IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile; 
  Visto il Titolo  VII,  Parte  prima,  del  decreto  legislativo  12
gennaio  2019,  n.  14,  recante  «Codice  della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  149,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero  dello
sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese
e del made  in  Italy»  e  all'art.  2,  comma  4,  prevede  che  «le
denominazioni  "Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy"  e
"Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono,  a  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo
economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusa  con  la
proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  liquidazione   coatta
amministrativa nei confronti  della  societa'  cooperativa  «Societa'
cooperativa edilizia Livineia»; 
  Considerato che in  sede  ispettiva  i  revisori  incaricati  hanno
riscontrato il perdurare della crisi di liquidita' dell'ente, che pur
in presenza di un patrimonio netto positivo pari ad  euro  19.493,00,
presenta   un   rapporto   tra   attivo   patrimoniale,    costituito
prevalentemente da rimanenze relative a costruzioni  in  assegnazione
ai soci, e massa debitoria, che  evidenzia  l'impossibilita'  di  far
fronte regolarmente alle obbligazioni assunte; 
  Considerato che il grado di  insolvenza  e'  rilevabile,  altresi',
dalla presenza di vertenze giudiziarie  in  corso  con  soci  esclusi
dalla compagine sociale per  morosita',  di  due  decreti  ingiuntivi
posti in essere  da  creditori,  di  cui  uno  sfociato  in  atto  di
pignoramento, nonche' di azioni di recupero crediti da parte di Banca
Intesa, ente mutuante; 
  Considerato che in data 8 febbraio 2023 e' stato assolto  l'obbligo
di  cui  all'art.  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  dando
comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  a  tutti   i   soggetti
interessati,   che   non    hanno    formulato    osservazioni    e/o
controdeduzioni; 
  Preso atto che, nelle more  del  perfezionamento  del  procedimento
suddetto, il Tribunale di Roma ha dichiarato  lo  stato  d'insolvenza
della sopra citata societa' cooperativa con  sentenza  del  5  giugno
2023, n. 419, pubblicata il 7 luglio 2023; 
  Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa  e'  stata
comunicata all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione,
nonche' notificata e resa pubblica nei modi e nei  termini  stabiliti
dall'art. 45 dello stesso decreto; 
  Considerata  la  nota  del  5  maggio  2023,  con   la   quale   la
Confederazione  cooperative  italiane,  associazione   nazionale   di
rappresentanza cui il sodalizio aderisce, ha trasmesso una  terna  di
professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario
liquidatore della procedura in questione; 
  Ritenuto di dover disporre la  liquidazione  coatta  amministrativa
della  suddetta  societa'  cooperativa   e   nominare   il   relativo
commissario liquidatore; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario  liquidatore  e'  stato  selezionato  dalla
Direzione generale per la vigilanza sugli enti  cooperativi  e  sulle
societa' dall'elenco delle tre professionalita'  indicate,  ai  sensi
dell'art. 9 della legge 17 luglio  1975,  n.  400,  dall'associazione
nazionale  di  rappresentanza  assistenza,  tutela  e  revisione  del
movimento cooperativo  alla  quale  il  sodalizio  risulta  aderente,
nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui  alla
direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai  criteri
citati negli articoli 3 e 4  della  predetta  direttiva,  cosi'  come
applicati  ai  sensi  del  punto  4,  lettera  c),  della   direttiva
ministeriale del 12 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  societa'   cooperativa   «Societa'   cooperativa   edilizia
Livineia», con sede in Roma (codice fiscale 80132630585) e' posta  in
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies
del codice civile. 
  2.  Considerati  gli  specifici   requisiti   professionali,   come
risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario  liquidatore
il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976  (codice
fiscale ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Roma (RM), piazza Cavour n.
17, scala C, piano 3.