IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante: «"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013 (per brevita', regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevita', ABER); Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevita', FIBER); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 61 del 14 agosto 2014 (per brevita', GBER); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 2, che prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca; Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in data 30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con la quale la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato per il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riflette le condizioni di mercato e non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con la quale la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo, agroalimentare e ittico; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e in particolare l'art. 1, comma 428, con cui e' stabilito che «Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»; Visto l'art. 1, comma 429, della predetta legge n. 197 del 2022 con cui e' stabilito che «Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428 puo' essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonche' per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla societa' che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 428 del presente articolo possono essere altresi' concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; Visto l'art. 1, comma 430 della citata legge n. 197 del 2022 con cui e' stabilito che «Con uno o piu' decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste puo' sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento di attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 428 e per le attivita' a queste connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le attivita' svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento della quota di risorse per le quali l'ISMEA e la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. prestano le citate attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo»; Visto l'art. 1, comma 431 della legge n. 197 del 2022 che autorizza, per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a 430, l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse di cui al comma 428; Visto l'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023»; Vista la nota del 12 gennaio 2023, n. 15022, con la quale e' stata chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale e il riscontro del 20 gennaio 2023, n. 11630, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura del conto corrente infruttifero n. 25105, intestato «MASAF-FO. INN. AGR. L 197-22 C431», presso la Tesoreria centrale dello Stato; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 relativo alla «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; Considerato altresi' che l'art. 1, comma 430, della menzionata legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428 del medesimo art. 1 sono definiti con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 luglio 2023; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di accesso agli interventi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, commi 428 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttivita' nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti. 2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 3. Ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per gli interventi in favore delle imprese di cui all'art. 3, con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione di cui al comma 2, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025. 4. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare «ISMEA», di seguito indicato anche come soggetto gestore, e' individuato quale soggetto al quale sono demandate le attivita' di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al presente decreto, trasferendosi, a tal fine la corrispondente dotazione annuale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 13.