Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio  delle
  Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2023,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio  dei  Comuni
di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di
Pesaro, di Sassocorvaro Auditore  e  di  Urbino  della  Provincia  di
Pesaro e Urbino; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  luglio
2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti  il  14  luglio
2023, foglio n. 2026, con il quale  il  Generale  di  corpo  d'armata
Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario
alla ricostruzione; 
  Visto il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2023,   n.   100,   recante
«Interventi urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  provocata  dagli
eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; 
  Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
nel cui ambito sono  definiti  i  criteri  nonche'  le  tipologie  di
intervento  sulla  base  delle  quali  procedere  all'erogazione  dei
contributi relativi alla ricostruzione privata; 
  Vista l'ordinanza n. 3 in data 31 luglio  2023,  con  la  quale  il
Commissario straordinario, Generale di corpo d'armata Francesco Paolo
Figliuolo, dispone la nomina del  presidente  della  Regione  Marche,
Francesco Acquaroli, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi
dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  affidare  alla  Regione  Marche   la
realizzazione, lo  sviluppo  e  la  gestione  di  una  procedura  che
consenta di dare seguito  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli
20-sexies e 20-septies del  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in
materia  di  concessione  ed  erogazione   di   contributi   per   la
ricostruzione privata; 
  Considerato che  presso  la  Regione  Marche  e'  gia'  in  uso  un
applicativo informatico centralizzato,  denominato  «CohesionWorkPA»,
la cui manutenzione evolutiva consentirebbe di gestire i processi  di
ricostruzione nei  territori  interessati  dagli  eventi  calamitosi,
soddisfacendo i requisiti di  economicita',  efficienza  e  celerita'
delle attivita' di gestione delle domande di contributo promosse  dai
soggetti privati, di cui  all'art.  20-sexies  del  decreto-legge  1°
giugno 2023, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2023, n. 100; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                      Nomina soggetto attuatore 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  realizzazione,  lo  sviluppo  e  la
gestione  di  una  piattaforma  informatica  centralizzata,  volta  a
garantire tutte le funzionalita' necessarie per consentire ai  comuni
di effettuare l'attivita' istruttoria finalizzata alla concessione di
contributi relativi  alla  ricostruzione  privata,  di  cui  all'art.
20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la Regione  Marche
e' nominata soggetto attuatore. 
  2. La piattaforma informatica di cui al comma  1  sara'  sviluppata
attraverso l'implementazione e la manutenzione evolutiva dei  sistemi
gia' in uso alla regione, allo  scopo  di  gestire  efficacemente  le
domande  di  contributo  presentate  dai  soggetti  privati  e  dalle
attivita' economiche e produttive e  soddisfacendo,  al  contempo,  i
requisiti  di  economicita',  efficienza  e  celerita'   che   devono
caratterizzare i processi di ricostruzione. 
  3. Il soggetto attuatore di cui al comma  1  opera  sulla  base  di
specifiche direttive definite  d'intesa,  nell'ambito  di  specifiche
riunioni   tecniche,   con   il   Commissario   straordinario    alla
ricostruzione, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti  e
implementazioni alla piattaforma informatica centralizzata.