IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito, Agenzia) le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio 2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2 dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno, nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 14 febbraio 2019, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022, concernente modifiche al predetto Quadro temporaneo, e, in particolare, il punto 27 che ha introdotto, nell'ambito del predetto Quadro temporaneo, la sezione 2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico», finalita' che risultano in linea con gli obiettivi di sviluppo propri dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo che consente la finanziabilita' di programmi per la tutela ambientale, disciplinati al Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 ottobre 2022, n. 237, recante modificazioni e integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 nonche', al Titolo II, le disposizioni concernenti l'applicabilita' della richiamata sezione 2.6 del Quadro temporaneo allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, subordinatamente alla notifica e successiva approvazione da parte della Commissione europea di uno specifico regime di aiuti; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, applicabile a decorrere dal 9 marzo 2023 e che sostituisce il precedente Quadro temporaneo di crisi (nel seguito Quadro temporaneo); Considerato che la predetta comunicazione ha, tra l'altro, introdotto modifiche alla modalita' di funzionamento della richiamata sezione 2.6 concernente gli «Aiuti per la decarbonizzazione dei processi produttivi industriali mediante elettrificazione e/o utilizzo di idrogeno rinnovabile e per interventi di efficientamento energetico» e previsto una nuova categoria di aiuti (sezione 2.8) destinata a sostenere gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette; Considerato che, alla luce delle predette modifiche intervenute alla sezione 2.6, non e' stato dato seguito alla notifica del regime di aiuti previsto dal decreto del 12 agosto 2022 al fine di recepire nell'ambito dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo le nuove disposizioni recate dalla Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e che, pertanto, le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto non sono efficaci; Ritenuto opportuno disporre in merito all'applicazione nell'ambito dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alle sezioni 2.6 e 2.8 del Quadro temporaneo di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023; Visto il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Considerata la necessita' di adeguare lo strumento agevolativo alle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 651/2014 dal richiamato regolamento (UE) 2023/1315; Ritenuto opportuno prevedere ulteriori modificazioni alle ordinarie modalita' di funzionamento dello strumento agevolativo, al fine di indirizzare maggiormente l'intervento pubblico verso programmi di sviluppo in possesso di piu' rilevanti requisiti di strategicita' e di semplificare ulteriormente le procedure di valutazione e gestione delle istanze agevolative; Ritenuto, altresi', opportuno consentire l'applicazione allo strumento agevolativo delle disposizioni recate dalle sezioni 2.6 e 2.8 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituta dalla seguente: «a) "Ministero": il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) alla lettera n) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «A sono i primi 55 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 110 milioni di euro e C e' la parte di costi ammissibili superiore a 110 milioni di euro»; 3) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) "ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita', da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche»; 4) alla lettera p), dopo le parole «sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati» sono aggiunte le seguenti: «applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge)»; 5) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) "innovazione dell'organizzazione": la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;»; 6) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: «s) "innovazione di processo": l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati»; 7) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: «t) "tutela ambientale": qualsiasi azione o attivita' volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attivita' umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversita' o a promuovere un uso piu' efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonche' a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacita' di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilita' agli impatti climatici;» b) all'art. 2, comma 1, sono eliminate le parole «, valide per il periodo 2014-2023,»; c) all'art. 4: 1) al comma 1, dopo le parole «I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese» sono aggiunte le seguenti: «, il cui numero massimo complessivo non potra' essere superiore a cinque,»; 2) al comma 5, dopo le parole «in forma congiunta» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando un numero complessivo di imprese partecipanti non superiore a cinque,»; 3) al comma 7, dopo le parole «regolate dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, nel numero massimo indicato al comma 1 del presente articolo,»; d) all'art. 7: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma «1-bis. I programmi di sviluppo di attivita' turistiche, qualora realizzati da piu' imprese, devono essere realizzati in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico»; 2) al comma 2, le parole «a parte eventuali progetti di innovazione» sono eliminate e le parole «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni»; 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel titolo II del presente decreto»; e) all'art. 8-bis, comma 2, lettera b), le parole da «A tal fine» e fino a «indipendenti dalla medesima societa'» sono sostituite dalle seguenti: «Per investitori privati si intendono gli investitori che indipendentemente dal loro assetto proprietario, perseguono un interesse puramente commerciale, utilizzano risorse proprie e sostengono interamente il rischio relativo al proprio investimento, cosi' come definiti dall'art. 2, punto 72, del regolamento GBER. Per investitore indipendente si intende un investitore privato che non partecipa al capitale dell'impresa ammissibile in cui investe. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane "indipendente" se e' stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova societa', gli investitori privati, compresi i fondatori, di tale nuova societa' sono considerati indipendenti dalla stessa»; f) all'art. 9: 1) al comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la solidita' economica e finanziaria delle imprese proponenti e la fattibilita' tecnica dei progetti di investimento proposti, anche mediante analisi di tipo parametrico»; 2) al comma 4, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) gli aspetti occupazionali connessi alla realizzazione del programma di sviluppo, con particolare riferimento a quelli che prevedono unicamente la salvaguardia, totale o parziale, dell'occupazione esistente. In tali casi, l'esame e' finalizzato ad accertare, partendo dalle informazioni rese dall'impresa interessata nell'ambito della documentazione progettuale, le motivazioni sottese alle previsioni effettuate, e, in caso di salvaguardia parziale con significativi effetti negativi in valore assoluto o in rapporto alla base organica esistente, la sussistenza di una stretta correlazione con piani industriali o di ristrutturazione aziendale improrogabili e non connessi a logiche delocalizzative, prevedendo in ogni caso una concertazione tra le parti interessate relativamente alla gestione degli esuberi»; 3) al comma 6, lettera a), punto 1.c, le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 4) al comma 6, lettera b), punto 1.c, le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti «Ministero delle imprese e del made in Italy»; 5) al comma 6, lettera b), il punto 5 e' soppresso; g) all'art. 9-bis, comma 2-ter e comma 7 le parole «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti «Ministero delle imprese e del made in Italy»; h) all'art. 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma «1-bis. Le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute, nonche' l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa, non devono essere preventivamente comunicate all'Agenzia e sono valutate in fase di erogazione del contributo»; i) all'art. 14: 1) al comma 1, lettera b), le parole da «. Le imprese di grandi dimensioni» a «approvazione da parte della Commissione europea» sono eliminate; 2) al comma 4, le seguenti «, o, nel caso di cui al comma 8 del presente articolo, successivamente alla decisione della Commissione europea sull'aiuto ad hoc» sono eliminate; 3) al comma, le parole «ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai settori di attivita' esclusi dal campo di applicazione degli aiuti di Stato a finalita' regionale, come individuati nell'allegato n. 1 al presente decreto»; 4) il comma 8 e' soppresso; j) all'art. 15: 1) al comma 3, lettera a), all'inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI,»; 2) al comma 3, lettera b), all'inizio del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «per le imprese di grandi dimensioni,». k) all'art. 16: 1) al comma 1, lettera a), le parole «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»; 2) al comma 3, le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro»; l) all'art. 18: 1) al comma 1, lettera a), le parole «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro»; 2) al comma 1, lettera b), le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 milioni di euro»; 3) al comma 2, le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»; m) all'art. 20, comma 1, le parole «, nonche' nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, cosi' come definito all'art. 7, i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, di cui al medesimo art. 21» sono eliminate; n) all'art. 23, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ovvero se il progetto e' realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'art. 107, comma 3, lettera a), del TFUE»; o) all'art. 25: 1) al comma 1, lettera a), le parole «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro»; 2) al comma 1, lettera b), le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro»; 3) al comma 1, lettera c), le parole «7,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 milioni di euro»; p) l'art. 28 e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Progetti ammissibili). - 1. Le agevolazioni di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti: a) alla tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 36 del regolamento GBER; b) all'introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento GBER; c) alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 41 del regolamento GBER, qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all'autoconsumo dell'impresa beneficiaria; d) all'efficienza nell'utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione verso un'economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 47 del regolamento GBER. 2. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a), devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: a) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attivita' del beneficiario al di la' delle norme dell'Unione in vigore, indipendentemente dalla presenza di norme nazionali obbligatorie piu' rigorose delle norme dell'Unione; b) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attivita' del beneficiario in assenza di norme dell'Unione; c) il progetto comporta un aumento della protezione ambientale delle attivita' del beneficiario e consente di conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento per il quale e' concesso l'aiuto sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima della data di entrata in vigore delle norme in questione. 3. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera b), non devono essere volti a conformarsi a norme dell'Unione adottate e in vigore; possono tuttavia essere volti a conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia realizzato e completato almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore delle norme in questione. 4. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera c): a) possono prevedere investimenti destinati allo stoccaggio dell'elettricita' solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio e' collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile gia' esistente. La componente di stoccaggio deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua; b) devono essere relativi a capacita' installate o ammodernate di recente. 5. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettera d), non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, devono riguardare implementazioni di tecnologie che non costituiscono una pratica commerciale consolidata gia' redditizia e devono essere volti a soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi: a) migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi: i. riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantita' di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attivita' alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione e' determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse; ii. sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati); b) migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca piu' in basso nell'ordine di priorita' della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualita' inferiore dei risultati del riciclaggio; c) migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse. 6. Ai fini di cui al presente articolo per norma dell'Unione si intende: i. una norma obbligatoria dell'Unione che stabilisca i livelli che devono essere raggiunti in termini ambientali dalle singole imprese, escluse le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione che sono vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; o ii. l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (BAT), come definito nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e garantire che i livelli di emissione non superino quelli che sarebbero raggiunti applicando le BAT; qualora i livelli di emissione associati alle BAT siano stati definiti in atti di esecuzione adottati ai sensi della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente decreto; se tali livelli sono espressi come un intervallo, si applica il limite per il quale la BAT e' raggiunta per la prima volta. 7. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nel territorio nazionale. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. 8. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 9, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori. 9. Non sono ammessi i progetti riguardanti le attivita' economiche indicate all'art. 14, comma 6.»; q) all'art. 29: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, corrispondente a un investimento con capacita' di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione gia' in vigore, determinato sulla base di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 36 e 38 del regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi generati dal sistema ETS. In alternativa alla predetta metodologia, i costi agevolabili possono coincidere con i costi d'investimento direttamente collegati al conseguimento di un livello piu' elevato di protezione ambientale a fronte di una riduzione delle intensita' di aiuto e delle maggiorazioni applicabili, come indicate all'art. 30, del 50%. Per i soli interventi di cui all'art. 28, lettera b), rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 38-bis, i costi agevolabili coincidono con i costi d'investimento. Non sono in ogni caso ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello piu' elevato di protezione ambientale o di efficientamento energetico.» 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i costi totali dell'investimento» 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i progetti di investimento di cui all'art. 28, comma 1, lettera d), ai fini dell'agevolabilita' delle spese di cui al comma 1 devono essere considerati costi agevolabili i sovraccosti di investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, corrispondente a un investimento con capacita' di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione gia' in vigore, determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 47 del regolamento GBER. Il predetto scenario controfattuale deve essere credibile alla luce dei requisiti giuridici, delle condizioni di mercato e degli incentivi.» r) all'art. 30, comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dall'art. 36 del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera a);»; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dall'art. 38 e dall'art. 38-bis del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera b);»; 3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dall'art. 41 del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera c);»; 4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dall'art. 47 del regolamento GBER, per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, comma 1, lettera d).» 5) la lettera e) e' soppressa. s) all'art. 32: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i progetti di investimento per la tutela ambientale di cui all'art. 28, per i quali l'importo dell'aiuto supera 30 milioni di euro per impresa e per progetto, ovvero 25 milioni di euro per i progetti rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 4, paragrafo 1, lettera s-bis del regolamento GBER, l'efficacia dell'approvazione del programma di sviluppo e' subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela ambientale»; 2) il comma 2 e' soppresso; 3) al comma 3 le parole «2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,2 milioni di euro»; t) nell'allegato n. 1: 1) le parole da «Settore delle fibre sintetiche» a «macchinari utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «Settore della lignite: tutte le attivita' connesse alla lignite di basso rango C o orto-lignite e la lignite di basso rango B o meta-lignite, come definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.»; 2) dopo le parole «Trasporto con taxi,» sono inserite le seguenti: «49.39 Esercizio di teleferiche, funicolari, sciovie e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbano o extraurbano,»; 3) le parole da «Settore della costruzione navale» a «C 364/9» sono sostituite dalle seguenti: «Settore della banda larga»; u) nell'allegato n. 2, punto 2: 1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) Spese generali: in tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 25 per cento delle spese di cui alle lettere a), b) e c).»; 2) dopo la lettera e) e' aggiunto il seguente periodo: «I costi di cui alle lettere d) ed e) possono essere calcolati sulla base di un approccio semplificato basato sui costi sotto forma di un tasso forfettario pari al 20% applicato ai costi totali ammissibili del progetto di cui alle lettere da a) a c). In tal caso, i costi dei progetti di R&S utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono solo i costi ammissibili dei progetti di R&S di cui alle lettere da a) a c)»; 2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato.