IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  dal  26  al  40  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n.  148,  volti  ad  assicurare,  ai  lavoratori  dei
settori  non  coperti  dalla  normativa  in  materia   d'integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  40  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di  un  fondo  di
solidarieta'  territoriale  intersettoriale  a  cui,  salvo   diverse
disposizioni, si applica  la  disciplina  prevista  per  i  fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26  e  35  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  concernente
disposizioni per l'attuazione  della  delega,  in  particolare,  alla
Provincia  autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige  in  materia  di   cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale  all'art.  1,  commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 213, della citata legge n. 234
del  30  dicembre  2021,  che  introduce  all'art.  40  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  il  comma  1-bis,  il  quale
prevede  l'estensione  del  campo  di  applicazione  dei   fondi   di
solidarieta' territoriale intersettoriale gia' costituiti  ai  datori
di  lavoro  che  occupano  anche  solo  un   lavoratore   dipendente,
prevedendo quindi che i  fondi  gia'  costituiti  alla  data  del  31
dicembre 2021 si adeguino alla  disposizione  entro  il  31  dicembre
2022. In mancanza di  adeguamento  entro  la  predetta  data  del  31
dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore  confluiscono,
a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione  salariale
di cui all'art. 29,  al  quale  sono  trasferiti  i  contributi  gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a),  della  legge  n.
234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente  modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n.  4  del  2022
convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per  periodi
di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  decorrenti  dal
1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino,
in relazione alle causali previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la  prestazione  di
un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a  quello
definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n.
148 del 2015 e ha stabilito che la durata della  prestazione  sia  in
misura almeno  pari  ai  trattamenti  di  integrazione  salariale,  a
seconda  della  soglia  dimensionale  dell'impresa  e  della  causale
invocata, e comunque nel rispetto delle  durate  massime  complessive
previste dall'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  n.  148  del
2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si  adeguano
alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai
soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione  salariale,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art.  29,
a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,  convertito
in legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che ha previsto  la  proroga  dei
termini di adeguamento alle  disposizioni  introdotte  dalla  riforma
degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori
di lavoro del relativo  settore  confluiscono,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, nel  fondo  di  integrazione  salariale  al  quale  sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi; 
  Visto l'art. 12-ter del decreto-legge  n.  21  del  21  marzo  2022
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 con il
quale e' stato introdotto l'istituto della staffetta generazionale; 
  Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.
148  del  2015  che  prevede  la  possibilita'  che  siano  apportate
modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le  medesime
modalita' di cui ai commi 1  e  2  dell'art.  26,  che  prevedono  la
stipula  di  un  accordo  o  contratto  collettivo  da  parte   delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di  un
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  98187
del 20 dicembre 2016 con il quale e'  stato  istituito  il  Fondo  di
solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di  Bolzano  -  Alto
Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148; 
  Visto l'accordo collettivo stipulato  in  data  15  dicembre  2022,
entro, dunque, i termini di legge, tra Assoimprenditori  Alto  Adige,
Lvh.apa Confartigianato imprese Bolzano, CNA-SHV  Unione  provinciale
degli artigiani,  Unione  albergatori  e  pubblici  esercenti  (HGV),
Unione commercio, turismo e servizi Alto  Adige,  Confecercenti  Alto
Adige, Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto
Adige, Federazione cooperative Raiffeisen, Coopbund Bolzano, A.G.C.I.
Alto Adige, Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, CGIL/AGB,  SGBCISL,
UIL-SGK e ASGB, con  il  quale  le  parti  sociali  firmatarie  hanno
manifestato la volonta' di adeguare il Fondo  di  solidarieta',  gia'
costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni  di  cui
all'art. 40, comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del  2015  in
materia di destinatari delle prestazioni del Fondo e 30  comma  1-bis
della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, adeguando quindi  l'importo,
la durata e le causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di
assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del  2021,
nonche' di  ampliare  le  finalita'  che  il  Fondo  di  solidarieta'
bilaterale  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano-Alto  Adige  puo'
perseguire in conformita' alle modifiche introdotte dall'art.  12-ter
del  decreto-legge  n.  21  del  21   marzo   2022   convertito   con
modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 in tema di  staffetta
generazionale; 
  Vista  l'intesa  del  Presidente  della   Provincia   autonoma   di
Bolzano-Alto Adige del 1° agosto 2023; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 15  dicembre  2022
e'  stato  convenuto  di  modificare  la  disciplina  del  Fondo   di
solidarieta' bilaterale  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano-Alto
Adige al fine di adeguare la platea dei destinatari  dell'assegno  di
integrazione  salariale  e  importo  e   durata   della   prestazione
dell'assegno di  integrazione  salariale  riconosciuto  dal  Fondo  a
tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in
materia  di  ammortizzatori  sociali  contenuta  nel  citato  decreto
legislativo n. 148 del 2015, nonche' di ampliare le finalita' che  il
Fondo  di  solidarieta'  bilaterale  della  Provincia   autonoma   di
Bolzano-Alto Adige puo'  perseguire  in  conformita'  alle  modifiche
introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51  in
tema di staffetta generazionale; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016 alla luce
dell'accordo del 15 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma  di
Bolzano - Alto Adige Sudtirol, di seguito indicato  Fondo,  e'  stato
istituto presso l'INPS con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
autonoma dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli  oneri  di  amministrazione  derivanti  all'INPS  dalla
gestione del Fondo, determinati nella  misura  e  secondo  i  criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto istituto,  sono
a  carico  del  Fondo  e   vengono   finanziati   nell'ambito   della
contribuzione dovuta.