L'ISTITUTO 
                PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini   e   recante   l'istituzione
dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Visto il decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  recante  misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122, e, in particolare,  l'art.  45,  comma  3-octies
che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza  nei  mercati
finanziari, introduce la facolta' per i soggetti che non  adottano  i
principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla  data
di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non  destinati
a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al  loro  valore
di  iscrizione   come   risultante   dall'ultimo   bilancio   annuale
regolarmente approvato anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole, nonche' comma 3-novies, che attribuisce all'IVASS
il compito di disciplinare con regolamento le modalita'  attuative  e
applicative di tale facolta', per le imprese del settore assicurativo
di cui all'art. 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  14
settembre 2023 con il quale lo stesso, considerato  il  permanere  di
una situazione di volatilita' dei corsi e quindi  di  turbolenza  dei
mercati, ha esteso anche a tutto l'esercizio  2023,  la  facolta'  di
valutare  i  titoli  non  destinati  a  permanere  durevolmente   nel
patrimonio delle imprese  in  base  al  loro  valore  di  iscrizione,
anziche' al valore di  realizzazione  desumibile  dall'andamento  del
mercato,  nonche'  ha  ritenuto  necessario,  nell'attuale  contesto,
prevedere  adeguati  presidi  patrimoniali  attraverso  l'obbligo  di
destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto,  ivi
comprese le  imprese  di  cui  all'art.  91,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare
corrispondente  alla  differenza   tra   i   valori   registrati   in
applicazione delle disposizioni dell'art.  45,  comma  3-octies,  del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di  mercato  rilevati
alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto unicamente
del relativo onere fiscale; 
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   54   del   29   novembre   2023
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Considerato che, trattandosi di mero adeguamento ad atti  di  altre
Autorita' direttamente applicabili  o  vincolanti,  e'  stata  omessa
l'analisi di impatto e  la  pubblica  consultazione  delle  modifiche
regolamentari  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,  lettera  b)  del
regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023; 
 
                               Adotta 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Indice 
 
  Art. 1 (Modifiche al regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022); 
  Art. 2 (Pubblicazione); 
  Art. 3 (Entrata in vigore). 
 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche al regolamento IVASS 
                      n. 52 del 30 agosto 2022 
 
  1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, sono  soppresse  le  parole:  «dell'effetto  sugli
impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti  all'esercizio  di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi»; 
    b) al comma 6, sono soppresse le parole:  «e  dell'effetto  sugli
impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti  all'esercizio  in
corso e fino a cinque esercizi successivi».