IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2023/1619   della
Commissione,  dell'8  agosto  2023  recante  misure   temporanee   di
emergenza che derogano,  per  il  2023,  a  talune  disposizioni  dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo
e  del  Consiglio  per  risolvere  problemi  specifici  dei   settori
ortofrutticolo  e  vitivinicolo  causati  da   eventi   metereologici
avversi; 
  Visto, in particolare, l'art. 2  paragrafo  1  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale prevede la proroga di  un  anno
della validita' delle autorizzazioni  di  impianto  e  reimpianto  in
scadenza nel 2023 concesse ai sensi degli articoli 62,64, 66 e 68 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 da  utilizzare  nelle  regioni  colpite
dalle condizioni climatiche avverse della primavera del 2023; 
  Visto,  altresi',  l'art.  2,  paragrafo  2  del   regolamento   di
esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale stabilisce che  ai  viticoltori
titolari di autorizzazioni di impianto da  utilizzare  nelle  regioni
colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del  2023,
che  scadono  nell'anno  2023,  non  vengano  applicate  sanzioni   a
condizione che comunichino, entro il 31 dicembre  2023,  l'intenzione
di non utilizzare l'autorizzazione ne' di beneficiare  della  proroga
della sua validita'; 
  Visto l'art.  3  paragrafo  3  del  regolamento  di  esecuzione  n.
2023/1619 il quale statuisce che gli Stati membri  possano  prorogare
il termine previsto all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1308/2013, portandolo fino  alla  fine  del  quinto  anno  successivo
all'impianto,  limitatamente  agli  impianti  realizzati  nelle  aree
colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023; 
  Visto il  decreto-legge  1°  giugno  2023  n.  61  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  100  del  31  luglio  2023  e,   in
particolare, l'allegato 1; 
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a
«Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  successive
modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli.  Sistema  di  autorizzazioni  per  gli
impianti viticoli»; 
  Ritenuto di dare applicazione alle  disposizioni  sopra  citate  al
fine di consentire ai viticoltori  con  aziende  ubicate  nelle  zone
colpite dagli eventi climatici avversi della primavera  del  2023  di
non incorrere in ulteriori penalizzazioni; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 21 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Deroghe alla disciplina 
               delle autorizzazioni impianti viticoli 
 
  1.  La  durata  delle  autorizzazioni  di  nuovo  impianto   e   di
reimpianto, di cui agli articoli 6, 12 e 15 del decreto  ministeriale
del 19 dicembre 2022 n. 649010,  da  utilizzare  nelle  aree  colpite
dalle condizioni climatiche avverse  ed  in  scadenza  nel  2023,  e'
prorogata di un anno a decorrere dalla relativa data di scadenza.  Ai
fini  del  presente  decreto,  le  aree  colpite   dalle   condizioni
climatiche avverse nella primavera 2023 sono le aree individuate  dal
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 citato in premessa, nonche' altre
aree delimitate formalmente  dalle  regioni  per  calamita'  avvenute
nella primavera 2023. 
  2. I produttori che abbiano informato le autorita' competenti entro
il  31  dicembre  2023  della  loro  intenzione  di  non   utilizzare
l'autorizzazione  o  di  non  voler  beneficiare  della  proroga   di
validita' di  cui  al  comma  1,  non  sono  soggetti  alle  sanzioni
amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 238 del 12
dicembre 2016. 
  3.  In  deroga  all'art.  15  paragrafo  1   del   citato   decreto
ministeriale del 19 dicembre  2022  il  produttore  che  richiede  la
realizzazione di un reimpianto  anticipato,  ai  sensi  dell'art.  66
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, procede  ad  estirpare
una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro  la  fine
del quinto anno dalla data in cui  sono  state  impiantate  le  nuove
viti, nei  casi  in  cui  il  l'area  di  nuovo  impianto  sia  stata
gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera
del 2023. 
  4. Entro due mesi dalla presentazione della  richiesta  di  cui  al
precedente comma 3, la  regione  competente  comunica  al  produttore
l'accettazione o meno della stessa e, qualora  respinta,  lo  informa
delle ragioni del mancato accoglimento. 
  5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le
disposizioni contenute nel  decreto  ministeriale  19  dicembre  2022
citato in premessa. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo  per
la registrazione ed e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 settembre 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1495