Per  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del
medicinale OLAZAX DISPERZI (olanzapina) - autorizzata  con  procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione  del
n.  CE  (2009)  10229  del  10/12/2009  ed  inserita   nel   registro
comunitario dei medicinali con il numero: 
      EU/1/09/592/001; 
      EU/1/09/592/003; 
      EU/1/09/592/004; 
      EU/1/09/592/005. 
    Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals S.r.o. 
 
                            IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537,  concernente:  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante: «Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante:
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante: «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante:  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  4  aprile  2013,
recante:  «Criteri  di  individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente: «Elenco dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN)  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  5,   lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio
2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre  2006,  recante:  «Manovra
per  il  governo  della  spesa  farmaceutica  convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1927/2017  del  22  novembre  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 286 del 7 dicembre 2017, recante: «Classificazione,  ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.  189,  dei
medicinali per uso umano  "Olazax",  "Olazax  Disperzi"  e  "Samsca",
approvati con procedura centralizzata», relativamente alle confezioni
contraddistinte dal codice A.I.C. n. 045680067, 045680081,  045680093
e 045680105; 
  Vista la domanda presentata in data 17 luglio 2023 con la quale  la
societa'   Glenmark   Pharmaceuticals   S.r.o.    ha    chiesto    la
classificazione,  ai  fini  della  rimborsabilita',  del   medicinale
«Olazax Disperzi» (olanzapina); 
  Vista la delibera n. 31 del 20  settembre  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, al medicinale debba  venir  attribuito  un  numero  di
identificazione nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Al  medicinale  OLAZAX  DISPERZI  (olanzapina)   nelle   confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale. 
  Confezioni: 
    «5  mg  -  compressa  orodispersibile  -  uso  orale  -   blister
(ALU/ALU)» - 28 compresse - A.I.C. n. 045680016/E (in base 10); 
    «10  mg  -  compressa  orodispersibile  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» - 28 compresse - A.I.C. n. 045680030/E (in base 10): 
    «15  mg  -  compressa  orodispersibile  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» - 28 compresse - A.I.C. n. 045680042/E (in base 10); 
    «20  mg  -  compressa  orodispersibile  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» - 28 compresse - A.I.C. n. 045680055/E (in base 10). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
  Adulti 
  Olanzapina e' indicata per il trattamento della schizofrenia. 
  Nei pazienti che hanno dimostrato risposta positiva al  trattamento
iniziale, il proseguimento della terapia con olanzapina  consente  di
mantenere il miglioramento clinico. 
  Olanzapina e' indicata per il trattamento dell'episodio di mania da
moderato a grave. 
  Nei pazienti in cui l'episodio maniacale ha risposto al trattamento
con olanzapina, l'olanzapina e' indicata per la prevenzione dei nuovi
episodi di malattia in pazienti con disturbo bipolare.