IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per
lo sviluppo  e  l'accrescimento  di  competitivita'  delle  industrie
operanti nel settore aeronautico»; 
  Visto  l'art.  346,  comma  1,  lettera  b),   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
gennaio 2014 recante «Orientamenti e criteri per il ricorso  all'art.
346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante  «Norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2014,  n.  108,  recante  «Regolamento  per  l'individuazione   delle
attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»; 
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e  le
modalita'  per  lo  svolgimento   delle   attivita'   di   controllo,
monitoraggio e valutazione dei progetti  finanziati  ai  sensi  della
legge 24 dicembre 1985, n. 808,  nonche'  per  la  definizione  delle
spese  per  il   funzionamento   del   Comitato   per   lo   sviluppo
dell'industria aeronautica; 
  Ritenuto necessario abrogare il decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 20 dicembre 2019 e contestualmente definire  una  nuova
disciplina, nel quadro degli interventi di cui alla legge 24 dicembre
1985, n. 808, per i  progetti  funzionali  a  esigenze  di  sicurezza
nazionale,  con   l'obiettivo   di   rafforzare   il   posizionamento
dell'industria aerospaziale nazionale nel mutato scenario geopolitico
internazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; 
    b) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    c) «progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale»: progetti
di ricerca e sviluppo  il  cui  finanziamento  secondo  le  modalita'
previste nel presente decreto, sia compatibile  con  quanto  disposto
dall'art. 346, comma 1, lettera b)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
    d) «procedura per il ricorso  all'art.  346»:  procedura  per  il
ricorso all'art.  346  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea prevista dalla direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 21 gennaio 2104; 
    e) «decreto ministeriale 2 luglio 2019»: decreto  ministeriale  2
luglio 2019 recante i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle
attivita' di  controllo,  monitoraggio  e  valutazione  dei  progetti
finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' per
la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato  per  lo
sviluppo dell'industria aeronautica; 
    f) «Registro  nazionale  delle  imprese  e  consorzi  d'imprese»:
Registro  nazionale  delle  imprese  e  consorzi   d'imprese   (RNI),
istituito presso il Ministero della difesa dalla legge 9 luglio 1990,
n. 185, al fine di censire le  imprese  operanti  nel  settore  della
progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e
lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento; 
    g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite sulla base di
quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del
18 aprile 2005 con il quale  e'  stata  adeguata  la  definizione  di
piccola e  media  impresa  alla  vigente  disciplina  comunitaria  in
materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del  6
maggio 2003); 
    h)  «Comitato  808»:  Comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria
aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985; 
  i) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad  esempio,  universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    j) «infrastruttura di ricerca»: gli  impianti,  le  risorse  e  i
relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per  compiere
ricerche nei rispettivi settori;  sono  compresi  gli  impianti  o  i
complessi  di  strumenti  scientifici,  le   risorse   basate   sulla
conoscenza quali  collezioni,  archivi  o  informazioni  scientifiche
strutturate e le infrastrutture basate  sulle  tecnologie  abilitanti
dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo  GRID,
il  materiale  informatico,  il   software   e   gli   strumenti   di
comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la  ricerca.
Tali infrastrutture  possono  essere  ubicate  in  un  unico  sito  o
«distribuite» (rete organizzata di risorse); 
    k) «TRL»: Technology Readiness Level. Indice basato su una  scala
di valori da 1 a 9, definiti come segue: 
      1. Osservazione dei principi di base; 
      2. Formulazione dei concetti di base; 
      3. Verifica analitica e sperimentale del  concetto  tecnologico
e/o delle sue caratteristiche; 
      4. Validazione, in laboratorio, di componenti; 
      5. Validazione, in ambiente significativo, di componenti; 
      6.  Dimostrazione  con  prototipo  di  sistema/sottosistema  in
ambiente significativo; 
      7.  Dimostrazione  con  prototipo  di   sistema   in   ambiente
operativo; 
      8. Qualificazione al volo; 
      9. Sistema in servizio e missione completata con successo.