IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto  l'art.  107  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento  (UE)  1407/2013  relativo  ai  contributi  in
regime de minimis concessi dallo Stato; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022 relativa ad alcune  misure  di  emergenza  contro  la
peste suina africana in Italia; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste
suina africana come una malattia di categoria A che,  quindi  non  si
manifesta  normalmente  nell'Unione  e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate  ed,  in  particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi  2,  3,  e  4  del  regolamento  delegato  (UE)   2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  e  successive
modifiche ed integrazioni della Commissione del  16  marzo  2023  che
stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per  la  peste
suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione
del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di
esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo
della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione  (UE)
2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia  nelle
zone di restrizione  per  PSA  (zona  di  restrizione  I  e  zona  di
restrizione II); 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione
del 18 luglio 2023, recante  modifica  degli  allegati  I  e  II  del
regolamento  di  esecuzione  (UE)  2023/594  che  stabilisce   misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana; 
  Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che  ha
adottato il regolamento recante la disciplina  per  il  funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale
prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore  agricolo
continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA e  per  il  riordino  del  sistema  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28  luglio
2016, n. 154», come modificato  dal  decreto  legislativo  4  ottobre
2019, n. 116; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»,
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante  modifica  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.
179, concernente la riorganizzazione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste  (di
seguito MASAF); 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste,  prot.  29419,  del  20  gennaio  2023,
sull'azione  amministrativa  e  sulla  gestione  per   l'anno   2023,
registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212; 
  Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502,
registrata all' Ufficio centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
30 gennaio 2023 al n. 1423; 
  Vista  la  direttiva  del  direttore   generale   delle   politiche
internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023,
registrata all'Ufficio  centrale  di  bilancio  presso  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data
28 febbraio 2023 al n. 122; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 336168,  del  28  luglio  2022,  recante  «Intervento  a
sostegno delle aziende suinicole italiane,  che  hanno  subito  danni
indiretti a  seguito  delle  misure  sanitarie  di  contenimento  dei
focolai di Peste suina africana  (PSA)»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n.  216,  del  15
settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318,  ai  sensi
del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis
con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013; 
  Considerato che, per gli interventi previsti dal  predetto  decreto
ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si e'  provveduto  con  le
risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno  della
filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, cosi' come
quantificati dall'art. 26, comma 1  del  decreto-legge  n.  4/2022  e
rideterminati dall'art. 2, comma  2-quinquies  del  decreto-legge  n.
9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022; 
  Visto il decreto del direttore generale  della  Direzione  generale
per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica,  n.
637257 del 13 dicembre  2022,  con  il  quale  si  dispone  a  favore
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e  la
contestuale  liquidazione   della   somma   di   euro   25.000.000,00
(venticinquemilioni/00), mediante trasferimento  dei  predetti  fondi
sul conto di Tesoreria n. 23205 intestato al Ministero  dell'economia
e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti
a favore degli operatori della filiera  suinicola  che  hanno  subito
danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento  dei
focolai di Peste  suina  africana  (PSA),  cosi'  come  previsto  dal
decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022; 
  Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con
la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno
2023, si evidenzia la residua disponibilita' di  euro  19.644.443,25,
derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n.  336168,
del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a  favore  dei  beneficiari
del settore suinicolo; 
  Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023
(prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota  della  Direzione
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute (prot. MASAF  n.  279824  del  30  maggio  2023),  e  la
successiva del 26 giugno 2023  (prot.  n.  331152),  nelle  quali  si
evidenzia l'effettiva diffusione  dell'infezione  della  Peste  suina
africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e
di Reggio Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia,  del
6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono
indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti  a  restrizione
sanitaria di tipo II e I; 
  Vista l'ordinanza del commissario straordinario  alla  peste  suina
africana dell'11 luglio 2023 «Misure  di  controllo  ed  eradicazione
della peste suina africana»; 
  Considerato il perdurare della peste suina africana e  l'espansione
della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli
gia' definiti nell'Allegato 1 del summenzionato decreto  ministeriale
n. 336168, del 28 luglio  2022,  che  prevede,  nello  specifico,  un
intervento  finalizzato  al  sostegno  delle  imprese  della  filiera
suinicola  che  hanno  subito   danni   indiretti   a   seguito   dei
provvedimenti sanitari necessari per  la  prevenzione,  eradicazione,
contenimento della malattia  e  dal  blocco  delle  esportazioni  dei
prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio  2022
ed il 30 giugno 2022; 
  Ritenuto   obiettivo   strategico    proseguire    nel    sostenere
economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficolta' per  il
perdurare della peste suina africana; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta del 21 settembre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Si dispone, in continuita' con quanto gia' previsto dal  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  n.
336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di
alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo,  a  carico  delle  risorse
finanziarie residue  pari  ad  euro  19.644.443,25  per  le  medesime
tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana,
che ha subito danni indiretti a seguito  delle  misure  sanitarie  di
contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA),  nel  periodo
1° luglio 2022 -  31  luglio  2023.  E'  fatta  salva,  comunque,  la
possibilita' di ulteriori estensioni temporali e areali  del  decreto
ministeriale  n.   336168   del   28   luglio   2022,   in   funzione
dell'evoluzione  dello  stato  emergenziale  epidemiologico  e  delle
risorse finanziarie disponibili. 
  2. La presente misura di sostegno non attiene alla  concessione  di
terreni agricoli e zootecnici demaniali e  non  e'  inerente  ne'  e'
calcolata in base a terreni agricoli. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue: 
    a) Il  60%  e'  destinato  alle  piccole-medio  imprese  (PMI)  e
microimprese del settore della produzione agricola primaria; 
    b) Il 40% e' destinato al  settore  della  macellazione  e  della
trasformazione. 
  4. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione
agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del  regolamento
(UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali. 
  5.  Gli  aiuti  alle  PMI  e   microimprese   del   settore   della
trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del  regolamento
(UE) 1407/2013. 
  6.  Le  grandi  imprese  sono  escluse  dal  regime  di   esenzione
(regolamento UE 2022/2472) per  la  produzione  primaria,  mentre  le
stesse sono ammesse agli aiuti solo  nell'ambito  del  regime  di  de
minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo  alla  trasformazione  ed
alla macellazione.