IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte  del  territorio  delle
Province di Ancona e  Pesaro-Urbino  e  la  successiva  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui il  predetto  stato
d'emergenza e' stato prorogato per dodici mesi; 
  Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del
territorio  delle  Province  di  Ancona  e  Pesaro-Urbino  e'   stato
interessato da eventi meteorologici  di  eccezionale  intensita'  che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e  l'isolamento
di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle  loro
abitazioni; 
  Considerato altresi', che i summenzionati  eventi  hanno  provocato
movimenti  franosi,  esondazioni,  allagamenti,  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici  e
privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di  rilevante
entita' e diffusione; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 922 del 17 settembre 2022 recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e  n.
935 del 14 ottobre 2022  recanti  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.»; 
  Viste  altresi'  le  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 1008 del 21 giugno 2023, n. 1011 del  23  giugno
2023 e n. 1016  del  3  agosto  2023  recanti  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022  in
parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino  e  nel
territorio dei comuni  ricadenti  nella  parte  settentrionale  della
Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  19  ottobre  2022
con cui gli effetti del sopra citato  stato  d'emergenza  sono  stati
estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte  settentrionale
della Provincia di Macerata,  limitrofi  alla  Provincia  di  Ancona,
colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire
dal giorno 15 settembre 2022; 
  Visto l'articolo 3 del decreto-legge  23  novembre  2022,  n.  179,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  274  del  23  novembre  2022,
recante «Misure urgenti in materia di  accise  sui  carburanti  e  di
sostegno agli enti territoriali e ai territori delle  Marche  colpiti
da eccezionali eventi meteorologici», con cui, al fine di far  fronte
agli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato
lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di  euro  per
l'anno  2022,  per  la  realizzazione   degli   interventi   previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e)  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023,
n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023,  facendone  salvi
gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge
23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra  richiamato  articolo  3  ivi
previsto e' confluito, senza soluzione di continuita',  nell'articolo
12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare  del  9  marzo  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, recante «Approvazione  dei  primi
interventi  finalizzati  a  fronteggiare   gli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel
territorio della Regione Marche in  attuazione  dell'articolo  12-bis
del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», con cui sono stati
destinati,   in   prima   applicazione,   euro   81.660.368,50   alla
realizzazione degli interventi previsti dall'articolo  25,  comma  2,
lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1  del  2018,
per  il  soccorso  alla  popolazione,   per   il   ripristino   della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche e di quelle di immediato  sostegno  per  fronteggiare  le
piu' urgenti necessita', nonche' per la riduzione del rischio residuo
e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture  pubbliche
danneggiate in conseguenza  degli  eventi  degli  eccezionali  eventi
meteorologici in rassegna; 
  Visto l'articolo 1, comma 730, della legge di bilancio 29  dicembre
2022, n. 197 con cui,  ad  integrazione  delle  risorse  assegnate  a
legislazione vigente per il contesto  emergenziale  in  rassegna,  e'
stata altresi' autorizzata la  spesa  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,  per  la  realizzazione   degli
interventi  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  lettera   d),   e,
limitatamente al ripristino delle strutture  e  delle  infrastrutture
pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione  civile,
di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018; 
  Visto l'articolo  5  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,  con
cui e' stata soppressa la previsione del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  23  maggio  2023
recante «Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato  di
emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio
al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in
Provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022»; 
  Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 1° giugno 2023,  n.
61 con cui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  da  eseguire
nei  territori  delle  Marche  colpiti   dagli   eccezionali   eventi
metereologici verificatisi a partire dal 15  settembre  2022,  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza  con  delibere  del
Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022  e
successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalita' e  a
valere sulle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  di  cui
all'articolo 12-bis del  decreto-legge  18  novembre  2022,  n.  176,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023,  n.  6  e
all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
  Considerato che l'articolo 2 della citata ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 1011 del 23  giugno  2023  ha
disposto che il Commissario  delegato  provvede  all'immediato  avvio
delle attivita' di raccolta e di integrazione e  aggiornamento  delle
istruttorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del  decreto
legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e  con  le
medesime procedure previste dall'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 932/2022 e  dagli  allegati  B  e  C  alla
medesima ordinanza; 
  Considerato che il predetto articolo 2 della  citata  ordinanza  n.
1011/2023 prevede, altresi', che i termini per il completamento delle
attivita' di raccolta e istruttoria delle domande  di  contributo  di
cui ai predetti allegati B e C decorrono dal 1° luglio 2023, data  di
pubblicazione della medesima ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 1016 del 3 agosto 2023 con cui i termini per  il
completamento delle attivita' di raccolta e istruttoria delle domande
di contributo, di cui agli allegati B e C dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  932/2022,   sono   stati
prorogati al 31 ottobre 2023; 
  Vista la nota del 10 ottobre  2023  con  cui  il  presidente  della
Regione Marche ha rappresentato la necessita' che i  citati  termini,
tenuto conto, della vastita' delle aree colpite e dell'elevato numero
delle istanze presentate, vengano prorogati fino al 31 dicembre 2023,
esprimendo, altresi', l'intesa sull'adozione di un'ordinanza  in  tal
senso; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga dei termini per le attivita' di raccolta e istruttoria  delle
  domande dei contributi in  favore  dei  soggetti  privati  e  delle
  attivita' economiche e produttive 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa, il  termine  del  31  ottobre
2023,  fissato  dall'ordinanza  del  Capo  del   Dipartimento   della
protezione civile n. 1016  del  3  agosto  2023,  per  consentire  il
completamento delle attivita' di raccolta e istruttoria delle domande
di contributo di cui agli allegati B e C dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, e' prorogato al  31
dicembre 2023. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 ottobre 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio