IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99  -  «Istituzione  del  Sistema
terziario di istruzione tecnologica  superiore»  e,  in  particolare,
l'art. 7, commi 1 e 2, e  l'art.  14,  commi  1  e  2,  e  successive
modifiche ed integrazioni, e comma 6; 
  Visto l'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 24  febbraio  2023,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,  n.
41, «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti  per  l'attuazione
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e  della  politica  agricola
comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto il regolamento  UE  n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il regolamento UE n.  2021/241  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista la Missione 4  -  Istruzione  e  ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  universita'  -  Riforma  1.2  «Riforma  del  sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
  Vista in particolare, la  Missione  4  -  Istruzione  e  ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next generation EU; 
  Considerato  che  detto   investimento   «mira   al   potenziamento
dell'offerta  degli  enti  di  formazione   professionale   terziaria
attraverso la creazione di network con aziende, universita' e  centri
di  ricerca  tecnologica/scientifica,  autorita'  locali  e   sistemi
educativi/formativi» attraverso, tra l'altro, «il  potenziamento  dei
laboratori con tecnologie 4.0»; 
  Vista  la  milestone  europea  M4C1-10  «Entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'efficace attuazione e  applicazione  di  tutte  le
misure relative alle riforme dell'istruzione primaria,  secondaria  e
terziaria, ove necessario», che prevede l'adozione di tutti gli  atti
normativi  per  l'efficace  entrata  in  vigore  della   legislazione
primaria entro il 31 dicembre 2023; 
  Visto l'accordo ref.  Ares  (2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and resilience facility - Operational  arrangements
between the European commission and Italy»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  «Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della salute e della sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  (Testo  unico
sicurezza sul lavoro)»; 
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno  1989,
n.  236,  recante  «Prescrizioni  tecniche  necessarie  a   garantire
l'accessibilita', l'adattabilita'  e  la  visibilita'  degli  edifici
privati  e  dell'edilizia  residenziale   pubblica,   ai   fini   del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  29
novembre 2022, n. 310, con il quale sono state ripartite  le  risorse
pari a euro 450.001.611,101 in favore delle fondazioni ITS «Academy»,
che negli anni 2020 e  2021  abbiano  avuto  almeno  un  percorso  di
formazione  attivo,  finalizzati  al  potenziamento  dei   laboratori
formativi  rispetto  ai  processi  di   trasformazione   del   lavoro
(Transizione  4.0,  Energia  4.0,  Ambiente   4.0,   etc.)   e   alla
realizzazione di nuovi laboratori  per  l'ampliamento  della  offerta
formativa ai fini della creazione di nuovi percorsi e dell'incremento
delle iscrizioni, riservando una quota di almeno il 40 per cento agli
ITS Academy presenti nelle regioni del Mezzogiorno, nell'ambito della
Missione 4 - Istruzione e ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,  finanziato  dall'Unione
europea - Next generation EU; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  10
maggio 2023, n. 84, con il quale sono state  ripartite  le  ulteriori
risorse per il  potenziamento  dei  laboratori  di  altri quattordici
istituti tecnologici superiori «ITS Academy» di  nuova  costituzione,
che abbiano attivato almeno un percorso formativo nell'anno 2022; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
maggio 2023, n. 96, con il quale sono state ripartite risorse pari  a
euro 700.000.000,00 per il potenziamento dell'offerta formativa degli
istituti  tecnologici  superiori  «ITS  Academy»  nell'ambito   della
Missione 4 - Istruzione e ricerca  -  Componente  1  -  Potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle
universita' - Investimento 1.5 «Sviluppo del  sistema  di  formazione
professionale terziaria (ITS)»  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next generation EU; 
  Vista l'intesa n. 84 del 20 marzo 2008 tra il Ministero del  lavoro
e previdenza sociale, il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  il
Ministero dell'universita'  e  ricerca,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  Bolzano,  per  la  definizione  degli  standard
minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture  formative
per la qualita' dei servizi; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione nella seduta plenaria n. 106 del 21 giugno 2023; 
  Considerata  l'opportunita'  di   accogliere   l'osservazione   del
Consiglio superiore della pubblica istruzione relativa al  fatto  che
le regioni, nel  recepire  i  requisiti  e  gli  standard  minimi  di
accreditamento, anche  con  eventuali  criteri  integrativi,  debbano
comunque attenersi, nelle fasi della selezione delle  candidature,  a
quanto previsto dal presente decreto, poiche', per quanto  si  tratti
di una fase  ancora  preliminare  alla  costituzione  in  termini  di
Fondazione, occorre in un qualche modo garantire gia' in questa  sede
il  potenziale  rispetto  dei  requisiti  minimi  di   accreditamento
previsti per gli ITS Academy a livello nazionale; 
  Considerata  l'opportunita'  di  non  recepire  le  richieste   del
Consiglio superiore della pubblica istruzione in merito  all'art.  1,
comma 2, del presente decreto, concernenti, da un lato, la  richiesta
di   eliminazione   dell'inciso   «stabilendo    eventuali    criteri
aggiuntivi», posto che e' la stessa legge n. 99/2022 ad esprimersi in
tal senso all'art. 7, comma 1,  e,  dall'altro  lato,  l'inserimento,
dopo le parole «standard minimi  di  accreditamento»,  di  un  rinvio
espresso all'allegato A del decreto, in quanto si ritiene essere piu'
funzionale il medesimo rimando effettuato sub  art.  4,  considerando
che sono gli articoli 4 e ss.  a  disciplinare  direttamente  e  piu'
specificamente  i  requisiti  di  accreditamento,  poi  esplicati   e
approfonditi in sede di allegato; 
  Considerata l'opportunita' di  non  accogliere  l'osservazione  del
Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione  secondo  la  quale
l'accreditamento   delle   sedi   vada   attribuito   dal   Ministero
dell'istruzione e del merito, a garanzia della  dimensione  nazionale
del sistema, posto che e' la stessa legge n. 99/2022 che, all'art. 7,
comma 6, prevede che vi sia una competenza nazionale solo finche'  le
regioni non adottano una propria disciplina per il  riconoscimento  e
l'accreditamento  degli  ITS  Academy,  conformandosi   ai   principi
fondamentali dello stesso art. 7 e del relativo decreto attuativo,  e
che, pertanto, una volta divenute  competenti,  spetti  alle  regioni
accreditare le fondazioni ITS Academy su tutti i requisiti previsti a
livello  nazionale,  ivi  compreso  quello  delle  sedi,  nonche'  su
eventuali criteri aggiuntivi; 
  Posto che non si ritiene  opportuno  accogliere  la  richiesta  del
Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione  di  definire,  gia'
all'interno del decreto, le  procedure  da  utilizzare  nel  caso  di
conflitti interpretativi e  applicativi  delle  norme  nazionali,  in
quanto  e'  da  ritenersi  che  un  eventuale  intervento  a  livello
nazionale in tal senso  rientri  tra  le  competenze  e  le  funzioni
ordinarie naturalmente spettanti al  Ministero  in  sede  applicativa
della normativa primaria e secondaria di riferimento; 
  Ritenuto che le specifiche richieste dal Consiglio superiore  della
pubblica istruzione sul fatto che la sospensione dell'accreditamento,
a garanzia del completamento dei percorsi formativi gia'  intrapresi,
non  deve  compromettere  le  attivita'   formative   in   corso   di
svolgimento,  da  portare  a  compimento,  comportando,  invece,   la
sospensione dell'avvio di nuovi percorsi  formativi  da  parte  della
medesima Fondazione, sono gia' previste sub art. 12, commi 2 e 3, del
presente decreto; 
  Considerato che,  con  riferimento  alla  richiesta  del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione di distinguere il patrimonio  dai
fondi di gestione e  dai  contributi  erogati  per  il  funzionamento
affinche' non vadano ad incrementare il patrimonio stesso, va  tenuto
conto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio
2023, recante lo schema di statuto delle Fondazioni  ITS  Academy  in
applicazione dell'art. 4, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99,
gia' approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, si condivide l'auspicio  del  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione in ordine  al  fatto  che  la  concreta  ed
efficace operativita' delle fondazioni  ITS  Academy  e  la  qualita'
dell'offerta  formativa  proposta   si   realizzino   attraverso   la
salvaguardia dei diritti e delle tutele  contrattuali  del  personale
impegnato nelle attivita' della fondazione, ricordando che l'art.  5,
comma 5, della legge n. 99/2022 prevede che «Nei  percorsi  formativi
di cui al comma 1 prestano la  loro  opera  docenti,  ricercatori  ed
esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma
dell'art. 2222 del codice civile, almeno per  il  50  per  cento  tra
soggetti provenienti dal mondo  del  lavoro,  compresi  gli  enti  di
ricerca privati, e aventi  una  specifica  esperienza  professionale,
maturata per almeno  tre  anni,  in  settori  produttivi  correlabili
all'area tecnologica di riferimento  dell'ITS  Academy,  nonche'  tra
esperti che operano nei settori dell'arte,  dello  spettacolo  o  dei
mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di  accertarne  la
maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti  delle
istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile
con  l'orario  di   insegnamento   e   di   servizio,   nonche'   con
l'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione  docente,
e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
nella seduta del 26 luglio 2023 (Repertorio atti n. 172); 
  Acquisiti  i  pareri  favorevoli   delle   competenti   Commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei  deputati
resi rispettivamente il 20 settembre 2023 e il 28 settembre 2023; 
  Considerata  la  necessita'  di  procedere  all'individuazione  dei
requisiti,  degli   standard   minimi   per   il   riconoscimento   e
l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso  al
Sistema terziario di istruzione tecnologica  superiore,  nonche'  dei
presupposti e delle modalita' di revoca dell'accreditamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 7 della legge  15  luglio  2022,  n.  99,  il
presente decreto individua i requisiti e gli standard minimi  per  il
riconoscimento  e   l'accreditamento   degli   istituti   tecnologici
superiori (ITS Academy) quale condizione  per  l'accesso  al  Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore, nonche' i  presupposti
e le modalita' di sospensione e di revoca dell'accreditamento. 
  2. Entro i termini previsti dall'art. 16,  comma  3,  del  presente
decreto,  le  regioni,  nell'ambito   dei   rispettivi   sistemi   di
accreditamento  e  programmazione,  recepiscono  i  requisiti  e  gli
standard  minimi  di  accreditamento,  stabilendo  eventuali  criteri
aggiuntivi,  e  definiscono  le  procedure  per  il   riconoscimento,
l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca.