IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204
(nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4  gennaio  2023,
n. 3), recante: «"Disposizioni urgenti in materia di  riordino  delle
attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
"Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
"Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  "Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali"  e  "Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali"»; 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
352 del 24 dicembre 2013 (per brevita', regolamento de minimis); 
  Visto il regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione,  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  -  2ª  Serie  speciale  «Unione
europea» - n. 13 del 13 febbraio 2023 (per brevita', ABER); 
  Visto il regolamento  (UE)  2022/2473  della  Commissione,  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti  della  pesca  e  dell'acquacoltura,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327  del
21 dicembre 2022 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 13  del  13  febbraio  2023
(per brevita', FIBER); 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
L 187/1  del  26  giugno  2014,  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 2ª Serie speciale «Unione europea» - n. 61  del
14 agosto 2014 (per brevita', GBER); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  e  successive
modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17, comma 2,  che
prevede che l'ISMEA possa concedere la propria garanzia a  fronte  di
finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche,
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  successive
modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio
del credito agrario e destinati alle  imprese  operanti  nel  settore
agricolo, agroalimentare e della pesca; 
  Vista la decisione C (2019) 7076 della Commissione europea in  data
30 settembre 2019, relativa al caso SA.52895 (2019/N), con  la  quale
la Commissione ha confermato che il metodo di calcolo utilizzato  per
il rilascio di garanzie ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102,  riflette  le  condizioni  di  mercato  e  non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art.  107,  paragrafo  1,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la decisione C (2022) 898 della Commissione europea  in  data
18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N), con  la  quale
la Commissione ha autorizzato la proroga e le modifiche al metodo  di
calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie  dirette  a  condizioni  di
mercato alle imprese attive nei settori  agricolo,  agroalimentare  e
ittico; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», e in  particolare  l'art.  1,
comma 428, con cui e' stabilito che «Al fine di favorire lo  sviluppo
di  progetti  di   innovazione   finalizzati   all'incremento   della
produttivita'   nei   settori   dell'agricoltura,   della   pesca   e
dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori  tecnologie
disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo  di
macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme  e
infrastrutture 4.0,  per  il  risparmio  dell'acqua  e  la  riduzione
dell'impiego  di  sostanze  chimiche,  nonche'  per   l'utilizzo   di
sottoprodotti, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
Fondo per l'innovazione in  agricoltura,  con  una  dotazione  di  75
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»; 
  Visto l'art. 1, comma 429, della predetta legge n. 197 del 2022 con
cui e' stabilito che «Al fine di sostenere  gli  investimenti  per  i
progetti di innovazione di cui al  comma  428  il  Fondo  di  cui  al
medesimo comma 428 puo' essere utilizzato per la  concessione,  anche
attraverso  voucher,  di  agevolazioni  alle  imprese,  compresa   la
concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  e  di   garanzie   su
finanziamenti, nonche' per la sottoscrizione di quote o di azioni  di
uno o piu' fondi per il  venture  capital,  come  definiti  ai  sensi
dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
istituiti dalla societa' che gestisce le risorse di cui  all'articolo
1,  comma  116,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.  Per  il
perseguimento delle finalita'  di  cui  al  comma  428  del  presente
articolo possono essere altresi' concessi finanziamenti  agevolati  a
valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese
e gli investimenti in ricerca, istituito ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
  Visto l'art. 1, comma 430 della citata legge n. 197  del  2022  con
cui  e'  stabilito  che  «Con  uno  o  piu'  decreti   del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti
i criteri e le modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti
di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste puo' sottoscrivere con l'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la societa' Cassa  depositi
e prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento di attivita'
di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del  Fondo
di cui al comma 428 e per le attivita' a queste connesse, strumentali
o accessorie. Le medesime convenzioni  definiscono  la  remunerazione
per le attivita' svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite
complessivo dell'1 per cento della quota  di  risorse  per  le  quali
l'ISMEA e la societa' Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  prestano  le
citate attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo»; 
  Visto l'art.  1,  comma  431  della  legge  n.  197  del  2022  che
autorizza, per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428  a
430, l'apertura di un conto corrente  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, cui affluiscono  le  risorse  di  cui  al
comma 428; 
  Visto l'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,
recante: «Interventi urgenti per fronteggiare  l'emergenza  provocata
dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Vista la nota del 12 gennaio 2023, n. 15022, con la quale e'  stata
chiesta al Ministero dell'economia e delle finanze l'apertura  di  un
conto corrente di tesoreria centrale e il riscontro  del  20  gennaio
2023, n. 11630, con la  quale  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  ha  comunicato  di  aver  autorizzato  la   Banca   d'Italia
all'apertura del conto  corrente  infruttifero  n.  25105,  intestato
«MASAF-FO. INN. AGR. L 197-22 C431»,  presso  la  Tesoreria  centrale
dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
dicembre 2022 relativo alla «Ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025»; 
  Considerato altresi' che l'art.  1,  comma  430,  della  menzionata
legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che i criteri e le  modalita'
di attuazione del Fondo di cui al comma 428 del medesimo art. 1  sono
definiti con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 26 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
accesso agli interventi a valere sul Fondo di cui all'art.  1,  commi
428 e seguenti,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  volti  a
sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti  di  innovazione
finalizzati   all'incremento   della   produttivita'   nei    settori
dell'agricoltura,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  attraverso  la
diffusione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  la  gestione
digitale dell'impresa,  per  l'utilizzo  di  macchine,  di  soluzioni
robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per
il risparmio dell'acqua  e  la  riduzione  dell'impiego  di  sostanze
chimiche, nonche' per l'utilizzo di sottoprodotti. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto
sono destinati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,  2024
e 2025. 
  3. Ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023,
n. 61, per gli interventi in favore delle imprese di cui all'art.  3,
con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi
alluvionali per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con
delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23  maggio
e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell'ambito della dotazione  di
cui al comma 2, risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30
milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per l'anno 2025. 
  4.  L'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo  alimentare
«ISMEA»,  di  seguito  indicato  anche  come  soggetto  gestore,   e'
individuato quale soggetto al quale sono demandate  le  attivita'  di
istruttoria,  concessione,  erogazione,  monitoraggio   e   controllo
relative agli interventi di cui al presente decreto, trasferendosi, a
tal fine la corrispondente dotazione annuale, fermo  restando  quanto
disposto dal successivo art. 13.