IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2018/848 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -  2020
(2014/C 204/01); 
  Visto   il   piano   d'azione   comunitario   per    lo    sviluppo
dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021; 
  Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed  in  particolare  l'art.
59, comma 1, ai sensi del quale «Al fine di promuovere lo sviluppo di
una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile all'interno di
un sistema di  regole  in  materia  di  salvaguardia  del  territorio
rurale, di tutela del  lavoro  e  della  salute  dei  consumatori,  a
partire  dal  1°  gennaio  2000  i  titolari   delle   autorizzazioni
all'immissione in commercio e degli esercizi di vendita  di  prodotti
fitosanitari etichettati con le sigle R33, R40, R45, R49 e R60 e  dei
mangimi integratori contenenti farine e proteine animali sono  tenuti
al versamento di un contributo  per  la  sicurezza  alimentare  nella
misura  dello  0,5  per   cento   del   fatturato   annuo   relativo,
rispettivamente alla produzione e alla vendita dei suddetti prodotti.
In   caso   di   importazione   diretta   dei   prodotti   da   parte
dell'utilizzatore finale, il contributo  e'  dovuto  da  quest'ultimo
nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  14  luglio   2000,   recante
modalita' di versamento del contributo di cui all'art. 59,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'art. 123  prevede,
tra l'altro: «1. All'art. 59 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito
dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione
agricola di qualita' ed eco-compatibile e di  perseguire  l'obiettivo
prioritario di riduzione dei rischi per  la  salute  degli  uomini  e
degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1°  gennaio  2001  e'
istituito un contributo annuale per  la  sicurezza  alimentare  nella
misura del 2 per cento del fatturato  dell'anno  precedente  relativo
alla vendita di prodotti fitosanitari,  autorizzati  ai  sensi  degli
articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con  i  decreti  di  cui  al
presente  comma  e  dei  presidi  sanitari  di  cui  all'art.  1  del
regolamento approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  3
agosto 1968, n. 1255 ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49,
R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23."». 
  Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali n. 1 del 6 febbraio 2001  -  Contributo  per  la  sicurezza
alimentare - art. 123, legge n. 388 del 23 dicembre  2000,  art.  59,
legge n. 488 del 23 dicembre 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive
modifiche; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n.  88»,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali»   assuma   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste», convertito dalla legge 16 dicembre 2022,
n. 204; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, riguardante la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e  per  il  triennio  2022  -  2024»  che
prevede l'istituzione del capitolo di spesa 7742 - Contributi ad enti
ed istituzioni di  ricerca  nonche'  assegnazioni  al  Fondo  per  la
ricerca del settore dell'agricoltura biologica  e  di  qualita'  gia'
incluse nel Fondo di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, comma 616; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, concernente  «Disposizioni  per
la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola,
agroalimentare  e  dell'acquacoltura  con  metodo  biologico»  ed  in
particolare l'art. 9, che istituisce, nello stato di  previsione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  il  Fondo
per lo sviluppo della produzione biologica; 
  Visti in particolare i commi 5, 6 e 7 del summenzionato art.  9,  a
norma dei quali: 
    «5. Il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e' sostituito dal seguente: 
      "1. Al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  di  una  produzione
biologica ed ecocompatibile e di perseguire  l'obiettivo  prioritario
di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali  e
per l'ambiente, e' istituito un contributo annuale per  la  sicurezza
alimentare, nella misura del 2 per  cento  del  fatturato  realizzato
nell'anno  precedente  relativamente   alla   vendita   di   prodotti
fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 23  aprile  2001,  n.  290,  e  degli
articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei
fertilizzanti da sintesi, da individuare con  i  decreti  di  cui  al
presente comma e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di  prodotti
fitosanitari di cui all'art. 1  del  citato  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2001,  n.  290  ed
etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49,  R45,  R40,  R33,  R28,
R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413.  Con  decreti
dei Ministri della salute e delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da emanare entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  e'
determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti  di  cui  al  presente
comma"; 
    6. Il contributo di cui all'art. 59,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, come  sostituito  dal  comma  5  del  presente
articolo, e' corrisposto in  rate  semestrali  da  versare  entro  il
giorno 15 del mese  successivo  alla  scadenza  della  rata,  con  le
modalita' stabilite con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In  caso
di omissione del versamento del contributo  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del  contributo  dovuto;  in
caso di versamento del contributo in misura inferiore al  dovuto,  la
sanzione e' pari al doppio della  differenza  tra  quanto  versato  e
quanto dovuto; se il versamento e' effettuato dopo  la  scadenza  del
termine indicato al primo periodo, la sanzione e' pari allo  0,1  per
cento del contributo dovuto  per  ogni  giorno  di  ritardo.  Con  il
decreto di cui al primo periodo sono altresi' definite  le  modalita'
di applicazione e di riscossione delle sanzioni; 
    7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo
di cui all'art. 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
soppresso e le disponibilita' esistenti nello  stesso  alla  predetta
data sono trasferite  al  Fondo  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo»; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999,  n.
488, che individua i soggetti tenuti  al  versamento  del  contributo
sulla sicurezza alimentare come di seguito indicato: 
    «Sono tenuti al versamento del contributo di cui  al  comma  1  i
titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei
prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di
vendita»; 
  Considerato che il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
aprile  2001,  n.  290,  intende  per  «immissione  sul  mercato»  la
detenzione a scopo di vendita all'interno della  Comunita',  comprese
l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di  cessione,  a  titolo
oneroso o gratuito, nonche' la stessa vendita, distribuzione o  altra
forma di cessione, salvo la restituzione al  venditore  precedente  e
«autorizzazione di un prodotto fitosanitario»  l'atto  amministrativo
mediante il quale il Ministero della salute, a seguito di una domanda
inoltrata da un richiedente, autorizza  l'immissione  sul  mercato  e
l'uso di un prodotto fitosanitario o di un coadiuvante nel territorio
italiano o in una parte di esso;», come definito rispettivamente alle
lettere m) e n) dell'art. 2, comma 1, del medesimo decreto; 
  Considerato che il decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,
intende per «fabbricante» «la persona fisica o giuridica responsabile
dell'immissione del fertilizzante sul mercato»,  come  definito  alla
lettera m), comma 2, dell'art. 2 del medesimo decreto; 
  Ritenuto necessario ai sensi dell'art. 9, comma 6,  della  legge  9
marzo 2022, n. 23, definire le modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 59, comma 1, della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,
come sostituito dall'art. 9, comma 5, della legge 9  marzo  2022,  n.
23; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 9, comma 5, della  legge  9  marzo
2022, n. 23,  e'  versato  dai  soggetti  indicati  nel  comma  1-bis
dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al bilancio  dello
Stato, con imputazione al capitolo di entrata  3583  del  Capo  XVII,
presso   la   sezione   di   tesoreria   provinciale   dello    Stato
territorialmente competente, direttamente, ovvero  tramite  il  conto
corrente postale intestato alla sezione stessa con indicazione  della
causale del versamento, del capo e del capitolo di imputazione ovvero
tramite  bonifico  bancario  intestato  alla   sezione   stessa   con
indicazione della causale del versamento, del capo e del capitolo  di
imputazione da effettuarsi sul conto della Tesoreria di Roma.