IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno  2016,  n.  17713,  con  il
quale e' stato istituito il  «Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
"Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste" a norma dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  del  21
settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del
18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da ultimo dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 n. 72»; 
  Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste»  come
da ultimo modificato  con  decreto  ministeriale  n.  477058  del  13
settembre 2023; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio  2021  al
n. 41, recante il conferimento dell'incarico  di  direttore  generale
dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/2031  e  del
regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,  con
il quale sono istituiti i registri delle varieta' di  specie  agrarie
ed  ortive  per  l'identificazione  delle  varieta'  stesse   ed   in
particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta'  devono
riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei
responsabili della conservazione in purezza della varieta'; 
  Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,  n.  20,
recante le modalita' per l'ammissione  al  registro  nazionale  delle
varieta' da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive  di
valore intrinseco e sviluppate  per  la  coltivazione  in  condizioni
particolari; 
  Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n.  20,  che  dispone  che  l'iscrizione  di  una  varieta'  da
conservazione e di una varieta' di  specie  ortive  prive  di  valore
intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
al Registro  nazionale  sia  effettuata  dal  Ministero  con  proprio
decreto; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419,  registrata
alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023, al n. 212, recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2023; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.  42502,
registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023, al n. 1423, con la quale,
per l'attuazione degli obiettivi  strategici  definiti  dal  Ministro
nella   direttiva   generale,   rientranti   nella   competenza   del
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai  titolari  delle  direzioni
generali gli obiettivi operativi e quantificate le  relative  risorse
finanziarie; 
  Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale  n.
54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB  in  data  28  febbraio
2023, al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi  ai
dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro  realizzazione
per l'anno 2023; 
  Viste le note Masaf n. 288693/2023 e n. 377616/2023  della  Regione
Basilicata e la nota Masaf n. 0379121/2023 della Regione Sicilia, con
le quali sono state inoltrate le domande e le successive integrazioni
finalizzate all'iscrizione al registro nazionale  delle  varieta'  da
conservazione  di  specie  agrarie  corredate  dai  relativi   pareri
favorevoli; 
  Vista la nota Masaf n. 389744/2023 della Regione  Toscana,  con  la
quale si chiede una modifica della ragione sociale  dell'Associazione
grani antichi di Montespertoli, responsabile della  conservazione  in
purezza di alcune varieta' da  conservazione  di  specie  agrarie  in
«Comunita' del cibo  e  della  biodiversita'  dei  grani  antichi  di
Montespertoli e delle Colline del Chianti»; 
  Visti i pareri espressi dal Gruppo  di  lavoro  permanente  per  la
protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale
30 giugno 2016 nella riunione del 6 settembre 2023; 
  Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2  febbraio  2021,
n. 20, sono  iscritte  nel  registro  nazionale  delle  varieta'  dei
prodotti  sementieri,  di  cui  all'art.  7  del   medesimo   decreto
legislativo, fino alla fine  del  decimo  anno  civile  successivo  a
quello della iscrizione medesima, le varieta' da conservazione  sotto
riportate corredate dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la
zona di produzione delle sementi, l'investimento unitario  nonche'  i
limiti quantitativi di produzione annuale delle sementi. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico