IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale  all'art.  1,  commi
191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro
contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  204,  lettera  b),  della
citata legge n. 234 del 2021, che introduce il comma  7-bis  all'art.
26 del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015,  il  quale  prevede
l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di  solidarieta'  di
cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n.  148  del  2015,
gia' costituiti, ai datori di  lavoro  che  occupano  anche  solo  un
lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia'  costituiti
alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il
31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la  predetta  data
del 31 dicembre  2022,  i  datori  di  lavoro  del  relativo  settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  nel  fondo   di
integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i
contributi gia' versati  o  comunque  dovuti  dai  datori  di  lavoro
medesimi; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a),  della  legge  n.
234 del 2021 che introduce il comma 1-bis  all'art.  30  del  decreto
legislativo  n.  148  del  2015,  come   successivamente   modificato
dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n.  4  del  2022
convertito dalla legge n. 25 del  2022,  il  quale  prevede  che  per
periodi  di  sospensione  o   riduzione   dell'attivita'   lavorativa
decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e
40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa  in
materia di  integrazioni  salariali  ordinarie  e  straordinarie,  la
prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno
pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del  decreto
legislativo n. 148 del 2015  e  ha  stabilito  che  la  durata  della
prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di  integrazione
salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa  e  della
causale invocata,  e  comunque  nel  rispetto  delle  durate  massime
complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo  n.
148 del 2015. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia'  costituiti  si
adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i  datori  di
lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di  integrazione
salariale, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; 
  Visto l'art. 12-ter del decreto-legge  n.  21  del  21  marzo  2022
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51  con
il   quale   e'   stato   introdotto   l'istituto   della   staffetta
generazionale; 
  Visto l'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge  29  dicembre
2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini
legislativi», convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che  ha
previsto la proroga dei  termini  di  adeguamento  alle  disposizioni
introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali  al  30  giugno
2023;  in  mancanza,  i  datori  di  lavoro  del   relativo   settore
confluiscono,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2023,  nel   fondo   di
integrazione salariale al quale sono  trasferiti  i  contributi  gia'
versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; 
  Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo del decreto legislativo  n.
148  del  2015  che  prevede  la  possibilita'  che  siano  apportate
modifiche agli atti istitutivi  di  ciascun  fondo  con  le  medesime
modalita' di cui ai commi 1  e  2  dell'art.  26,  che  prevedono  la
stipula  di  un  accordo  o  contratto  collettivo  da  parte   delle
organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di  un
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  n.  103594
del 9  agosto  2019,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Fondo
bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del  personale
del settore dei servizi ambientali ai sensi degli articoli 26  e  28,
comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto l'accordo collettivo di  adeguamento  stipulato  in  data  27
dicembre 2022,  come  integrato  dall'accordo  del  23  giugno  2023,
pertanto  nel  rispetto  del  termine  normativamente  previsto,   da
Utilitalia,  Confindustria  -  Cisambiente,  Legacoop  produzione   e
servizi, Assoambiente e le Segreterie nazionali delle  organizzazioni
sindacali FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il  quale
le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare
il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del  31  dicembre
2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015  prevedendo  l'estensione  del  campo  di
applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche solo un
lavoratore dipendente; 
  Visto il medesimo accordo collettivo stipulato in data 27  dicembre
2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, tra Utilitalia,
Confindustria  -  Cisambiente,   Legacoop   produzione   e   servizi,
Assoambiente e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali
FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il quale  le  parti
sociali firmatarie hanno manifestato altresi' la volonta' di adeguare
all'art. 30, comma 1-bis della legge n. 234 del  2021,  l'assegno  di
integrazione salariale e di adeguare quindi l'importo, la durata e le
causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di   assegno   di
integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021, nonche'  di
ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarieta' per
il settore dei servizi ambientali puo' erogare  in  conformita'  alle
modifiche introdotte dall'art. 12-ter del  decreto-legge  n.  21  del
2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51  del  2022,  in
tema di staffetta generazionale; 
  Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre  2022,
come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, e' stato convenuto di
modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarieta' per  il
sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo alla legge n.
234 del 2021, i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno  di
integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela  del  reddito  alle
nuove  disposizioni   dettate   dalla   normativa   in   materia   di
ammortizzatori sociali contenuta nel citato  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che  il
Fondo di solidarieta' per il  settore  dei  servizi  ambientali  puo'
erogare in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del
decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,   in   tema   di   staffetta
generazionale; 
  Ritenuto, pertanto, di  modificare  il  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019  alla  luce
dell'accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22
giugno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole  «occupano  mediamente
piu' di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno
un dipendente».