IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali»; 
  Visto l'art. 23, comma 2, primo periodo, del  citato  decreto-legge
n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni
di certezza operativa delle discipline previste  dall'art.  1,  commi
200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce  che
le imprese possono  richiedere  una  certificazione  che  attesti  la
qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai  fini
della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di  ricerca  e
sviluppo, di  innovazione  tecnologica  e  di  design  e  innovazione
estetica ammissibili al beneficio; 
  Visto il secondo periodo del succitato comma  2  dell'art.  23  del
decreto-legge n.  73  del  2022,  ai  sensi  del  quale  la  predetta
certificazione puo' essere richiesta anche per  l'attestazione  della
qualificazione  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; 
  Visto il terzo periodo  del  medesimo  comma  2  dell'art.  23  del
decreto-legge  n.  73  del  2022,  ai   sensi   del   quale   analoga
certificazione  puo'  essere  richiesta  per   l'attestazione   della
qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi  di  innovazione  digitale  4.0  e  di
transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della  maggiorazione
dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto  periodo  del
comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del  medesimo
art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  medesimo  art.  23  del
decreto-legge  n.  73  del  2022,  che  demanda  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  l'individuazione  dei  requisiti  dei
soggetti pubblici o privati  abilitati  al  rilascio  della  suddetta
certificazione,   fra   i   quali   quelli   idonei    a    garantire
professionalita', onorabilita' e imparzialita' e l'istituzione di  un
apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello  sviluppo
economico; 
  Visto, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del  citato
art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede  che,  con
il medesimo decreto, siano stabilite le modalita' di vigilanza  sulle
attivita' esercitate dai certificatori,  le  modalita'  e  condizioni
della richiesta della certificazione,  nonche'  i  relativi  oneri  a
carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura; 
  Visto il comma 4 del citato art. 23 del  decreto-legge  n.  73  del
2022, il quale prevede che, ferme restando le attivita' di  controllo
previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160  del  2019,  la
certificazione di cui al  comma  2  esplica  effetti  vincolanti  nei
confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso  in  cui,
sulla base  di  una  non  corretta  rappresentazione  dei  fatti,  la
certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa  da  quella
concretamente realizzata; 
  Visto il comma 198 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  che  ha  disposto  l'introduzione,  a  decorrere  dal   periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019,  di  un
credito d'imposta per gli investimenti  in  ricerca  e  sviluppo,  in
transizione ecologica, in innovazione  tecnologica  4.0  e  in  altre
attivita' innovative, applicabile  alle  condizioni  e  nelle  misure
stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo; 
  Visto, in particolare, il  comma  200  del  predetto  art.  1,  che
considera attivita' di ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al  credito
d'imposta  le  attivita'  di   ricerca   fondamentale,   di   ricerca
industriale  e  sviluppo  sperimentale   in   campo   scientifico   e
tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j)
del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della  Commissione
(2014/C 198/01) del 27 giugno  2014,  demandando  al  Ministro  dello
sviluppo economico il compito  di  dettare  con  apposito  decreto  i
criteri per la corretta applicazione  di  tali  definizioni,  tenendo
conto dei principi generali e dei criteri contenuti  nel  Manuale  di
Frascati  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE); 
  Visto il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n.  160
del  2019,  che  considera  attivita'  di   innovazione   tecnologica
ammissibili al credito d'imposta  le  attivita',  diverse  da  quelle
indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti  o
processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati,  per  tali
intendendosi un bene materiale o  immateriale  o  un  servizio  o  un
processo di produzione che si differenzia,  rispetto  a  quelli  gia'
realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle  caratteristiche
tecnologiche  o  delle   prestazioni   o   dell'ecocompatibilita'   o
dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi
settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal
comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni  nei  diversi  settori  produttivi,  tenendo  conto   dei
principi generali  e  dei  criteri  contenuti  nel  Manuale  di  Oslo
dell'OCSE; 
  Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160
del 2019, che considera attivita' innovative ammissibili  al  credito
d'imposta le attivita' di design e ideazione  estetica  svolte  dalle
imprese operanti nei settori  tessile  e  della  moda,  calzaturiero,
dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo  e  della  ceramica
per la concezione e realizzazione dei nuovi  prodotti  e  campionari,
disponendo che con lo stesso decreto  previsto  dal  comma  200  sono
dettati i criteri per la corretta applicazione del credito  d'imposta
anche in relazione alle medesime  attivita'  di  design  e  ideazione
estetica svolte in settori diversi da quelli indicati; 
  Visti, altresi', i  commi  203,  quarto  periodo,  203-quinquies  e
203-sexies del medesimo art. 1 della  legge  n.  160  del  2019,  che
prevedono  una  maggiorazione  della  misura  del  credito  d'imposta
spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al  comma
201  finalizzate  al  raggiungimento  di  obiettivi  di   transizione
ecologica o di  innovazione  digitale  4.0,  come  individuati  dallo
stesso decreto previsto dal comma 200; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  maggio
2020, recante «Disposizioni applicative per nuovo credito  d'imposta,
per attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e  di
design»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
con il quale e' stato introdotto un credito d'imposta  per  attivita'
in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in  relazione  agli
investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al  31
dicembre 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  dicembre  2000,
n. 445 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e
47,  concernenti  dichiarazioni  sostitutive  di   certificazione   e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   ed   in
particolare l'art. 1, che modifica la  denominazione  del  «Ministero
dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del  made  in
Italy»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122,  disposizioni  in
materia  di  certificazione  attestante   la   qualificazione   delle
attivita' di ricerca e sviluppo,  di  innovazione  tecnologica  e  di
design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai  commi  200,
201 e 202  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  ai  fini  del
riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai  commi
da 203 a 203-quater  della  stessa  norma,  la  qualificazione  delle
attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  ai   sensi   dell'art.   3   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  nonche'  la
qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate
al raggiungimento di obiettivi  di  innovazione  digitale  4.0  e  di
transizione  ecologica,  ai  fini  del  riconoscimento  del   credito
d'imposta in  misura  maggiorata  per  le  attivita'  di  innovazione
tecnologica  previsto  dal  quarto  periodo  del  comma  203  e   dai
successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della
predetta legge n. 160 del 2019.