Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare l'art. 11, comma 2, ai sensi del  quale  «il  Commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, nei comuni di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del  medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, individua con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del
Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli  inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli
derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali
interventi e opere e' comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, che puo' impartire direttive. Per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-commissari,  responsabili  di  uno  o  piu'  interventi,  nonche'
individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016,
il  soggetto  attuatore  competente,  che  agisce  sulla  base  delle
ordinanze commissariali di cui al presente comma»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  in  particolare  l'art.  1,
comma  738,  che  stabilisce  che  «Allo  scopo  di   assicurare   il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-sexies e' inserito il seguente: "4-septies. Lo stato  di  emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023"»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  739,  della  citata
legge n. 197 del 2022, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380, «Testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in
materia edilizia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120»   e
successive modifiche e integrazioni, ivi incluse le ordinanze n.  114
del 9 aprile 2021, n. 123  del  31  dicembre  2021,  n.  124  del  1°
febbraio 2022 e n. 139 del 26 maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 4 del 6  maggio  2021,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante  «Interventi  in
Comune di Camerino»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 1 del 9  aprile  2021,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del  2020,  recante  «Interventi  di
ricostruzione della Universita' di Camerino»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  130/2022  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, di approvazione del testo unico  per  la  ricostruzione
privata; 
  Vista l'ordinanza n. 145 del 29 giugno 2023, recante  «Disposizioni
in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021 ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  recante  «Disposizioni  di
modifica e integrazione delle ordinanze speciali» e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che istituisce il «Fondo per rilievi topografici»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n.  76  del  2020,  recante  «Disposizioni
relative alla demolizione e rimozione delle macerie e agli interventi
di  cantierizzazione  nei  centri   storici   distrutti,   Opere   di
urbanizzazione primaria del Piano attuativo di Ponzano  di  Civitella
del Tronto, e altre disposizioni di  modifica  e  integrazione  delle
ordinanze speciali»  e,  in  particolare,  l'art.  2  che  amplia  le
finalita' del Fondo per rilievi topografici  e  provvedendo  altresi'
alla   sua   ridenominazione   come   «Fondo   per   gli   oneri   di
cantierizzazione dei centri storici distrutti»; 
  Vista l'ordinanza commissariale n. 123 del 31 dicembre 2021  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 3, che  espressamente  recita:  «Per  le
finalita' di cui al comma 2,  con  riferimento  ai  centri  o  nuclei
storici totalmente o in gran parte distrutti, nei  comuni  ricompresi
nell'elenco di cui  all'ordinanza  n.  101  del  30  aprile  2020,  i
sindaci, anche sulla scorta di quanto previsto nel PSR o negli  altri
atti programmatori ove adottati ed in coerenza  con  quanto  disposto
nelle ordinanze speciali,  provvedono  a  comunicare  al  Commissario
straordinario ed agli USR, entro il 28 febbraio 2022: a) i  tempi  di
conclusione delle  perimetrazioni  degli  aggregati  edilizi  di  cui
all'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017; b) l'individuazione  degli
edifici e degli aggregati danneggiati, per  i  quali  non  sussistono
motivi ostativi per la redazione dei  progetti  degli  interventi  di
riparazione o ricostruzione e le azioni volte al superamento di  ogni
eventuale  criticita';  c)   l'individuazione   degli   ostacoli   di
cantierizzazione e di ogni altra interferenza  con  la  ricostruzione
pubblica  nonche'  la   definizione   delle   conseguenti   soluzioni
operative»; 
  Considerato che la citata disposizione e' risultata in  gran  parte
disattesa  dai  comuni  interessati  e  che  risulta   indispensabile
individuare  modalita'  operative  che  siano  funzionali  a  fornire
maggiori certezze in termini di programmazione degli  interventi  nei
centri   storici,   con   particolare   riferimento    all'iter    di
perimetrazione, progettazione e realizzazione degli aggregati edilizi
e di organizzazione della dislocazione dei cantieri; 
  Considerato una differenza tra i risultati attesi in relazione allo
sviluppo degli interventi di ricostruzione  previsti  nel  Comune  di
Camerino e, in particolare, nel centro storico della citta',  pur  in
presenza di un costate impegno delle istituzioni interessate; 
  Vista la nota del sindaco del Comune  di  Camerino  del  21  luglio
2023, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n.
CGRTS-0037542-A-21/07/2023; 
  Vista la delibera di giunta comunale n. 149 del 24 luglio 2023  con
la quale il Comune di Camerino ha  approvato  il  Programma  generale
delle cantierizzazioni, allegato  sub  1)  alla  presente  ordinanza,
acquisita    al    protocollo    della    Struttura     commissariale
CGRTS-0037796-A-24/07/2023; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione devono ispirarsi ai
principi di armonizzazione e coordinamento tra gli interventi privati
e quelli pubblici, in quanto propedeutici o strettamente connessi tra
di loro, in una visione coerente e  unitaria  nel  perseguimento  del
generale interesse pubblico alla ricostruzione,  alla  riparazione  e
alla ripresa dei territori colpiti dal sisma del 2016; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
stessi  con  la  tutela  dei  profili   architettonici,   storici   e
ambientali, tenendo conto delle  caratteristiche  dei  luoghi,  anche
nell'ottica di assicurare una architettura ecosostenibile; 
  Ritenuto che appare conseguentemente necessaria una  programmazione
territoriale  e  temporale  delle   cantierizzazioni   quale   quella
approvata dal Comune di Camerino; 
  Ritenuto, altresi', che al  fine  di  consentire  un  coordinamento
unitario delle cantierizzazioni sull'intero territorio  comunale,  il
Comune  di  Camerino  viene  individuato  quale  coordinatore   della
ricostruzione e deve  costituire  presso  la  propria  struttura  uno
specifico   ufficio   competente   per   il    coordinamento    delle
cantierizzazioni  con  competenza,  inter  alia,  al  rilascio  delle
autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico relative  ai  singoli
cantieri; 
  Ritenuto di prevedere le disposizioni che  regolino  l'occupazione,
anche  temporanea,  delle   aree   necessarie   per   consentire   le
cantierizzazioni degli interventi pubblici e privati; 
  Ritenuto  ancora  che,  allo  scopo  di   evitare   ritardi   nella
liberazione delle  aree  occupate  per  le  diverse  cantierizzazioni
rispetto a quanto prescritto nelle autorizzazioni di  occupazione  di
suolo pubblico, occorre prevede (in deroga alle normative vigenti) la
previsione di una ritenuta sugli importi dovuti ai soggetti esecutori
degli interventi  che  sia  liquidata  in  favore  degli  interessati
esclusivamente se la liberazione delle aree avviene  nel  termine  di
trenta giorni dalla scadenza prevista dalla singola autorizzazione; 
  Ritenuto che devono essere previsti meccanismi attraverso il  quale
il  Comune  di  Camerino  sia  titolato   all'esercizio   di   poteri
sostitutivi nei confronti dei proprietari che restino inerti rispetto
alle attivita' da  compiere  nei  termini  prescritti  dal  Programma
generale delle cantierizzazioni; 
  Vista l'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 recante «Programmazione
dei  termini  di  presentazione  delle  domande  per   tipologie   di
interventi»; 
  Ritenuto di dover estendere a tutti gli interventi  ricompresi  nel
Programma generale delle cantierizzazioni  il  disposto  dell'art.  2
dell'ordinanza n. 142 del 2023; 
  Ritenuto infine che, per la copertura  degli  oneri  connessi  alle
previsioni di cui alla presente ordinanza si puo' provvede  a  valere
sul «Fondo per gli  oneri  di  cantierizzazione  dei  centri  storici
distrutti» di cui alle citate ordinanze speciali n. 29 del 2021 e  n.
37 del 2023; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Acquisita l'intesa in data 25  luglio  2023  dai  presidenti  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020 e successive modifiche e integrazioni,
la ricostruzione del centro storico della Citta' di Camerino. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di armonizzazione e coordinamento degli interventi  privati
con quelli pubblici, in quanto propedeutici o  strettamente  connessi
tra di loro, in una visione coerente e unitaria. 
  3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi  stessi  con
la tutela dei profili architettonici, storici e  ambientali,  tenendo
conto delle caratteristiche dei luoghi. 
  4.  Ai  fini  di  cui  alla  presente  ordinanza,  il   Commissario
straordinario, o su sua delega il sub-commissario, l'Ufficio speciale
per la ricostruzione - USR Marche e il comune adottano, ciascuno  per
le  rispettive  competenze,  ogni  misura  utile  per  la  promozione
dell'efficienza, la semplificazione, la celerita'  degli  interventi,
l'eliminazione o la riduzione al minimo delle possibili  interferenze
che potrebbero sorgere  tra  i  vari  cantieri,  l'attivazione  e  il
coordinamento degli incontri ricognitivi, informativi e formativi con
i diversi portatori d'interesse, la facilitazione  dello  scambio  di
informazioni tra ricostruzione pubblica e  privata,  il  monitoraggio
degli  interventi,  comprendenti  anche  l'esercizio  dei  poteri  di
controllo,  di  indirizzo,  di  intervento  sostitutivo,   attraverso
l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al  fine
di  rispettare  i  tempi  di  realizzazione  e  l'effettivita'  della
ricostruzione  sulla  base   dei   principi   di   trasparenza,   non
discriminazione,   parita'    di    trattamento,    proporzionalita',
adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 
  5. Per quanto non espressamente derogato dalla presente  ordinanza,
agli interventi della ricostruzione pubblica nel Comune  di  Camerino
si applicano le precedenti ordinanze speciali n. 4 del 6 maggio  2021
e n. 1 del 9 aprile 2021, l'ordinanza n. 145 del 28 giugno  2023,  il
decreto  legislativo  n.  36  del  31  marzo  2023  e   le   restanti
disposizioni  previste  dalla  legislazione  vigente  ovvero   quelle
approvate dal Commissario straordinario in ordine alla  ricostruzione
pubblica.   Gli   interventi   della   ricostruzione   privata   sono
disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo
e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del  procedimento
amministrativo e dei controlli, dal decreto-legge n.  189  del  2016,
dal decreto-legge n. 3 del 2023, nonche' dalle disposizioni contenute
nel testo unico della ricostruzione privata approvato dal Commissario
straordinario.