IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico»; Visto l'art. 346, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 recante «Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante «Regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica; Ritenuto necessario abrogare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2019 e contestualmente definire una nuova disciplina, nel quadro degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per i progetti funzionali a esigenze di sicurezza nazionale, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento dell'industria aerospaziale nazionale nel mutato scenario geopolitico internazionale; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; c) «progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale»: progetti di ricerca e sviluppo il cui finanziamento secondo le modalita' previste nel presente decreto, sia compatibile con quanto disposto dall'art. 346, comma 1, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) «procedura per il ricorso all'art. 346»: procedura per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2104; e) «decreto ministeriale 2 luglio 2019»: decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica; f) «Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese»: Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese (RNI), istituito presso il Ministero della difesa dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di censire le imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento; g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005 con il quale e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003); h) «Comitato 808»: Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985; i) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; j) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (rete organizzata di risorse); k) «TRL»: Technology Readiness Level. Indice basato su una scala di valori da 1 a 9, definiti come segue: 1. Osservazione dei principi di base; 2. Formulazione dei concetti di base; 3. Verifica analitica e sperimentale del concetto tecnologico e/o delle sue caratteristiche; 4. Validazione, in laboratorio, di componenti; 5. Validazione, in ambiente significativo, di componenti; 6. Dimostrazione con prototipo di sistema/sottosistema in ambiente significativo; 7. Dimostrazione con prototipo di sistema in ambiente operativo; 8. Qualificazione al volo; 9. Sistema in servizio e missione completata con successo.