Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono definiti i criteri nonche' le tipologie di intervento sulla base delle quali procedere all'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione privata; Vista l'ordinanza n. 3 in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Ravvisata la necessita' di affidare alla Regione Marche la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una procedura che consenta di dare seguito alle disposizioni di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di concessione ed erogazione di contributi per la ricostruzione privata; Considerato che presso la Regione Marche e' gia' in uso un applicativo informatico centralizzato, denominato «CohesionWorkPA», la cui manutenzione evolutiva consentirebbe di gestire i processi di ricostruzione nei territori interessati dagli eventi calamitosi, soddisfacendo i requisiti di economicita', efficienza e celerita' delle attivita' di gestione delle domande di contributo promosse dai soggetti privati, di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Acquisita l'intesa della Regione Marche; Dispone: Art. 1 Nomina soggetto attuatore 1. Al fine di assicurare la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di una piattaforma informatica centralizzata, volta a garantire tutte le funzionalita' necessarie per consentire ai comuni di effettuare l'attivita' istruttoria finalizzata alla concessione di contributi relativi alla ricostruzione privata, di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la Regione Marche e' nominata soggetto attuatore. 2. La piattaforma informatica di cui al comma 1 sara' sviluppata attraverso l'implementazione e la manutenzione evolutiva dei sistemi gia' in uso alla regione, allo scopo di gestire efficacemente le domande di contributo presentate dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive e soddisfacendo, al contempo, i requisiti di economicita', efficienza e celerita' che devono caratterizzare i processi di ricostruzione. 3. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive definite d'intesa, nell'ambito di specifiche riunioni tecniche, con il Commissario straordinario alla ricostruzione, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti e implementazioni alla piattaforma informatica centralizzata.