IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Visti: 
    l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,   come   modificata   dal
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare: 
    il comma 421,  il  quale  dispone  che,  al  fine  di  assicurare
l'attuazione  degli  interventi  funzionali  alle  celebrazioni   del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta'  di  Roma  e
l'attuazione degli interventi di cui alla Misura  M1C3,  Investimento
4.3 del  PNRR,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  sia
nominato un Commissario straordinario del Governo; 
    il comma 422, il quale dispone che: «Il Commissario straordinario
di cui al comma 421 predispone, sulla  base  degli  indirizzi  e  del
piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente  a
tale scopo destinate, la  proposta  di  programma  dettagliato  degli
interventi connessi  alle  celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025, da approvare con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze (...); 
    il comma 425 che dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti
di cui al comma 421, Commissario  straordinario,  limitatamente  agli
interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di
ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Le  ordinanze  adottate  dal
Commissario  straordinario  sono  immediatamente  efficaci   e   sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; 
    il  comma  425-bis  introdotto  dall'art.   31,   comma   6   del
decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023  che  dispone  «In  sede  di
prima applicazione  e  in  ragione  della  necessita'  e  urgenza  di
ultimare gli interventi relativi al sottovia  piazza  Pia,  a  piazza
Risorgimento,  alla  riqualificazione  dello  spazio  antistante   la
Basilica  di  San  Giovanni,  alla  riqualificazione  di  Piazza  dei
Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento  rinnovo  armamento
metropolitana linea A, indicati come essenziali e  indifferibili  nel
Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348,
il Commissario straordinario di  cui  al  comma  421,  con  ordinanza
adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  dispone  che  la
realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e
delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai  soggetti
attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure: 
      a) ai  fini  dell'approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica ed economica dell'opera, il soggetto  attuatore  convoca  una
conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14  -bis  della
legge 7  agosto  1990,  n.  241,  alla  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, del patrimonio  culturale,  del  paesaggio  e
della salute. Nel corso della conferenza e' acquisita e  valutata  la
verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista,  tenuto
conto delle preminenti esigenze di  appaltabilita'  dell'opera  e  di
certezza dei tempi di realizzazione.  La  conferenza  di  servizi  si
conclude  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  sua  convocazione,
prorogabile, su richiesta  motivata  delle  amministrazioni  preposte
alla tutela degli interessi di cui all'art. 14 -quinquies,  comma  1,
della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per  non  piu'  di
dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle  amministrazioni
che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza,
di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non  motivato  o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
      La determinazione conclusiva della conferenza  di  servizi,  da
adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del  termine  di
cui  al  comma  precedente,  approva  il  progetto  e   consente   la
realizzazione di tutte le opere e  attivita'  previste  nel  progetto
approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse
dalle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere  contrarieta'
alla  realizzazione  delle  opere,  ma  devono,  tenuto  conto  delle
circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e  le  misure
mitigatrici  che  rendono  compatibile  l'opera,  quantificandone   i
relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate  conformemente  ai
principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita'  finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto presentato; 
      b) in caso di  dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente  proveniente  da  un  organo  statale  che,  secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di un intervento  di  cui  all'alinea  del  presente
comma, il Commissario Straordinario di  cui  al  comma  421,  ove  un
meccanismo di superamento del dissenso non sia  gia'  previsto  dalle
vigenti  disposizioni,  propone  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri  di  sottoporre,  entro  i  successivi  cinque  giorni,   la
questione all'esame del Consiglio dei  ministri  per  le  conseguenti
determinazioni; 
      c) la verifica prevista dall'art. 26 del decreto legislativo 18
aprile  2016,  n.  50  accerta  la  conformita'  del  progetto   alle
prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti
prima dell'avvio della fase  di  affidamento  e,  in  caso  di  esito
positivo,  produce   i   medesimi   effetti   degli   adempimenti   e
dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e  94  -  bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  I
progetti,  corredati  dalla   attestazione   dell'avvenuta   positiva
verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e  con  modalita'
telematica,  presso  l'archivio  informatico  nazionale  delle  opere
pubbliche-AINOP, di cui all'art. 13, comma 4,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130; 
      d) ai fini dell'affidamento  dei  lavori,  la  selezione  degli
operatori economici avviene secondo le modalita' di cui all'art.  32,
della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore
ovvero la centrale di  committenza,  cui  abbia  eventualmente  fatto
ricorso, individua gli operatori economici da consultare  sulla  base
di informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione
economica e  finanziaria  e  tecniche  e  professionali  desunte  dal
mercato, nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  concorrenza,
rotazione, e  selezionando  almeno  cinque  operatori  economici,  se
sussistono in tale numero soggetti idonei; 
    il comma 426 secondo cui: «Il Commissario straordinario  coordina
la realizzazione di interventi ricompresi nel  programma  dettagliato
di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali  all'accoglienza  e
alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa  cattolica  per  il  2025
avvalendosi della societa' di cui al comma  427,  tenendo  conto,  in
relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al  comma  420,
dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi  e  gli  obiettivi
finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  4  febbraio
2022, come modificato dal successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 giugno 2022, con cui il sindaco di Roma pro tempore  e'
stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
dicembre 2022, pubblicato in data 12 gennaio 2023, con  il  quale  e'
stato approvato il Programma dettagliato degli interventi  essenziali
e indifferibili per il Giubileo  2025,  predisposto  dal  Commissario
straordinario per il Giubileo 2025 ai sensi dell'art.  1,  comma  422
del  decreto-legge  30  dicembre   2021   n.   234   convertito   con
modificazioni con legge 29 giugno 2022, n. 79; 
  Considerato che: 
    l'intervento n. 1 «Sottovia piazza Pia», indicato come essenziale
e indifferibile nel Programma dettagliato del Giubileo  della  Chiesa
Cattolica per il 2025,  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, registrato  in  data  29
dicembre 2022 al numero 3348, e'  considerato  uno  degli  interventi
simbolo del complesso del Programma dettagliato approvato; 
    l'intervento in questione prevede infatti la realizzazione di una
complessa opera di riqualificazione stradale con la  costruzione  del
sottopasso  nell'area  di  piazza  Pia,  al  fine  di  realizzare  in
superficie un  corridoio  pedonale  che  vada  a  congiungere  Castel
Sant'Angelo con via della Conciliazione, fino a San Pietro; 
    in  ragione  di  questa  particolarita'   e   rilevanza   urbana,
l'intervento in oggetto deve concludersi in  tempi  coerenti  con  il
regolare svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e
nei tempi definiti dal medesimo programma; 
  Considerato altresi' che: 
    in relazione a cio', la  realizzazione  del  predetto  intervento
incluso nel Programma  dettagliato  degli  interventi  essenziali  ed
indifferibili per il Giubileo del 2025,  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15   dicembre   2022,
richiederebbe, allo stato, tempi procedurali e tecnico-amministrativi
ordinari incompatibili con la predetta  necessita'  di  concludere  i
relativi lavori entro la data di apertura dell'anno  giubilare  2025,
non potendosi in alcun modo mantenere sulle  aree  interessate  dagli
interventi la presenza di cantieri che possano renderle inaccessibili
o inutilizzabili pienamente; 
    tale difficolta' potrebbe incidere criticamente sullo svolgimento
delle successive fasi procedurali  ed  esecutive  dell'intervento  in
questione, considerata la complessita' delle attivita' da svolgere in
tempi di attuazione estremamente contingentati, e  dovendo  pervenire
all'avvio delle attivita' di cantiere con assoluta tempestivita'; 
    in ragione della necessita'  e  urgenza  di  ultimare  nei  tempi
dovuti l'intervento 1 del Programma dettagliato approvato con  il  su
richiamato decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2022,  e'  necessario  dare  attuazione   alla   previsione
normativa di cui al comma 6 dell'art. 31 del decreto-legge n. 13  del
24 febbraio 2023 che, introducendo il comma 425-bis all'art. 1  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, consente al Commissario straordinario
di disporre, con ordinanza da adottarsi ai sensi del  comma  425  del
medesimo art. 1 della legge n. 234/2021,  che  la  realizzazione  dei
predetti interventi avvenga secondo le procedure di cui alle  lettere
a), b), c) e d) del richiamato comma 425-bis dell'art. 1 della  legge
n. 234/2021; 
  Richiamati: 
    la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    il decreto-legge  13  febbraio  2023,  n.  13,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2023; 
    per quanto espresso in premessa e nei considerata; 
 
                              Dispone: 
 
  1. con i poteri di cui ai  commi  425  e  425-bis  della  legge  n.
234/2021  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   che   la
realizzazione da parte del soggetto attuatore  e  delle  centrali  di
committenza dell'Intervento 1 «Sottovia di piazza Pia», indicato come
essenziale e indifferibile nel  Programma  dettagliato  del  Giubileo
della Chiesa  cattolica  per  il  2025,  approvato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  15   dicembre   2022,
registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348,  avvenga  con  il
ricorso alle procedure di cui alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del
predetto art. 425-bis; 
  2. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale
di Roma Capitale, nella specifica  sezione  dedicata  al  Commissario
straordinario di Governo. 
  La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed  e'  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro
centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, recante il «Codice del processo amministrativo». 
    Roma, 21 aprile 2023 
 
                                                  Il Commissario      
                                             straordinario di Governo 
                                                     Gualtieri