IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli dal 26 al 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale intersettoriale a cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26 e 35 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, concernente disposizioni per l'attuazione della delega, in particolare, alla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto in particolare l'art. 1, comma 213, della citata legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che introduce all'art. 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 1-bis, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei fondi di solidarieta' territoriale intersettoriale gia' costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito in legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2014. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto l'art. 9 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito in legge n. 14 del 24 febbraio 2023 che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto l'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 con il quale e' stato introdotto l'istituto della staffetta generazionale; Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016 con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto l'accordo collettivo stipulato in data 15 dicembre 2022, entro, dunque, i termini di legge, tra Assoimprenditori Alto Adige, Lvh.apa Confartigianato imprese Bolzano, CNA-SHV Unione provinciale degli artigiani, Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV), Unione commercio, turismo e servizi Alto Adige, Confecercenti Alto Adige, Unione dei liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto Adige, Federazione cooperative Raiffeisen, Coopbund Bolzano, A.G.C.I. Alto Adige, Cooperazione autonoma Cooperdolomiti, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK e ASGB, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di destinatari delle prestazioni del Fondo e 30 comma 1-bis della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, adeguando quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021, nonche' di ampliare le finalita' che il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige puo' perseguire in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 in tema di staffetta generazionale; Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige del 1° agosto 2023; Considerato che con l'accordo innanzi citato del 15 dicembre 2022 e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige al fine di adeguare la platea dei destinatari dell'assegno di integrazione salariale e importo e durata della prestazione dell'assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' di ampliare le finalita' che il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige puo' perseguire in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 in tema di staffetta generazionale; Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016 alla luce dell'accordo del 15 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Sudtirol, di seguito indicato Fondo, e' stato istituto presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98187 del 20 dicembre 2016. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione autonoma dell'INPS. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dalla gestione del Fondo, determinati nella misura e secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' del predetto istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.