IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», la quale all'art. 1, commi 191 e seguenti, introduce disposizioni di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 204, lettera b), della citata legge n. 234 del 2021, che introduce il comma 7-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede l'estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarieta' di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gia' costituiti, ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente, prevedendo quindi che i fondi gia' costituiti alla data del 31 dicembre 2021 si adeguino alla disposizione entro il 31 dicembre 2022. In mancanza di adeguamento entro la predetta data del 31 dicembre 2022, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto, altresi', l'art. 1, comma 208, lettera a), della legge n. 234 del 2021 che introduce il comma 1-bis all'art. 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come successivamente modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 4 del 2022 convertito dalla legge n. 25 del 2022, il quale prevede che per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 e ha stabilito che la durata della prestazione sia in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi gia' costituiti si adeguano alla disposizione. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto l'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 con il quale e' stato introdotto l'istituto della staffetta generazionale; Visto l'art. 9, comma 3, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha previsto la proroga dei termini di adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali al 30 giugno 2023; in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi; Visto l'art. 26, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede la possibilita' che siano apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26, che prevedono la stipula di un accordo o contratto collettivo da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e la successiva emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, con il quale e' stato istituito il Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; Visto l'accordo collettivo di adeguamento stipulato in data 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 23 giugno 2023, pertanto nel rispetto del termine normativamente previsto, da Utilitalia, Confindustria - Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo di solidarieta', gia' costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 7-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevedendo l'estensione del campo di applicazione del Fondo ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente; Visto il medesimo accordo collettivo stipulato in data 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, tra Utilitalia, Confindustria - Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL e Fiadel, con il quale le parti sociali firmatarie hanno manifestato altresi' la volonta' di adeguare all'art. 30, comma 1-bis della legge n. 234 del 2021, l'assegno di integrazione salariale e di adeguare quindi l'importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021, nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarieta' per il settore dei servizi ambientali puo' erogare in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, in tema di staffetta generazionale; Considerato che con l'accordo innanzi citato del 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023, e' stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo bilaterale di solidarieta' per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali al fine di adeguare la platea dei destinatari del Fondo alla legge n. 234 del 2021, i criteri e i limiti della prestazione dell'assegno di integrazione salariale fornito dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel citato decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo di solidarieta' per il settore dei servizi ambientali puo' erogare in conformita' alle modifiche introdotte dall'art. 12-ter del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in tema di staffetta generazionale; Ritenuto, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019 alla luce dell'accordo del 27 dicembre 2022, come integrato dall'accordo del 22 giugno 2023; Decreta: Art. 1 1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 103594 del 9 agosto 2019, le parole «occupano mediamente piu' di 5 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti «occupano almeno un dipendente».