IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
                                  e 
 
         IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 42 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, che stabilisce che  le  funzioni  amministrative
relative alla materia «assistenza  scolastica»  concernono  tutte  le
strutture, i servizi e le attivita' destinate a  facilitare  mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi  individuali  o
collettivi,  a  favore  degli  alunni  di   istituzioni   scolastiche
pubbliche o private, anche  se  adulti,  l'assolvimento  dell'obbligo
scolastico nonche', per gli studenti capaci  e  meritevoli  ancorche'
privi di mezzi, la prosecuzione degli  studi.  Le  funzioni  suddette
concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai  minorati  psico-fisici;  l'erogazione  gratuita  dei
libri di testo agli alunni delle scuole elementari; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ove
si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali  di
fornire l'assistenza per l'autonomia  e  la  comunicazione  personale
degli  alunni  con  handicap  fisici  o  sensoriali,  sono  garantite
attivita'   di   sostegno   mediante   l'assegnazione   di    docenti
specializzati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  e,   in
particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13  luglio
2015, n. 107; 
  Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, ove  si  statuisce  che,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo,  ai  sensi  dell'art.
128 della Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in  relazione  agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni  concernenti
i servizi di supporto organizzativo del servizio  di  istruzione  per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma  89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1,  comma  562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che  «ai  fini
del completamento del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'  fisiche  o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle  esigenze  di  cui  all'art.  139,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art.  1,
commi  179  e  180  che  rispettivamente  prevedono   che   «per   il
potenziamento  dei  servizi  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione  per  gli   alunni   con   disabilita'   della   scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e' istituito nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un fondo denominato «Fondo per l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con  una  dotazione
di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» e che «il fondo di
cui al comma 179 e' ripartito, per la quota parte di 100  milioni  di
euro  in  favore  delle  regioni,  delle  province  e  delle   citta'
metropolitane, con decreto del Ministro  per  le  disabilita'  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri   dell'istruzione,   dell'economia   e   delle   finanze   e
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da
adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per la quota parte di
100 milioni di euro in favore dei comuni, con  decreto  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per le disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'istruzione e  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
adottare  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  nei  quali  sono
individuati i criteri di ripartizione»; 
  Visto il decreto 22 luglio 2022, recante «Criteri di riparto  della
quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni,  del  Fondo
per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni  con
disabilita',  e  piano  di  riparto  per  l'anno  2022»,  della   cui
pubblicazione e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  1°
settembre 2022, n. 204, con Comunicato 1° settembre 2022; 
  Visto il decreto 10 agosto 2022 recante «Riparto del contributo  di
100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia  e
alla comunicazione degli alunni con disabilita' per  l'anno  2022  in
favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  che   provvedono   ad
attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che  esercitano
le  funzioni   relative   all'assistenza   per   l'autonomia   e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2022, n.
272; 
  Considerato  che  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  e'
stato  istituito  un  fondo  denominato   «Fondo   per   l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con
una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022; 
  Tenuto conto che la Commissione tecnica per i fabbisogni  standard,
nel parere reso nella seduta  del  5  luglio  2022  sugli  schemi  di
decreto relativi alla ripartizione dei  fondi  per  l'anno  2022,  ha
rilevato  la  mancata  previsione  di  un  meccanismo  di  riparto  e
rendicontazione che consenta di perseguire  un  chiaro  obiettivo  di
servizio definito in termini quantitativi; 
  Tenuto conto che la Corte dei conti, in sede di  registrazione  del
citato decreto 10 agosto 2022, ha rilevato la mancata  previsione  di
meccanismi di riparto che tengano conto di obiettivi di  servizio  in
termini  quantitativi  raggiungibili   sulla   base   delle   risorse
disponibili, nonche' procedure di rendicontazione dell'impiego  delle
risorse assegnate ai singoli enti, sottolineando come tali criteri  e
requisiti risultano funzionali alla finalizzazione delle  risorse  in
esame alla garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in
materia  e,   come   tali,   dovranno   essere   tenuti   in   debita
considerazione,  da  parte  delle  regioni,  in  sede  di  successiva
distribuzione alle province e citta' metropolitane; 
  Tenuto  conto  che,  al  fine  di  dare   seguito   alle   predette
raccomandazioni, con decreto del Ministro per le disabilita'  del  29
dicembre 2022 e' stato istituito un Tavolo tecnico interistituzionale
di lavoro presso l'Ufficio per le politiche in favore  delle  persone
con disabilita' con  il  compito  di  formulare  proposte,  anche  di
carattere normativo, per l'implementazione del Fondo per l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con  disabilita',  di
cui all'art. 1, commi 179 e 180, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, in ordine: 
    a) alle procedure  e  modalita'  di  monitoraggio  delle  risorse
finanziarie, relative all'annualita' 2022,  gia'  erogate  agli  enti
territoriali; 
    b) alla programmazione dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
per le successive annualita',  anche  attraverso  la  definizione  di
costi standard/obiettivi di  servizio  e  delle  connesse  procedure,
modalita' e strumenti di monitoraggio e rendicontazione, in  modo  da
assicurare che le anzidette risorse siano messe a disposizione  degli
enti  territoriali  prima   dell'avvio   dell'anno   scolastico   per
consentire l'erogazione  dei  previsti  servizi  di  assistenza  agli
alunni e studenti con disabilita'; 
  Tenuto conto che nell'ambito dei lavori di tale Tavolo di lavoro e'
stata definita una scheda di monitoraggio circa l'utilizzo  da  parte
dei Comuni e Regioni delle risorse finanziarie del predetto Fondo per
la  fornitura  del  servizio  di  assistenza  all'autonomia  e   alla
comunicazione degli alunni con disabilita',  da  far  compilare  alle
Regioni interessate, con cui raccogliere i dati afferenti  al  numero
degli alunni destinatari del servizio di assistenza, al numero  delle
ore richieste ed erogate, nonche' alle spesa sostenuta; 
  Ritenuta preliminare alla costruzione di un sistema di obiettivi di
servizio  la  definizione  di  una   procedura   di   rendicontazione
dell'utilizzo delle risorse tali da consentire una verifica  ex  post
circa il loro corretto utilizzo; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  -
Dipartimento per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
Direzione generale per i sistemi informativi e la  statistica,  prot.
n. 1784 dell'11 aprile 2023, con la quale  sono  stati  comunicati  i
dati  relativi  agli  alunni  con  disabilita'   iscritti   nell'anno
scolastico 2022/2023, distinti per grado di istruzione, per provincia
e per comune della scuola; 
  Ritenuto di dover  procedere  al  riparto  del  contributo  di  100
milioni di euro in favore delle Regioni a  Statuto  ordinario,  delle
province e delle citta' metropolitane, per l'anno 2023,  in  base  al
numero degli studenti con disabilita' fisiche o  sensoriali  presenti
nelle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  nell'anno   scolastico
2022/2023; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base  al
quale le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono  escluse  dal
riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione
dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui
e  prestiti  obbligazionari  accesi  dalle  medesime  Province,   dei
rapporti giuridici gia' definiti entro il  31  dicembre  2009,  delle
risorse  comunitarie  e  dei  cofinanziamenti  statali   relativi   a
interventi comunitari, comunque denominati; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere,  per  quanto  concerne  l'ambito
soggettivo, in continuita' con  quanto  disposto  per  la  precedente
annualita'  dal  citato  decreto  10  agosto  2022,  ferma  restando,
subordinatamente all'eventuale  reperimento  di  risorse  aggiuntive,
compatibilmente  con  gli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   la
possibilita' di estendere la misura  anche  alle  Regioni  a  statuto
speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale  stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2022,  al  fine  di
garantire l'unitarieta' dell'azione di  Governo,  nelle  funzioni  di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali
delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi  standard
e obiettivi di servizio,  i  Ministri  competenti  per  materia  sono
tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi,  ad
acquisire il  preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti  delle
stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, allo scopo integrata secondo quanto  stabilito  dall'art.  1,
comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del  27
giugno 2023; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
12 luglio 2023; 
  Su proposta del Ministro per le disabilita' e del Ministro per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dell'interno; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2023, di cui al
«Fondo per l'assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  degli
alunni con disabilita'», e' erogato a favore delle Regioni a  statuto
ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle  citta'
metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da  considerarsi  integrativo
rispetto  alla  copertura  finanziaria  prevista  nelle  disposizioni
regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle  province  e
citta' metropolitane, e'  ripartito,  in  applicazione  dell'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  secondo  l'allegato
A), che forma parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione,  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
interessati.