Il Commissario straordinario  del  governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016. 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto l'art. 1, commi 988, lettera b) e 990 della legge n. 145  del
2018, con cui lo stato di emergenza e' stato  prorogato  fino  al  31
dicembre  2019  e  la   gestione   straordinaria   finalizzata   alla
ricostruzione fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui  lo
stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2020; 
  Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di  emergenza  e
della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, con cui lo stato di emergenza e la gestione  straordinaria  sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 1, commi 738 e 990 della legge 29  dicembre  2022,  n.
197, con cui sono stati prorogati rispettivamente  il  termine  dello
stato di emergenza e quello  della  gestione  straordinaria,  di  cui
rispettivamente, all'art. 1, comma 4 e comma 4-bis del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»); 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze, nel rispetto della  Costituzione,  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure  urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»;   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata
con ordinanza  n.  114  del  9  aprile  2021  e  successivamente  con
ordinanza n. 123 del 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai
fini di quanto  previsto  al  comma  1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'  di   supporto   tecnico -   ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Considerato  che  gli  eventi  sismici  del  2016  hanno  provocato
gravissimi danneggiamenti  in  tutta  l'area  di  Torricella  Sicura,
comprese le frazioni, in particolare agli spazi pubblici e alla  rete
viaria,  con  riguardo  a  muri   di   contenimento   e   viabilita',
infrastrutture a rete, rete idrica  di  approvvigionamento,  rete  di
smaltimento delle acque bianche e nere, rete elettrica, illuminazione
pubblica, rete di distribuzione del gas, banda  ultra  larga  e  rete
telefonica e, infine, con riguardo  alla  sicurezza  del  territorio,
fortemente compromessa dai dissesti che interessano l'ambito urbano; 
  Considerata la proposta di programma straordinario di ricostruzione
relativa  al  capoluogo  ed  alle  frazioni  di  Torricella   Sicura,
approvata dal comune con delibera consiliare n. 14 del 26 giugno 2023
ai sensi dell'ordinanza n. 110/2020, che identifica  all'interno  del
comune le opere  pubbliche  ritenute  necessarie  alla  ricostruzione
dell'intero territorio  comunale,  anche  indicando  quelle  che  tra
queste assumono particolare priorita' di realizzazione; 
  Considerato che tali opere si configurano come necessarie in quanto
riferite a interventi di particolare valore per la  comunita'  locale
perche' interessano tutto il territorio comunale ed in particolare  i
centri  storici  del  capoluogo  e  delle   frazioni   limitrofe,   e
concernono,  alternativamente,  infrastrutture  essenziali   per   la
ricostruzione e opere pubbliche dotate di  un  ruolo  particolarmente
importante  per  la  collettivita'  sotto  il   profilo   funzionale,
socio-economico e simbolico-identitario; 
  Vista la  nota  prot.  5892  del  10  luglio  2023  del  Comune  di
Torricella Sicura, acquisita al prot.  CGRTS-35682-A-10/07/2023,  con
la quale e' stata richiesta l'attivazione  dei  poteri  speciali  con
riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Torricella Sicura, dall'ufficio speciale per  la
ricostruzione  della  Regione   Abruzzo   e   dalla   struttura   del
sub-Commissario, come risultanti dalla relazione del sub  Commissario
allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Ritenuto pertanto necessario, per  recuperare  al  piu'  presto  il
contesto  territoriale  del  Comune  di  Torricella  Sicura  nel  suo
complesso, accelerare  la  realizzazione  degli  interventi  ritenuti
prioritari nella proposta di PSR, attuando un ambizioso programma  di
recupero  in  grado  di  restituire  gradualmente  e  tempestivamente
l'intero territorio alla fruizione della popolazione; 
  Considerata la  sovrapposizione,  nel  territorio  interessati,  di
interventi  pubblici  e  privati,  e  la  conseguente  necessita'  di
procedere in modo coordinato alla  ricostruzione  delle  strutture  e
infrastrutture pubbliche e private  ricadenti  nel  medesimo  ambito,
armonizzando  e  raccordando  l'attuazione   degli   interventi   sia
relativamente  alla  cantierizzazione  che   al   cronoprogramma   di
realizzazione degli stessi; 
  Ritenuto   infine   necessario   individuare,   in   coerenza   con
l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR e di
quelli gia' realizzati, in corso di realizzazione o in fase di  avvio
nel centro storico  di  Torricella  Sicura  o  in  prossimita'  dello
stesso, le ulteriori opere comunque propedeutiche alla  ricostruzione
privata dei centri storici del capoluogo e delle frazioni, sia quelle
incluse nelle porzioni di tessuto residenziale privato di  cui  fanno
parte o che rappresentano opere necessarie per la ripresa della  vita
sociale, economica e culturale dei centri abitati; 
  Considerato che risultano di particolare criticita' e urgenza quali
opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione  pubblica,  anche
indicati come prioritari nella proposta di PSR del comune, i seguenti
interventi con i relativi importi: 
    Capoluogo: 
      1.  ripristino,  rifacimento  e  adeguamento  delle  opere   di
urbanizzazione del centro storico per l'eliminazione delle criticita'
rilevate, euro 4.441.880,77; 
      2. realizzazione nuova viabilita' di collegamento e di  accesso
al parcheggio esistente, euro 2.420.735,18; 
    Fraz. Piano Grande: 
      3.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione, euro 2.105.046,29; 
    Capoluogo: 
      4.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione via Scarpone, euro 1.681.485,45; 
      5.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione via Giorgio Romani, euro 1.475.421,39; 
      6.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione via Martiri Ungheresi, euro 1.374.486,33; 
    Fraz. Abetemozzo: 
      7.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione, euro 846.141,95; 
    Fraz. Santo Stefano: 
      8.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione, euro 2.511.878,54; 
    Frazione Villa Tofo: 
      9.  riparazione,  rifacimento  e  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione delle aree del centro storico euro 570.000,00; 
    Case Bellozzi: 
      10. Risanamento dissesto  idrogeologico  della  frazione,  euro
650.000,00; 
per un importo complessivo pari a euro 18.077.075,90; 
  Considerato  che  la  celere  realizzazione  degli  interventi   e'
determinante per contrastare il prolungato disagio nella  popolazione
locale, e le disfunzioni continue, che  aggravano  le  condizioni  di
vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche'
la crisi delle attivita' economiche e produttive,  gia'  incrementata
dalla pandemia; 
  Considerata la necessita' di completare al piu' presto il  recupero
del contesto urbano di Torricella Sicura capoluogo, attuando un unico
programma  di  recupero  in  grado  di  restituire   gradualmente   e
tempestivamente la citta'  alla  popolazione,  e  di  estendere  tale
processo di recupero anche alle frazioni, come espressamente indicato
anche    nella    proposta    di    PSR     recentemente     adottata
dall'amministrazione comunale; 
  Considerato che gli interventi sopra  descritti  sono  necessari  e
urgenti al fine di riportare la popolazione a normali  condizioni  di
vita, mettendo in sicurezza il territorio  attraverso  l'eliminazione
dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando  la  rete
viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di  persone  e
mezzi, compresi  quelli  che  devono  provvedere  alla  ricostruzione
dell'abitato, nonche' riattivando le infrastrutture a rete necessarie
a garantire i servizi essenziali,  oggi  fortemente  compromessi  con
riguardo sia alla rete idrica di  approvvigionamento,  alla  rete  di
smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e  di
illuminazione pubblica, alla rete  di  distribuzione  del  gas,  alla
banda ultra larga, e alla rete telefonica; 
  Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto  della
presente ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili, ai sensi e per
gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra le infrastrutture sopra richiamate; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  sopra  indicati  in
Comune di Torricella Sicura, come meglio dettagliati da allegato n. 1
alla presente ordinanza; 
  Considerato che si  rende  dunque  necessario  stanziare  l'importo
complessivo di euro 18.813.522,68, non inserito nell'ordinanza n. 109
del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi'  adottare  misure  straordinarie,   di   semplificazione   e
coordinamento delle procedure per accelerare gli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing. Fulvio Maria Soccodato, in ragione  della  sua  competenza  ed
esperienza professionale; 
  Considerato che il Comune  di  Torricella  Sicura  ha  chiesto  che
l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza siano gestite
direttamente dal proprio ufficio  tecnico,  avendo  la  capacita'  di
gestire  i  procedimenti  complessi  e  articolati   correlati   alla
esecuzione delle stesse, dimostrata dall'esperienza  pregressa  e  da
un'idonea capacita' operativa, nonche'  dalla  dotazione  di  risorse
umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente; 
  Ritenuto, pertanto, che sia  possibile  riconoscere  al  Comune  di
Torricella Sicura la gestione diretta degli interventi in oggetto  in
qualita' di soggetto attuatore; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020,  che
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione e la direzione dei lavori, e che in  particolare  la
progettazione,    essendo     propedeutica     alla     realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  n.
36 del 2023 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi  i
servizi di  ingegneria  e  architettura  di  importo  inferiore  agli
importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel
rispetto dei principi  richiamati  dagli  articoli  da  1  a  12  del
medesimo  decreto  e   dei   principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di  operatori  da  consultare  e  che  sono  necessarie
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della realizzazione,  ricostruzione,  riparazione  e  del
ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli  interventi  di  cui  alla  presente  ordinanza
rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per
attivare le procedure negoziate  senza  pubblicazione  del  bando  di
gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36  del  2023,
selezionando  almeno  cinque  operatori  economici,  ove   esistenti,
individuati in base ad indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di
operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle  procedure,  derogare  all'art.  108,  comma  3,  del   decreto
legislativo  n.  36  del  2023  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle
soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.  36
del 2023, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n.  36
del 2023; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere  che  le  offerte
siano esaminate prima della verifica dell'idoneita'  degli  offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 107,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 36 del 2023 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
oggetto della presente ordinanza; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante. 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 25 luglio 2023
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario e  coordinato  degli  interventi  di
eliminazione delle situazioni di  dissesto  del  tessuto  urbano,  di
rifacimento dei sottoservizi e  di  ripristino  della  viabilita'  in
Comune di Torricella Sicura capoluogo e frazioni,  danneggiate  dagli
eventi  sismici.  I  suddetti  interventi   sono   meglio   descritti
nell'allegato  n.  1  alla  presente  ordinanza,  con   il   relativo
cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,  e
sono  di  seguito  riassuntivamente  indicati  con   relativa   stima
previsionale su base parametrica  formulata  in  base  a  valutazione
condivisa  dalla  struttura  del  Commissario  straordinario  per  la
ricostruzione, dall'USR Abruzzo e dal Comune di Torricella Sicura, da
confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel  livello  per
cui definito l'appalto: 
    Capoluogo: 
      1.  ripristino,  rifacimento  e  adeguamento  delle  opere   di
urbanizzazione del centro storico per l'eliminazione delle criticita'
rilevate, euro 4.441.880,77; 
      2. realizzazione nuova viabilita' di collegamento e di  accesso
al parcheggio esistente, euro 2.420.735,18; 
    Fraz. Piano Grande: 
      3.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione, euro 2.105.046,29; 
    Capoluogo: 
      4.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione via Scarpone, euro 1.681.485,45; 
      5.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione via Giorgio Romani, euro 1.475.421,39; 
      6.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione via Martiri Ungheresi, euro 1.374.486,33; 
    Fraz. Abetemozzo: 
      7.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione, euro 846.141,95; 
    Fraz. Santo Stefano: 
      8.  riparazione  rifacimento  ed  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione, euro 2.511.878,54; 
    Frazione Villa Tofo: 
      9.  riparazione,  rifacimento  e  adeguamento  delle  opere  di
urbanizzazione delle aree del centro storico euro 570.000,00; 
    Case Bellozzi: 
      10. risanamento dissesto  idrogeologico  della  frazione,  euro
650.000,00; 
per un importo complessivo pari a euro 18.077.075,90. 
  2.  Gli  interventi  sopra  descritti   presentano   carattere   di
necessita' e urgenza, ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020, per i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria   congiunta   con   l'ufficio   speciale   per    la
ricostruzione della Regione Abruzzo e con  il  Comune  di  Torricella
Sicura: 
    a) si rende necessario dare attuazione alla proposta di programma
straordinario di ricostruzione relativa al capoluogo ed alle frazioni
di Torricella Sicura, approvata dal Comune con delibera consiliare n.
14 del 26 giugno  2023  ai  sensi  dell'ordinanza  n.  110/2020,  che
identifica tali opere come necessarie alla ricostruzione  dell'intero
territorio comunale; 
    b) tali opere si riferiscono a interventi di  particolare  valore
per la comunita' locale in quanto  interessano  tutto  il  territorio
comunale,  comprese  le  frazioni  e  concernono,   alternativamente,
infrastrutture essenziali per  la  ricostruzione  e  opere  pubbliche
dotate di un ruolo particolarmente importante  per  la  collettivita'
sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico-identitario; 
    c) la celere realizzazione degli interventi e'  determinante  per
contrastare il prolungato disagio  nella  popolazione  locale,  e  le
disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita  quotidiana
e favoriscono lo spopolamento del territorio, nonche' la crisi  delle
attivita' economiche e produttive, gia' incrementata dalla pandemia; 
    d) occorre riportare la popolazione a normali condizioni di vita,
mettendo in sicurezza il  territorio  attraverso  l'eliminazione  dei
dissesti che  interessano  l'ambito  urbano,  ripristinando  la  rete
viaria, i cui danni rendono disagevole la circolazione di  persone  e
mezzi, compresi  quelli  che  devono  provvedere  alla  ricostruzione
dell'abitato, nonche' riattivando le infrastrutture a rete necessarie
a garantire i servizi essenziali,  oggi  fortemente  compromessi  con
riguardo sia alla rete idrica di  approvvigionamento,  alla  rete  di
smaltimento delle acque bianche e nere, sia alla rete elettrica e  di
illuminazione pubblica, alla rete  di  distribuzione  del  gas,  alla
banda ultra larga, e alla rete telefonica; 
    e) si rende necessario, per recuperare al piu' presto il contesto
territoriale del Comune di Torricella Sicura nel suo complesso,  dare
attuazione agli interventi ritenuti prioritari nella proposta di PSR,
attuando un ambizioso programma di recupero in  grado  di  restituire
gradualmente e tempestivamente  l'intero  territorio  alla  fruizione
della popolazione; 
    f) e' necessario individuare, in  coerenza  con  l'individuazione
degli interventi indicati nella proposta di  PSR  e  di  quelli  gia'
realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio  nel  centro
storico di Torricella  Sicura  o  in  prossimita'  dello  stesso,  le
ulteriori opere comunque propedeutiche alla ricostruzione privata dei
centri storici del capoluogo e delle  frazioni,  sia  quelle  incluse
nelle porzioni di tessuto residenziale privato di cui fanno  parte  o
che rappresentano opere necessarie per la ripresa della vita sociale,
economica e culturale dei centri abitati; 
    g) in relazione alla sovrapposizione, nel territorio interessato,
di interventi pubblici e privati, sussiste la necessita' di procedere
in modo coordinato, sotto  i  profili  logistico  e  temporale,  alla
ricostruzione delle strutture e infrastrutture  pubbliche  e  private
ricadenti   nel   medesimo   ambito,   armonizzando   e   raccordando
l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione
che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi. 
  3. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,   in   base   all'istruttoria   compiuta    congiuntamente
dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo  dal
Comune di Torricella Sicura e dal sub commissario, nell'allegato n. 1
alla presente ordinanza sono indicati le singole  opere  e  i  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.