IL DIRETTORE GENERALE 
              per la regolazione dei contratti pubblici 
                  e la vigilanza sulle grandi opere 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche e integrazioni,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'articolo 133, commi  3
e 6, che prevedono che per i lavori di cui lavori  pubblici  affidati
dalle stazioni appaltanti «si applica il prezzo  chiuso,  consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato  di  una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di  inflazione  programmato  nell'anno
precedente sia superiore al due per  cento,  all'importo  dei  lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero  previsto  per  l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale  percentuale  e'  fissata,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31  marzo  di  ogni
anno, nella misura eccedente  la  predetta  percentuale  del due  per
cento» e che «il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di
ogni anno, rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni  percentuali
annuali  dei  singoli  prezzi  dei  materiali  da  costruzione   piu'
significativi»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali e, in particolare, l'articolo 216, comma  27-ter,
secondo cui: «ai contratti di lavori affidati prima  dell'entrata  in
vigore del presente codice e in corso di  esecuzione  si  applica  la
disciplina gia' contenuta nell'articolo 133, commi 3 e 6, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,   recante   «Misure   urgenti   connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i  servizi  territoriali»,  e,  in  particolare,  l'articolo
1-septies; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 398; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'articolo 29, comma 13; 
  Considerato che i commi 1 e 2 dell'articolo  1-septies  del  citato
decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  proceda,  entro  il  31
ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione
delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori
all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo
semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da
costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa  luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1-septies; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  aprile  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  110  del  12  maggio
2022, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o
in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi  nel  secondo
semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da
costruzione piu' significativi»; 
  Visto il decreto ministeriale  24  maggio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  124  del  28  maggio
2022 recante «Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto
4 aprile 2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali  da
costruzione piu' significativi»» ai fini del corretto  calcolo  della
compensazione da parte del direttore dei  lavori,  per  il  materiale
«Tubazioni in cemento vibrato per fognature»; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021  stabilisce,
all'articolo 1-septies, comma 4,  che  le  istanze  di  compensazione
relative alle variazioni  in  aumento  sono  presentate,  a  pena  di
decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante  entro  quindici
giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto ministeriale,  di  cui  al  comma  1  del  medesimo  articolo
1-septies, relativo al semestre di riferimento; 
  Considerato che il citato decreto-legge n. 73 del 2021  stabilisce,
al comma 6 dell'articolo 1-septies, che si possa far fronte  a  dette
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
nonche' le eventuali ulteriori somme a  disposizione  della  stazione
appaltante per lo stesso intervento e  stanziate  annualmente  e  che
possono, altresi', essere utilizzate le somme  derivanti  da  ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla
base delle norme vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad
altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima  stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi  ed
emanati i certificati  di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle
procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della  residua  spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto; 
  Visto il comma 8 del  menzionato  articolo  1-septies  che  prevede
l'istituzione,  presso  il  Ministero  dell'infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, del Fondo per l'adeguamento  dei  prezzi,  con
una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per  l'anno  2021,  cui
possono ricorrere, nei limiti e  fino  a  concorrenza  delle  risorse
disponibili, i soggetti indicati nel comma 7  del  medesimo  articolo
1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di  cui  al  citato
comma 6; 
  Considerato, che, il decreto-legge n. 73 del  2021  stabilisce,  al
comma 8, dell'articolo 1-septies, che ai fini dell'accesso al  Fondo,
i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono
unicamente  nelle  analisi  sull'incidenza  dei  materiali   presenti
all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli  appaltatori
ove la stazione appaltante non ne disponga; 
  Considerato che il suddetto comma 8 del citato  articolo  1-septies
demanda ad un apposito decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili la disciplina delle modalita' di utilizzo
del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,
medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita'  per  gli
aventi diritto nell'assegnazione delle risorse; 
  Visto il decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  100  del  30
aprile 2022 recante la disciplina, relativa al secondo semestre 2021,
delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di
materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Vista la circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del  25  novembre  2021  recante
«Modalita'  operative  per  il   calcolo   e   il   pagamento   della
compensazione  dei  prezzi  dei   materiali   da   costruzione   piu'
significativi ai sensi dell'articolo 1-septies  del decreto-legge  n.
73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»; 
  Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante «Misure urgenti
per  contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari  della  crisi
ucraina», ed in particolare l'art. 23, comma 1, che prevede, al  fine
di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali
dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, che il Ministero delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  in  relazione  alle
domande di accesso al Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  di  cui
all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, puo' riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento  delle
risorse  del  medesimo  Fondo  e   nelle   more   dello   svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa alle  istanze  di  compensazione,
un'anticipazione pari al  50  per  cento  dell'importo  richiesto  in
favore  dei  soggetti  di  cui  al  comma  7  del  medesimo  articolo
1-septies; 
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  3  del  citato   articolo
1-septies, la compensazione e' determinata applicando alle  quantita'
dei  singoli  materiali  impiegati  nelle  lavorazioni   eseguite   e
contabilizzate dal direttore dei lavori,  ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto  delle  misure,
dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in  aumento
o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al
secondo semestre dell'anno 2021 di cui al comma  1,  con  riferimento
alla  data  dell'offerta,  eccedenti  l'8  per  cento   se   riferite
esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo
se riferite a piu' anni; 
  Considerato che, per i fini di cui all'articolo 1-septies, comma 8,
del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e
delle finanze ha istituito apposito capitolo di  spesa  7006  P.G.  1
nello stato di previsione dell'allora Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili - CDR  2  -  assegnato  alla  Direzione
generale per la regolazione dei contratti  pubblici  e  la  vigilanza
sulle grandi opere; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della  citata
legge n. 234 del 2021, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per il 2022 ai fini della compensazione dei prezzi dei  materiali  da
costruzione piu' significativi con riferimento  al  secondo  semestre
dell'anno 2021 e che, per le finalita'  di  cui  al  citato  articolo
1-septies, tale spesa deve confluire nel Fondo per l'adeguamento  dei
prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo; 
  Considerato che, al fine di garantire la parita' di accesso per  la
piccola, media e grande impresa di costruzione e la  proporzionalita'
per gli aventi  diritto  nell'assegnazione  delle  risorse,  indicati
all'articolo 1-septies, comma 7, del medesimo  decreto-legge  73  del
2021, l'articolo 1 del citato decreto ministeriale  n.  84  del  2022
definisce le predette categorie di impresa assegnando a  ciascuna  di
esse quota parte della dotazione del Fondo, istituito dal comma 8 del
medesimo articolo 1-septies,  pari  a  euro  100.000.000,00  come  di
seguito specificata: 
    a) per «piccola impresa», per gli effetti del  presente  decreto,
deve  intendersi  l'impresa  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
all'articolo 90  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
207/2010 ovvero  in  possesso  della  qualificazione  nella  prima  o
seconda classifica di cui all'articolo 61 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 207/2010. A  detta  categoria  e'  assegnata  una
dotazione pari al 34 per cento; 
    b) per «media impresa», per gli  effetti  del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa  in  possesso  della  qualificazione  dalla
terza alla sesta classifica di cui all'articolo 61  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria,  e'
assegnata una dotazione pari al 33 per cento; 
    c) per «grande impresa», per gli effetti  del  presente  decreto,
deve intendersi l'impresa  in  possesso  della  qualificazione  nella
settima o ottava classifica di cui all'articolo 61  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  207/2010.  A  detta  categoria  e'
assegnata una dotazione pari al 33 per cento; 
  Considerato altresi', che l'articolo 2, comma 2, del citato decreto
ministeriale n. 84 del 2022 fissa in quarantacinque giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del decreto relativo al secondo semestre 2021 previsto  dall'articolo
1-septies, comma 1, decreto-legge n. 73 del 2021  i  termini  per  la
presentazione  delle  istanze  da  parte  di  ciascuno  dei  soggetti
indicati al  citato  articolo  1-septies,  comma  7,  utilizzando  la
piattaforma       raggiungibile       attraverso       il        link
https://compensazioneprezzi.mit.gov.it  e  compilando,  per  ciascuna
richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta
piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo  di  firma
elettronica qualificata. 
  Vista  la  nota  dell'Agenzia  delle  entrate   -   Interpello   n.
956-83/2022 - acquisita al prot. n. 2395  del  12  marzo  2022  della
direzione generale per la regolazione dei  contratti  pubblici  e  la
vigilanza sulle grandi opere, in risposta alla  nota  della  medesima
direzione generale prot. n. 147 del 12  gennaio  2022  concernente  i
chiarimenti riguardo all'applicazione dell'IVA, ai sensi  del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972, secondo cui, in mancanza
di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, le somme  dovute  per
la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei  materiali
da costruzione sono da configurarsi quali «"mere"  movimentazioni  di
denaro e, come tali, escluse  dall'ambito  applicativo  dell'IVA,  ai
sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  che  prevede  la  non
rilevanza all'IVA delle "cessioni che  hanno  per  oggetto  denaro  o
crediti in denaro"»; 
  Vista la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022 dell'Agenzia  delle
entrate «Trattamento ai fini  IVA  applicabile  all'erogazione  delle
risorse finanziarie  ai  fini  della  compensazione  dei  prezzi  dei
materiali nei contratti pubblici (decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73). Articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 33 del 1972» che conferma che «Tenuto conto del  descritto  quadro
giuridico di riferimento, si ritiene che l'erogazione delle  predette
somme non integri il presupposto oggettivo ai fini  dell'IVA  di  cui
all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della  Repubblica n.
633 del 1972,  in  quanto  non  si  ravvisa  un  rapporto  di  natura
sinallagmatica; infatti, dette somme vengono  erogate  dal  Ministero
istante nei confronti dei soggetti  di  cui  al  richiamato  articolo
1-septies, comma 7, del citato decreto legge n. 73 del 2021 (stazioni
appaltanti), in assenza  di  alcuna  controprestazione  da  parte  di
quest'ultimi e di alcun obbligo di effettuare prestazioni di  servizi
nei confronti dell'ente erogatore. In mancanza di qualsiasi  rapporto
di natura sinallagmatica, come  innanzi  precisato,  dette  somme  si
configurarsi "mere" movimentazioni di denaro e,  come  tali,  escluse
dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi  del  citato  articolo  2,
terzo  comma,  lettera   a),   del decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 633 del 1972, che  prevede  la  non  rilevanza  all'IVA
delle «cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro."»; 
  Considerato che, a  seguito  della  ricezione  delle  istanze  sono
pervenute, entro i termini, n. 1199 richieste di Stazioni appaltanti,
relative a  n.  2333  istanze  di  imprese  per  un  importo  di euro
121.285.049,10,  e  che  l'importo  complessivo   ammissibile   delle
richieste  ammonta  a euro  103.495.893,03  per  n.   1059   Stazioni
appaltanti ammesse  suddiviso  per  categoria  di  imprese,  come  di
seguito specificato: 
 
 
=====================================================================
|                    | Stazioni appaltanti |                        |
|      Categoria     |     richiedenti     |   Ammontare richieste  |
+====================+=====================+========================+
|Piccola impresa     |n. 478               |€ 16.233.637,46         |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Media impresa       |n. 414               |€ 28.487.181,18         |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Grande impresa      |n. 167               |€ 58.775.074,39         |
+--------------------+---------------------+------------------------+
 
  Considerato che ai sensi del comma 4 dell'articolo  4  del  decreto
ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022,  si  prevede  che,  nell'ambito
della  ripartizione  del  Fondo,  purche'  l'importo   totale   delle
richieste ammissibili rientri nella  disponibilita'  complessiva  del
Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso
sussista una eccedenza e una  contestuale  insufficienza  di  risorse
nell'ambito delle quote  assegnate  a  ciascuna  delle  categorie  di
impresa piccola,  media  e  grande,  ai  fini  dell'erogazione  delle
risorse ai soggetti di  cui  all'articolo  1-septies,  comma  7,  del
decreto-legge  n.  73  del  2021,  la  direzione  generale   per   la
regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi  opere
provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi
delle  richieste  ammesse  a  contributo,  secondo  il  principio  di
proporzionalita'; 
  Considerato altresi' che ai sensi del comma 2 dell'articolo  7  del
decreto ministeriale n. 84 del 5 aprile 2022,  le  eventuali  risorse
del Fondo per l'adeguamento dei prezzi  relative  al  primo  semestre
dell'anno 2021, eccedenti  l'importo  complessivamente  assegnato  ai
soggetti indicati all'articolo 1-septies, comma 7, del  decreto-legge
n. 73 del 2021 all'esito del procedimento di cui agli articoli 4 e  5
del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021, sono utilizzate  per
il riconoscimento delle compensazioni relative  al  secondo  semestre
dell'anno 2021; 
  Considerato che l'importo delle richieste ammissibili, pari  a euro
103.495.893,03, rientra nella disponibilita' complessiva del Fondo; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla  ripartizione  delle  risorse
del Fondo nella misura di euro 103.495.893,03. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Approvazione della ripartizione del Fondo 
 
  In relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni
in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione  verificatisi  nel
secondo semestre dell'anno 2021, e' approvata la  ripartizione  delle
risorse del Fondo, per l'adeguamento  dei  prezzi  dei  materiali  da
costruzione,  di   cui   all'articolo   1-septies,   comma   8,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nella  misura  di euro  103.495.893,03,  come  indicato
nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e  sostanziale  del
presente decreto.