IL DIRETTORE GENERALE 
          per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto in particolare, l'art. 306, comma 4-bis, del  citato  decreto
legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale «Le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni  in  materia  di  igiene,  salute  e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto nonche' da  atti  aventi  forza  di  legge  sono
rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale  della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore»; 
  Visto il decreto del Capo dell'Ispettorato nazionale del lavoro  n.
12 del 6 giugno 2018, con il quale si e' provveduto a  rivalutare,  a
decorrere dal 1° luglio 2018, le  ammende  previste  con  riferimento
alle contravvenzioni in materia di igiene,  salute  e  sicurezza  sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto 9
aprile 2008, n. 81 nonche' da atti aventi forza di legge; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali», come modificato dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140,  che  ha  previsto
l'istituzione della Direzione generale per la salute e  la  sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
  Vista la nota prot. 0002575.16-03-2022 dell'Ufficio legislativo del
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  con  la  quale  si
ritiene che con riferimento alla  procedura  di  rivalutazione  delle
ammende  e  delle  sanzioni  pecuniarie   «...omissis...la   relativa
funzione non puo' che rientrare tra le attivita'  di  competenza  del
vigilante MPLS»; 
  Vista  la  variazione  dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo
registratasi nel quinquennio 2019- 2023 che, arrotondata ai sensi del
citato art. 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, risulta pari a 15,9%; 
  Ritenuto   pertanto   di   dover   procedere   alla   rivalutazione
quinquennale   delle   ammende   previste   con   riferimento    alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e
le  sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   dal   decreto
legislativo n. 81 del 2008, nonche' da atti aventi forza di legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia  di  igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  nonche'  da
atti aventi forza di legge,  sono  rivalutate,  a  decorrere  dal  1°
luglio 2023, nella misura del 15,9%. 
  Il presente decreto e' invito  agli  organi  di  controllo  per  le
verifiche di competenza e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2023 
 
                                         Il direttore generale: Gaddi 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 2568