480,  recante   «Regolamento   concernente
modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  241
dell'8 ottobre 2021 e vigente dal 23 ottobre 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in  data  20  gennaio
2022 al n. 146,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico  di
direttore  generale  della  Direzione  generale  per  la  lotta  alla
poverta' e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio  2022
al n. 299, recante  «Individuazione  delle  unita'  organizzative  di
livello  dirigenziale  non  generale  nell'ambito  del   Segretariato
generale e  delle  direzioni  generali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  18  maggio
2018, con il quale e' adottato il primo Piano per gli interventi e  i
servizi sociali di contrasto  alla  poverta',  relativo  al  triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota  servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2018; 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta', relativo  al  triennio  2018-2020,  approvato  con  il
decreto sopra citato, che declina come primo  obiettivo  quantitativo
assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in
almeno un  assistente  ogni  5.000  abitanti,  almeno  come  dato  di
partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito  di  inclusione
di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla  luce  della  introduzione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al decreto-legge n.  4  del  2019,  sono  fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al  triennio  2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2019; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre
2020, con il quale e' adottato il riparto delle risorse  della  quota
servizi di contrasto  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2020; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  30
dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 169 in data  24
gennaio 2022, con il quale all'art. 2  e'  stato  adottato  il  primo
Piano per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
poverta'  per  il  triennio  2021-2023  (Piano  poverta'  2021-2023),
costituente il capitolo III del Piano nazionale  degli  interventi  e
dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete nella seduta  del
28 luglio 2021; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare: 
    al comma 797, al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce  di  attribuire,  a
favore di ogni ambito  territoriale  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del  dato
relativo alla popolazione complessiva residente: 
      a) un contributo pari a 40.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
      b) un contributo pari a 20.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000; 
    al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  anche  per  conto  dei  comuni
appartenenti allo stesso, invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  secondo  le  modalita'  da  questo  definite,  un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente: 
      a) il numero medio di assistenti sociali in servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 
      b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita'; 
    al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797  e'
attribuito dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale
sulla base dei prospetti  di  cui  al  comma  798,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30  giugno  di
ciascun  anno.  In  particolare,  sulla  base  dei   prospetti   sono
determinate  le  somme  necessarie  all'attribuzione  dei  contributi
previsti  per  l'anno  corrente,   di   seguito   denominate   «somme
prenotate», e  quelle  destinate  alla  liquidazione  dei  contributi
relativi  all'anno   precedente,   di   seguito   denominate   «somme
liquidabili». Le somme prenotate sono considerate  indisponibili  per
l'anno corrente e per tutti i  successivi  in  sede  di  riparto  del
Fondo. Eventuali  somme  prenotate  in  un  anno  e  non  considerate
liquidabili nell'anno successivo rientrano nella  disponibilita'  del
Fondo per la lotta alla poverta'  e  all'esclusione  sociale  e  sono
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le  modalita'  in
base alle quali il contributo attribuito all'ambito  territoriale  e'
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni  che  ne  fanno  parte  ed
eventualmente all'ambito stesso; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25 giugno 2021, n. 144 con il quale sono state determinate  le  somme
prenotate  per  le  assunzioni  di   assistenti   sociali   a   tempo
indeterminato  sulla  base  delle  informazioni  inserite,  in   fase
preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  30
dicembre 2021 di riparto delle risorse della quota servizi del  Fondo
per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023; 
  Considerato che al fine di sostenere gli  ambiti  sociali  che  non
riescono gia' nel 2022, ai sensi del predetto  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 144  del  2021,  ad  accedere
all'incentivo, in sede di riparto del Fondo  poverta'  2021-2023,  e'
stato   considerato   quale   autonomo   criterio   di   riparto   il
riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della regione di
appartenenza, di una somma pari nel 2022 al 50% della differenza  fra
la somma massima attribuibile a ciascun ambito ai fini dell'incentivo
e la somma prenotata sulla base  delle  comunicazioni  presentate  da
parte degli ambiti ai sensi  del  comma  798  e  si  e'  ritenuto  di
proporre che tale percentuale si riduca al 35% nel 2023; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
13 luglio 2022, n. 126 con il quale sono state determinate  le  somme
liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31
dicembre 2021 e prenotate quelle  per  le  assunzioni  di  assistenti
sociali a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite,
in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 settembre 2022,  n.  163  con  il  quale  sono  state  determinate
ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di  assistenti  sociali
in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori  somme  per  le
assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato  per  il  2022
sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni
Ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022  che  non  erano  state
finalizzate per mero errore materiale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
recante «Nomina dei Ministri», ivi  compresa  quella  della  dott.ssa
Marina Elvira Calderone a  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Vista  la  nota  direttoriale  n.  908  del  26  gennaio  2023,  di
trasmissione delle istruzioni operative con le  quali  sono  definite
dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  le
modalita' di presentazione da parte degli Ambiti sociali territoriali
dei prospetti riassuntivi relativi al numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo di cui al comma 797 per l'annualita' 2023; 
  Ritenuto  opportuno  informare  la  Commissione   tecnica   per   i
fabbisogni standard che con il presente decreto sono  individuate  le
somme liquidabili agli ATS per gli assistenti sociali  effettivamente
in servizio nel 2022 e, in fase preventiva, sono determinate le somme
prenotate per il personale previsto in servizio nel 2023, sulla  base
di  prospetti  compilati   dagli   ATS   senza   alcuna   valutazione
discrezionale in ordine alle modalita' di riparto delle risorse e  ai
criteri di assegnazione delle medesime; 
  Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS e
finalizzati entro il 28 febbraio 2023 con il numero degli  assistenti
sociali effettivamente in servizio nel 2022  e  la  previsione  degli
assistenti sociali  in  servizio  nell'anno  2023,  presentati  dagli
ambiti nel rispetto delle modalita' definite nelle  istruzioni  sopra
citate; 
  Considerato che alcuni Ambiti territoriali  sociali  della  Regione
Piemonte hanno subito rilevanti variazioni territoriali a partire dal
1° gennaio 2023, in merito alla liquidazione delle risorse  2022,  le
risorse prenotate  nel  2022  in  favore  dell'ente  territoriale  di
riferimento pro tempore saranno distribuite, in sede  di  erogazione,
ai diversi soggetti territoriali oggi esistenti  sulla  base  di  una
comunicazione con  la  quale  i  nuovi  Ambiti  territoriali  sociali
attestano congiuntamente l'importo delle risorse spettanti ad  ognuno
dei nuovi soggetti sulla base della programmazione originaria; 
  Ritenuto di dover determinare le somme liquidabili per l'annualita'
2022  ed  il  valore  delle  somme  prenotate  per  l'anno  2023  per
l'assunzione degli assistenti sociali assunti a  tempo  indeterminato
dagli ambiti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
    b) «Riparto del  Fondo  Poverta'»:  il  riparto  agli  ambiti  di
ciascuna regione del Fondo  Poverta'  secondo  criteri  definiti  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
    c)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) «Contributo spettante  agli  ambiti»:  il  contributo  di  cui
all'art. 1,  comma  797,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione  del  numero
di Assistenti sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne  fanno  parte,  in  termini  di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1  ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; 
    e) «Assistenti sociali in servizio  a  tempo  indeterminato»:  il
numero  medio  di  assistenti  sociali  in  servizio   nell'anno   di
riferimento  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte  dell'ambito   o
direttamente   dall'ambito   con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, effettivamente impiegati nei  servizi  territoriali  e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno; 
    f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  inerenti  le  modalita'  di
presentazione  da  parte  degli  ambiti  sociali   territoriali   dei
prospetti  riassuntivi  relativi  al  numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo, trasmesse agli ambiti con le note  direttoriali  n.  1447
del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022  e  n.  908  del  26
gennaio 2023; 
    g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui  all'art.  1,  comma
798, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  indicante,  per  il
complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento  all'anno
precedente e alle  previsioni  per  l'anno  corrente  gli  assistenti
sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  inserito  dall'ambito
territoriale  nel  sistema  SIOSS  secondo  quanto  stabilito   nelle
istruzioni operative citate nelle premesse; 
    h) «Somme prenotate»: le somme  necessarie  all'attribuzione  dei
contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla  base  dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione  dei
contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla  base  dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.