IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera r), 117, comma 3 e 118
della Costituzione; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea
del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della  valutazione  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia; 
  Visto l'articolo 9 del regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  in
particolare il relativo Titolo II, articoli 8  e  seguenti,  dedicati
alla disciplina delle prestazioni sanitarie; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  in  data  23  marzo
2005, che istituisce una serie di adempimenti volti  al  monitoraggio
dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza da  parte  delle
regioni e delle province autonome (rep. atti n. 2271/CSR); 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data  20  dicembre
2012, sul documento recante «Disciplina per revisione della normativa
dell'accreditamento», in attuazione  dell'articolo  7,  comma  1  del
Patto per la salute 2010/2012 (rep. atti n. 259/CSR); 
  Considerato che la predetta intesa del 20  dicembre  2012  prevede,
tra l'altro, l'istituzione del tavolo di lavoro  per  lo  sviluppo  e
l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, con finalita'
di costituire riferimento e supporto alle regioni e province autonome
per lo  sviluppo  e  l'applicazione  del  sistema  di  accreditamento
istituzionale; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data  19  febbraio
2015, in materia di  adempimenti  relativi  all'accreditamento  delle
strutture sanitarie (rep. atti n. 32/CSR); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio 2017, che ha definito e aggiornato i  livelli  essenziali  di
assistenza (LEA),  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  12  marzo  2019
concernente  il  nuovo  sistema  di  garanzia  per  il   monitoraggio
dell'assistenza sanitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana del 14 giugno 2019, n. 138; 
  Visto l'articolo 15, comma 1, lettera  a),  della  legge  5  agosto
2022, n. 118, che ha sostituito l'art. 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto l'articolo 15, comma 1, lettera  b),  n.  1)  della  legge  5
agosto 2022, n. 118 che ha introdotto  il  comma  1-bis  all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  19  dicembre  2022,
relativo alla «Valutazione  in  termini  di  qualita',  sicurezza  ed
appropriatezza delle attivita' erogate per l'accreditamento e per gli
accordi contrattuali con le strutture sanitarie», ai sensi del citato
articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto  2022,  n.
118; 
  Considerato che  la  Conferenza  della  regioni  e  delle  province
autonome, con la nota del 7  settembre  2023  (prot.  n.  5726/C7SAN)
rappresenta la necessita' di prevedere una proroga di  sei  mesi  del
termine di cui all'articolo 5,  comma  1  del  suddetto  decreto  del
Ministro della salute  19  dicembre  2022,  al  fine  di  dare  piena
attuazione alla disciplina; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (rep. atti n. 230); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Modifiche al decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 
 
  1. Il termine di cui  all'articolo  5,  comma  1  del  decreto  del
Ministro della salute 19 dicembre 2022, concernente  «Valutazione  in
termini di qualita',  sicurezza  ed  appropriatezza  delle  attivita'
erogate per l'accreditamento e per gli accordi  contrattuali  con  le
strutture sanitarie», e' prorogato al 31 marzo 2024. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci