IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Considerato che il medesimo art. 43  affida  all'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia (nel seguito, Agenzia) le funzioni relative  alla  gestione
dell'intervento, ivi comprese quelle relative  alla  ricezione,  alla
valutazione ed all'approvazione della domanda di  agevolazione,  alla
stipula del relativo  contratto  di  ammissione,  all'erogazione,  al
controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede  che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  al  predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in  materia
di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto  14  febbraio
2014 che prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
successivo  decreto,  provvedera'  a  disciplinare  le  modalita'  di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel  comma  2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che  saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante  l'adeguamento  e  l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento  n.  651/2014,  valide  per  il  periodo   programmazione
2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
  Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,  recante  il
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza  in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio  2019,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  131/01,
concernente il Quadro temporaneo di crisi  per  misure  di  aiuto  di
Stato a  sostegno  dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della
Russia  contro  l'Ucraina,  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  europea  C  131  del  24   marzo   2022   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2022)  5342
final del 20 luglio 2022, concernente modifiche  al  predetto  Quadro
temporaneo, e,  in  particolare,  il  punto  27  che  ha  introdotto,
nell'ambito  del  predetto  Quadro   temporaneo,   la   sezione   2.6
concernente  gli  «Aiuti  per  la  decarbonizzazione   dei   processi
produttivi industriali  mediante  elettrificazione  e/o  utilizzo  di
idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico»,
finalita' che risultano in linea con gli obiettivi di sviluppo propri
dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo che consente la
finanziabilita' di programmi per la tutela  ambientale,  disciplinati
al Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  agosto
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 10 ottobre 2022, n. 237, recante modificazioni e integrazioni  al
decreto 9 dicembre  2014  nonche',  al  Titolo  II,  le  disposizioni
concernenti l'applicabilita' della richiamata sezione 2.6 del  Quadro
temporaneo allo strumento  agevolativo  dei  contratti  di  sviluppo,
subordinatamente alla notifica e  successiva  approvazione  da  parte
della Commissione europea di uno specifico regime di aiuti; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  C  (2023)  1711
final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di  crisi  e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a
decorrere dal 9 marzo 2023 e che  sostituisce  il  precedente  Quadro
temporaneo di crisi (nel seguito Quadro temporaneo); 
  Considerato  che  la  predetta  comunicazione  ha,   tra   l'altro,
introdotto modifiche alla modalita' di funzionamento della richiamata
sezione 2.6 concernente  gli  «Aiuti  per  la  decarbonizzazione  dei
processi  produttivi  industriali   mediante   elettrificazione   e/o
utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di  efficientamento
energetico» e previsto una nuova categoria  di  aiuti  (sezione  2.8)
destinata a sostenere gli investimenti in settori strategici  per  la
transizione verso un'economia a zero emissioni nette; 
  Considerato che, alla luce  delle  predette  modifiche  intervenute
alla sezione 2.6, non e' stato dato seguito alla notifica del  regime
di aiuti previsto dal decreto del 12 agosto 2022 al fine di  recepire
nell'ambito dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo  le
nuove disposizioni recate dalla Commissione  europea  C  (2023)  1711
final del 9 marzo 2023 e che, pertanto, le  disposizioni  di  cui  al
Titolo II del medesimo decreto non sono efficaci; 
  Ritenuto opportuno disporre in merito all'applicazione  nell'ambito
dello  strumento  agevolativo  dei  contratti   di   sviluppo   delle
disposizioni di cui alle sezioni 2.6 e 2.8 del Quadro  temporaneo  di
cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711  final
del 9 marzo 2023; 
  Visto il regolamento  (UE)  2023/1315  della  Commissione,  del  23
giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
e del regolamento (UE) 2022/2473  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Considerata la necessita' di adeguare lo strumento agevolativo alle
modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 651/2014  dal  richiamato
regolamento (UE) 2023/1315; 
  Ritenuto opportuno prevedere ulteriori modificazioni alle ordinarie
modalita' di funzionamento dello strumento agevolativo,  al  fine  di
indirizzare maggiormente l'intervento  pubblico  verso  programmi  di
sviluppo in possesso di piu' rilevanti requisiti di  strategicita'  e
di semplificare ulteriormente le procedure di valutazione e  gestione
delle istanze agevolative; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  consentire   l'applicazione   allo
strumento agevolativo delle disposizioni recate dalle sezioni  2.6  e
2.8 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di  aiuto
di Stato a sostegno dell'economia a  seguito  dell'aggressione  della
Russia contro l'Ucraina; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
e successive modifiche e integrazioni, richiamato in  premessa,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituta dalla seguente: «a)  "Ministero":
il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
      2) alla lettera n) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«A sono i primi 55 milioni di euro di  costi  ammissibili,  B  e'  la
parte di costi ammissibili compresa tra 55  milioni  di  euro  e  110
milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a  110
milioni di euro»; 
      3) la lettera o) e' sostituita  dalla  seguente:  «o)  "ricerca
industriale": ricerca pianificata  o  indagini  critiche  miranti  ad
acquisire nuove conoscenze e capacita', da utilizzare per  sviluppare
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi  o   apportare   un   notevole
miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi  esistenti,  compresi
prodotti,  processi  o  servizi  digitali,   in   qualsiasi   ambito,
tecnologia, industria o settore  (applicabile  anche  a  industrie  e
tecnologie   digitali,   quali   il   supercalcolo,   le   tecnologie
quantistiche,  le  tecnologie  a  catena  di  blocchi   (blockchain),
l'intelligenza artificiale,  la  cibersicurezza,  i  big  data  e  le
tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la  creazione  di
componenti di sistemi complessi e puo' includere  la  costruzione  di
prototipi in un ambiente di laboratorio o in un  ambiente  dotato  di
interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la  realizzazione
di linee  pilota,  se  cio'  e'  necessario  ai  fini  della  ricerca
industriale, in particolare ai fini  della  convalida  di  tecnologie
generiche»; 
      4) alla  lettera  p),  dopo  le  parole  «sviluppare  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«applicabile anche  a  industrie  e  tecnologie  digitali,  quali  il
supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a  catena  di
blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la  cibersicurezza,
i big data e le tecnologie cloud o hedge)»; 
      5) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) "innovazione
dell'organizzazione":   la   realizzazione   di   un   nuovo   metodo
organizzativo a livello dell'impresa  (a  livello  di  gruppo  in  un
determinato settore industriale  nel  SEE),  nell'organizzazione  del
luogo di lavoro o nelle relazioni esterne  dell'impresa,  ad  esempio
attraverso l'uso di tecnologie  digitali  nuove  o  innovative.  Sono
esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano  su  metodi
organizzativi  gia'  utilizzati   nell'impresa,   cambiamenti   nella
strategia  di  gestione,  fusioni  e  acquisizioni,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente  da  variazioni
del prezzo dei fattori, la produzione  personalizzata,  l'adattamento
ai  mercati  locali,  modifiche  periodiche  o  stagionali  e   altri
cambiamenti  ciclici  nonche'  il  commercio  di  prodotti  nuovi   o
sensibilmente migliorati;»; 
      6) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: «s) "innovazione
di  processo":  l'applicazione  di  un  metodo  di  produzione  o  di
distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato  (inclusi  cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel  software),  a
livello di impresa (a livello di gruppo  in  un  determinato  settore
industriale nel SEE), ad esempio attraverso  l'uso  di  tecnologie  o
soluzioni  digitali  nuove  o  innovative.  Sono  esclusi  da  questa
definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori,  l'aumento  delle
capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con  l'aggiunta  di
sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili
a  quelli  gia'  in  uso,  la  cessazione  dell'utilizzazione  di  un
processo, la mera sostituzione o estensione di  beni  strumentali,  i
cambiamenti  derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo   dei
fattori,  la  produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati
locali, le modifiche periodiche  o  stagionali  e  altri  cambiamenti
ciclici nonche'  il  commercio  di  prodotti  nuovi  o  sensibilmente
migliorati»; 
      7) la lettera t) e'  sostituita  dalla  seguente:  «t)  "tutela
ambientale": qualsiasi  azione  o  attivita'  volta  a  ridurre  o  a
prevenire l'inquinamento, gli impatti  ambientali  negativi  o  altri
danni  all'ambiente  fisico  (inclusi  aria,  acqua  e  suolo),  agli
ecosistemi o  alle  risorse  naturali  causati  da  attivita'  umane,
comprese le azioni dirette ad attenuare i  cambiamenti  climatici,  a
ridurre il rischio di tali danni,  a  proteggere  e  ripristinare  la
biodiversita' o a promuovere un uso  piu'  efficiente  delle  risorse
naturali, tra cui le misure di risparmio energetico  e  l'impiego  di
fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra e di  altri  inquinanti,  nonche'  a
effettuare una transizione verso modelli di  economia  circolare  per
ridurre l'uso di materiali primari  e  aumentare  l'efficienza.  Sono
incluse anche azioni che potenziano la  capacita'  di  adattamento  e
riducono al minimo la vulnerabilita' agli impatti climatici;» 
    b) all'art. 2, comma 1, sono eliminate le parole «, valide per il
periodo 2014-2023,»; 
    c) all'art. 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole «I contratti di sviluppo hanno ad
oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu'  imprese»  sono
aggiunte le seguenti: «, il cui numero massimo complessivo non potra'
essere superiore a cinque,»; 
      2) al comma  5,  dopo  le  parole  «in  forma  congiunta»  sono
aggiunte le seguenti: «, fermo  restando  un  numero  complessivo  di
imprese partecipanti non superiore a cinque,»; 
      3) al comma 7, dopo le parole «regolate dal  presente  decreto»
sono aggiunte le seguenti: «, nel numero massimo indicato al comma  1
del presente articolo,»; 
    d) all'art. 7: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente  comma  «1-bis.  I
programmi di sviluppo di attivita' turistiche, qualora realizzati  da
piu' imprese, devono essere realizzati in comuni tra  loro  limitrofi
ovvero appartenenti a un unico distretto turistico»; 
      2) al comma  2,  le  parole  «a  parte  eventuali  progetti  di
innovazione» sono eliminate e le parole «5 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «7,5 milioni»; 
      3) il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Le  spese
ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel titolo II  del
presente decreto»; 
    e) all'art. 8-bis, comma 2, lettera b), le parole da «A tal fine»
e fino a «indipendenti dalla medesima societa'» sono sostituite dalle
seguenti: «Per investitori privati si intendono gli  investitori  che
indipendentemente  dal  loro  assetto  proprietario,  perseguono   un
interesse  puramente  commerciale,  utilizzano  risorse   proprie   e
sostengono interamente il rischio relativo al  proprio  investimento,
cosi' come definiti dall'art. 2, punto 72, del regolamento GBER.  Per
investitore indipendente si intende un investitore  privato  che  non
partecipa al capitale dell'impresa ammissibile in  cui  investe.  Nel
contesto   di   investimenti   ulteriori,   un   investitore   rimane
"indipendente" se e' stato considerato un investitore indipendente in
un investimento precedente. Al  momento  della  costituzione  di  una
nuova societa', gli investitori privati,  compresi  i  fondatori,  di
tale nuova societa' sono considerati indipendenti dalla stessa»; 
    f) all'art. 9: 
      1) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
la solidita' economica e finanziaria delle imprese  proponenti  e  la
fattibilita' tecnica dei progetti  di  investimento  proposti,  anche
mediante analisi di tipo parametrico»; 
      2) al comma 4, dopo la lettera f),  e'  inserita  la  seguente:
«f-bis) gli aspetti occupazionali  connessi  alla  realizzazione  del
programma di sviluppo,  con  particolare  riferimento  a  quelli  che
prevedono   unicamente   la   salvaguardia,   totale   o    parziale,
dell'occupazione esistente. In tali casi, l'esame e'  finalizzato  ad
accertare, partendo dalle informazioni rese dall'impresa  interessata
nell'ambito della documentazione progettuale, le motivazioni  sottese
alle previsioni effettuate, e, in caso di salvaguardia  parziale  con
significativi effetti negativi in valore assoluto o in rapporto  alla
base organica esistente, la sussistenza di una  stretta  correlazione
con piani industriali o di ristrutturazione aziendale improrogabili e
non connessi a logiche delocalizzative, prevedendo in ogni  caso  una
concertazione tra le parti interessate  relativamente  alla  gestione
degli esuberi»; 
      3) al comma 6, lettera a),  punto  1.c,  le  parole  «Ministero
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle  seguenti  «Ministero
delle imprese e del made in Italy»; 
      4) al comma 6, lettera b),  punto  1.c,  le  parole  «Ministero
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle  seguenti  «Ministero
delle imprese e del made in Italy»; 
      5) al comma 6, lettera b), il punto 5 e' soppresso; 
    g) all'art. 9-bis, comma 2-ter e comma  7  le  parole  «Ministero
dello sviluppo economico» sono sostituite dalle  seguenti  «Ministero
delle imprese e del made in Italy»; 
    h) all'art. 12, dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente  comma
«1-bis. Le variazioni che riguardano  l'ammontare  complessivo  delle
spese  sostenute,  nonche'  l'importo  rendicontato  per   specifiche
categorie di spesa,  non  devono  essere  preventivamente  comunicate
all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione del contributo»; 
    i) all'art. 14: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole da «. Le imprese di grandi
dimensioni» a «approvazione da parte della Commissione europea»  sono
eliminate; 
      2) al comma 4, le seguenti «, o, nel caso di cui al comma 8 del
presente articolo, successivamente alla decisione  della  Commissione
europea sull'aiuto ad hoc» sono eliminate; 
      3) al comma, le parole «ai settori  della  siderurgia  e  delle
fibre sintetiche» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai  settori  di
attivita' esclusi dal campo di applicazione degli aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale, come individuati nell'allegato n. 1 al  presente
decreto»; 
      4) il comma 8 e' soppresso; 
    j) all'art. 15: 
      1) al comma 3, lettera a), all'inizio del periodo sono aggiunte
le seguenti parole: «per le imprese di grandi  dimensioni  e  per  le
PMI,»; 
      2) al comma 3, lettera b), all'inizio del periodo sono aggiunte
le seguenti parole: «per le imprese di grandi dimensioni,». 
    k) all'art. 16: 
      1) al comma 1, lettera  a),  le  parole  «commi  7  e  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 7»; 
      2) al comma 3, le parole «100 milioni di euro» sono  sostituite
dalle seguenti: «110 milioni di euro»; 
    l) all'art. 18: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole «100 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro»; 
      2) al comma 1, lettera b), le parole «7,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «8,5 milioni di euro»; 
      3) al comma 2, le parole «2 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»; 
    m) all'art. 20, comma 1, le parole «, nonche' nell'ambito  di  un
programma di sviluppo turistico, cosi' come definito  all'art.  7,  i
progetti di  innovazione  dell'organizzazione  e  di  innovazione  di
processo, di cui al medesimo art. 21» sono eliminate; 
    n) all'art. 23, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole «ovvero se il progetto e' realizzato in  una  regione
assistita che soddisfa le condizioni di cui all'art.  107,  comma  3,
lettera a), del TFUE»; 
    o) all'art. 25: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole «20 milioni di euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro»; 
      2) al comma 1, lettera b), le parole «15 milioni di euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro»; 
      3) al comma 1, lettera c), le parole «7,5 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «12,5 milioni di euro»; 
    p) l'art. 28 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28 (Progetti ammissibili). - 1. Le  agevolazioni  di  cui  al
presente  titolo  possono  essere  concesse  a  fronte  di   progetti
d'investimento volti: 
        a) alla tutela  dell'ambiente,  compresi  gli  aiuti  per  la
riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas  a  effetto  serra,
conformemente alle disposizioni di cui all'art.  36  del  regolamento
GBER; 
        b)  all'introduzione  di  misure  di  efficienza  energetica,
conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis  del
regolamento GBER; 
        c)   alla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad  alto
rendimento, conformemente alle disposizioni di cui  all'art.  41  del
regolamento GBER,  qualora  gli  investimenti  riguardino  interventi
destinati all'autoconsumo dell'impresa beneficiaria; 
        d) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e  al  sostegno
alla transizione  verso  un'economia  circolare,  conformemente  alle
disposizioni di cui all'art. 47 del regolamento GBER. 
      2. I progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  a),
devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: 
        a)  il  progetto  comporta  un   aumento   della   protezione
ambientale delle attivita' del beneficiario al  di  la'  delle  norme
dell'Unione in vigore,  indipendentemente  dalla  presenza  di  norme
nazionali obbligatorie piu' rigorose delle norme dell'Unione; 
        b)  il  progetto  comporta  un   aumento   della   protezione
ambientale delle attivita'  del  beneficiario  in  assenza  di  norme
dell'Unione; 
        c)  il  progetto  comporta  un   aumento   della   protezione
ambientale delle attivita' del beneficiario e consente di conformarsi
a norme dell'Unione adottate ma non ancora in  vigore,  a  condizione
che l'investimento per il quale e' concesso l'aiuto sia realizzato  e
completato almeno diciotto mesi prima della data di entrata in vigore
delle norme in questione. 
      3. I progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  b),
non devono essere volti a conformarsi a norme dell'Unione adottate  e
in vigore; possono  tuttavia  essere  volti  a  conformarsi  a  norme
dell'Unione adottate ma  non  ancora  in  vigore,  a  condizione  che
l'investimento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima
dell'entrata in vigore delle norme in questione. 
      4. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera c): 
        a) possono prevedere investimenti destinati  allo  stoccaggio
dell'elettricita' solo  nella  misura  in  cui  relativi  a  progetti
combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in  cui  entrambi  gli
elementi sono componenti  di  un  unico  investimento  o  in  cui  lo
stoccaggio e' collegato  a  un  impianto  di  produzione  di  energia
rinnovabile  gia'  esistente.  La  componente  di   stoccaggio   deve
assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di
energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua; 
        b)  devono  essere  relativi   a   capacita'   installate   o
ammodernate di recente. 
      5. I progetti di investimento di cui al comma  1,  lettera  d),
non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le  operazioni  di
recupero dei  rifiuti  per  la  produzione  di  energia,  non  devono
incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse,
devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono
una pratica commerciale consolidata gia' redditizia e  devono  essere
volti a soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: 
        a) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse  attraverso
uno o entrambi dei seguenti obiettivi: 
          i.  riduzione  netta  delle  risorse   consumate   per   la
produzione di una determinata quantita' di  prodotto  rispetto  a  un
processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario  o  a
progetti o attivita' alternative. Le  risorse  consumate  comprendono
tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la
riduzione e' determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo
l'attuazione   dell'intervento,   tenendo    conto    di    eventuali
aggiustamenti per le condizioni  esterne  che  possono  incidere  sul
consumo di risorse; 
          ii. sostituzione di materie prime o feedstock  primari  con
materie prime  o  feedstock  secondari  (riutilizzati  o  recuperati,
compresi quelli riciclati); 
        b) migliorare la prevenzione e la riduzione della  produzione
di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione  e
il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario  o  investimenti
per la preparazione per  il  riutilizzo,  la  decontaminazione  e  il
riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti  sarebbero
inutilizzati,  smaltiti  o  trattati  in  base  a  un'operazione   di
trattamento che si colloca piu' in  basso  nell'ordine  di  priorita'
della gerarchia dei  rifiuti  di  cui  all'art.  4,  punto  1,  della
direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle
risorse, o che porterebbe a una qualita' inferiore dei risultati  del
riciclaggio; 
        c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione,
il pretrattamento e il trattamento di  altri  prodotti,  materiali  o
sostanze generati dal  beneficiario  o  da  terzi  e  che  altrimenti
resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo  meno  efficiente  dal
punto di vista delle risorse. 
      6. Ai fini di cui al presente articolo per norma dell'Unione si
intende: 
        i.  una  norma  obbligatoria  dell'Unione  che  stabilisca  i
livelli che devono  essere  raggiunti  in  termini  ambientali  dalle
singole imprese, escluse le norme o gli obiettivi fissati  a  livello
dell'Unione che sono vincolanti per gli Stati membri ma  non  per  le
singole imprese; o 
        ii. l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche  disponibili
(BAT),  come  definito  nella  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, e garantire che i livelli di  emissione  non
superino quelli che sarebbero raggiunti applicando le BAT; qualora  i
livelli di emissione associati alle BAT siano stati definiti in  atti
di esecuzione adottati ai sensi della direttiva 2010/75/UE o di altre
direttive applicabili, tali livelli  sono  applicabili  ai  fini  del
presente decreto; se tali livelli sono espressi come  un  intervallo,
si applica il limite per il quale la BAT e' raggiunta  per  la  prima
volta. 
      7. Ciascun progetto di  investimento  deve  essere  organico  e
funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo
e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel
territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni  di  cui
al presente titolo i progetti  costituiti  da  investimenti  di  mera
sostituzione. 
      8.  I  progetti  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9,  comma
1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del
primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno
e  i  lavori  preparatori  quali  la  richiesta  di  permessi  o   la
realizzazione di studi di  fattibilita'  non  sono  considerati  come
avvio dei lavori. 
      9.  Non  sono  ammessi  i  progetti  riguardanti  le  attivita'
economiche indicate all'art. 14, comma 6.»; 
    q) all'art. 29: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i progetti di
investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e  b),  ai  fini
dell'agevolabilita' delle spese di  cui  al  comma  1  devono  essere
considerati  costi  agevolabili   i   sovraccosti   di   investimento
determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di  uno
scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza  dell'aiuto,
corrispondente a un investimento con capacita' di produzione e durata
di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione gia' in  vigore,
determinato sulla  base  di  quanto  previsto  rispettivamente  dagli
articoli  36  e  38  del  regolamento  GBER.  Il  predetto   scenario
controfattuale  deve  essere  credibile  alla  luce   dei   requisiti
giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal
sistema ETS.  In  alternativa  alla  predetta  metodologia,  i  costi
agevolabili   possono   coincidere   con   i   costi   d'investimento
direttamente collegati al conseguimento di un livello piu' elevato di
protezione ambientale a fronte di una riduzione delle  intensita'  di
aiuto e delle maggiorazioni applicabili, come indicate  all'art.  30,
del 50%. Per i soli  interventi  di  cui  all'art.  28,  lettera  b),
rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'art.  38-bis,  i  costi
agevolabili coincidono con i costi d'investimento. Non sono  in  ogni
caso ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento
di  un  livello  piu'  elevato  di   protezione   ambientale   o   di
efficientamento energetico.» 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i progetti di
investimento di cui  all'art.  28,  comma  1,  lettera  c),  ai  fini
dell'agevolabilita' delle spese di  cui  al  comma  1  devono  essere
considerati costi agevolabili i costi totali dell'investimento» 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i progetti di
investimento di cui  all'art.  28,  comma  1,  lettera  d),  ai  fini
dell'agevolabilita' delle spese di  cui  al  comma  1  devono  essere
considerati  costi  agevolabili   i   sovraccosti   di   investimento
determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di  uno
scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza  dell'aiuto,
corrispondente a un investimento con capacita' di produzione e durata
di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione gia' in  vigore,
determinato  sulla  base  di  quanto  previsto   dall'art.   47   del
regolamento GBER. Il predetto  scenario  controfattuale  deve  essere
credibile alla luce dei  requisiti  giuridici,  delle  condizioni  di
mercato e degli incentivi.» 
    r) all'art. 30, comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dall'art. 36
del regolamento GBER, per i progetti di investimento  per  la  tutela
ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera a);»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dall'art. 38
e  dall'art.  38-bis  del  regolamento  GBER,  per  i   progetti   di
investimento per la tutela ambientale di cui all'art.  28,  comma  1,
lettera b);»; 
      3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dall'art. 41
del regolamento GBER, per i progetti di investimento  per  la  tutela
ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera c);»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dall'art. 47
del regolamento GBER, per i progetti di investimento  per  la  tutela
ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera d).» 
      5) la lettera e) e' soppressa. 
    s) all'art. 32: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i progetti di
investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, per i quali
l'importo dell'aiuto supera 30 milioni di  euro  per  impresa  e  per
progetto, ovvero 25 milioni di euro per i progetti  rientranti  nella
fattispecie prevista dall'art. 4,  paragrafo  1,  lettera  s-bis  del
regolamento GBER,  l'efficacia  dell'approvazione  del  programma  di
sviluppo e' subordinata alla notifica individuale e  alla  successiva
autorizzazione da parte della  Commissione  europea,  secondo  quanto
previsto dalla disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato
per la tutela ambientale»; 
      2) il comma 2 e' soppresso; 
      3) al comma 3 le parole «2 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»; 
    t) nell'allegato n. 1: 
      1) le parole da «Settore delle fibre sintetiche» a  «macchinari
utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Settore  della  lignite:
tutte  le  attivita'  connesse  alla  lignite  di  basso  rango  C  o
orto-lignite e la lignite di  basso  rango  B  o  meta-lignite,  come
definite dal sistema  di  codificazione  internazionale  del  carbone
istituito dalla Commissione  economica  per  l'Europa  delle  Nazioni
Unite.»; 
      2) dopo le  parole  «Trasporto  con  taxi,»  sono  inserite  le
seguenti: «49.39 Esercizio  di  teleferiche,  funicolari,  sciovie  e
funivie  se  non  fanno  parte  di  sistemi  di  transito  urbano   o
extraurbano,»; 
      3) le parole da «Settore della costruzione navale» a «C  364/9»
sono sostituite dalle seguenti: «Settore della banda larga»; 
    u) nell'allegato n. 2, punto 2: 
      1) la lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «d)  Spese
generali: in  tale  categoria  sono  ammissibili  le  spese  generali
derivanti  direttamente  dal  progetto  di  ricerca  e  sviluppo.  Le
predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci  di
esercizio del periodo di svolgimento del progetto  e,  comunque,  non
possono essere imputate in misura superiore al  25  per  cento  delle
spese di cui alle lettere a), b) e c).»; 
      2) dopo la lettera e) e' aggiunto il seguente periodo: «I costi
di cui alle lettere d) ed e) possono essere calcolati sulla  base  di
un approccio semplificato basato sui costi sotto forma  di  un  tasso
forfettario pari al 20% applicato ai  costi  totali  ammissibili  del
progetto di cui alle lettere da a) a c). In tal  caso,  i  costi  dei
progetti di R&S utilizzati per il calcolo dei  costi  indiretti  sono
stabiliti sulla base delle normali  prassi  contabili  e  comprendono
solo i costi ammissibili dei progetti di R&S di cui alle  lettere  da
a) a c)»; 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato.