IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»; Visto l'art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio; Visto il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; Visto il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019; Visto, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' e l'istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico; Visto, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura; Visto il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente realizzata; Visto il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita' innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo; Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Visto il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE; Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attivita' di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati; Visti, altresi', i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante «Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design»; Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale e' stato introdotto un credito d'imposta per attivita' in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta'; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 1, che modifica la denominazione del «Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' la qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in misura maggiorata per le attivita' di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.