IL DIRETTORE CENTRALE 
                        per la finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il comma 51 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva  ed
esecutiva,  relativa  ad  interventi  di  messa  in   sicurezza   del
territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa  in  sicurezza
di strade, contributi soggetti a rendicontazione  nel  limite  di  85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di  euro
per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2024 al 2031.»; 
  Visto il comma 51-ter che incrementa di  100  milioni  di  euro  le
risorse assegnate agli enti locali ai sensi del citato comma  51  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025; 
  Visto il comma  52,  ultimo  periodo,  del  medesimo  art.  1,  che
stabilisce che: «Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un  massimo
di tre  richieste  di  contributo  per  la  stessa  annualita'  e  la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione  degli
enti locali, a un intervento compreso negli  strumenti  programmatori
del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione»; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, che prevede la nullita'  degli  atti  amministrativi,  anche  di
natura regolamentare, che  dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di  progetti  di  investimento  pubblico  in
assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento  essenziale
dell'atto stesso; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dagli enti  locali  interessati
le  certificazioni  contenenti  i  dati  richiesti  dalle  richiamate
disposizioni  normative  al  fine  di  determinare,  con   successivo
provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare, in applicazione
dei criteri di priorita' ed,  eventualmente,  di  selezione  di  cui,
rispettivamente, ai commi 53 e 54 del citato art. 1  della  legge  n.
160 del 2019; 
  Visto il comma 53 del ripetuto art. 1 della legge n. 160 del  2019,
il quale fissa il seguente ordine  prioritario  di  assegnazione  dei
contributi: 
    a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    c)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con  precedenza  per  gli  edifici  scolastici  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente; 
  Visto il comma 54, il quale recita: «Ferme restando le priorita' di
cui al comma 53, qualora l'entita' delle richieste  pervenute  superi
l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a
favore degli enti locali che presentano  la  maggiore  incidenza  del
fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente  rispetto  al
risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione
del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40  per
cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni  del
Mezzogiorno»; 
  Visto il comma 55, del predetto art. 1 della legge n. 160 del 2019,
il quale recita: «Le informazioni sul fondo di cassa e sul  risultato
di  amministrazione  sono  desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione allegato al  rendiconto  della  gestione
trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli  enti
locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima,  non
hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i  documenti  contabili
di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e) e all'art. 3 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  122  del  26
maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.
Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i  termini
di approvazione del rendiconto  della  gestione  di  riferimento,  le
informazioni  di  cui  al  primo  periodo  sono  desunte  dall'ultimo
rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati»; 
  Visto il comma 56,  ultimo  capoverso,  il  quale  recita:  «...  A
decorrere dalla procedura di  assegnazione  per  il  2024,  gli  enti
beneficiari dei contributi relativi  al  biennio  precedente  possono
presentare istanza di finanziamento  delle  spese  di  progettazione,
solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio  di  cui
al  comma  57,  di  aver  completato   le   relative   attivita'   di
progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.»; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuto che per «enti locali», ai sensi dell'art.  2  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  si  intendono  i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni; 
  Considerato che e' stata attivata la piattaforma di Gestione  delle
linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema  di  Monitoraggio
delle opere pubbliche (MOP di cui al decreto legislativo n.  229  del
2011); 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,   di
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti; 
  Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere  il  contributo
erariale predetto per l'anno 2024; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione delle modalita' di presentazione
della richiesta di contributo, secondo un modello  informatizzato  di
certificazione   con   il   quale   gli   enti   locali    comunicano
telematicamente la richiesta di contributo attraverso la  piattaforma
di Gestione delle linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema
di  Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  (MOP  di  cui  al  decreto
legislativo n. 229 del 2011); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
  Considerato che la progettazione definitiva non e' piu' contemplata
tra i livelli di  progettazione  previsti  dall'art.  41  del  citato
decreto legislativo n. 36 del 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Enti locali potenzialmente destinatari 
                del contributo relativo all'anno 2024 
 
  1.  Hanno  facolta'  di  richiedere  il   contributo   soggetto   a
rendicontazione  a  copertura  della   spesa   per   i   livelli   di
progettazione, come definiti dall'art. 41 del decreto legislativo  31
marzo 2023, n. 36, relativa ad interventi di messa in  sicurezza  del
territorio  a  rischio  idrogeologico,  di  messa  in  sicurezza   ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del
patrimonio dell'ente, nonche' per investimenti di messa in  sicurezza
di strade, ponti  e  viadotti,  i  comuni,  le  province,  le  citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni
di comuni, presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -
Direzione centrale per la finanza  locale,  con  le  modalita'  ed  i
termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto. 
  2. Non possono presentare  la  richiesta  di  contributo  gli  enti
locali beneficiari del medesimo  contributo  nel  biennio  2022-2023,
assegnato rispettivamente con decreto del Ministero  dell'interno  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 giugno
2022 e con decreto del Ministero dell'interno del  28  ottobre  2022,
diffusi sul sito della Direzione centrale per la finanza locale nella
sezione «I Decreti», che non abbiano dimostrato, tramite i sistemi di
monitoraggio di cui al comma  57,  di  aver  completato  le  relative
attivita' di  progettazione.  La  verifica  del  completamento  delle
attivita' di progettazione e' basata sui seguenti parametri: 
    a.  affidamento  dell'incarico  di  progettazione   nei   termini
previsti dall'art. 3 del d.i. del 10 giugno 2022 e  dall'art.  3  del
decreto ministeriale 28 ottobre 2022; 
    b. approvazione della progettazione definitiva per i progetti per
i quali e' finanziata solo la progettazione definitiva;  approvazione
della progettazione  esecutiva  per  i  progetti  per  i  quali  sono
finanziate  le  progettazioni  definitiva  ed  esecutiva  o  la  sola
progettazione esecutiva. La data di approvazione e' rilevata  tramite
il campo  Data  fine  effettiva  della  scheda  Iter  procedurale  di
progetto. 
    c. non ha rinunciato al contributo. 
  3. La richiesta di contributo deve essere riferita ad  una  «nuova»
progettazione. Non puo' essere formulata richiesta di contributo  per
progettazioni gia' affidate. Rientrano nella definizione  di  «nuova»
progettazione anche le gare avviate dopo il 15 gennaio 2024  e  prima
dell'adozione del decreto interministeriale di cui al  comma  53  del
citato art. 1 della legge n. 160 del 2019. 
  4. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  in  esame  e'  sempre
richiesta l'acquisizione di un codice identificativo  di  gara  (CIG)
ordinario. Non e' consentito far uso dello smart-CIG. 
  5. I CUP contenuti nelle  richieste  sono  sottoposti  ad  apposito
controllo teso a verificarne la rispondenza  per  natura,  tipologia,
settore, sotto-settore e categoria.  Eventuali  difformita'  dei  CUP
precludono  la  possibilita'  di   perfezionare   la   richiesta   di
contributo. 
  6. Al fine di classificare correttamente, sul sistema CUP del DIPE,
i codici unici di progetto (CUP) e stilare la graduatoria di  cui  al
comma 54 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, si ricorda che: 
    1. i CUP vanno classificati per natura e tipologia  nel  seguente
modo: 
      i CUP di sola progettazione con una delle tipologie indicate: 
        natura - acquisto o realizzazione di servizi 02; 
        tipologia  -  11  studi  e  progettazioni  o   pianificazione
territoriale; 
        tipologia - 18 manutenzione straordinaria; 
        tipologia  -  20  studi  e  progettazioni  per  l'adeguamento
sismico; 
        tipologia - 21 studi e  progettazioni  per  il  miglioramento
sismico; 
        tipologia - 22 studi e progettazioni per nuova realizzazione; 
        tipologia - 23 studi e progettazioni per messa  in  sicurezza
(escluso dissesto idrogeologico); 
        tipologia - 26  studi  e  progettazioni  per  efficientamento
energetico; 
        tipologia  -  30   studi   e   progettazioni   per   dissesto
idrogeologico; 
      i CUP di lavori  (che  hanno  nel  quadro  economico  spese  di
progettazione) vanno classificati: 
        natura  -  realizzazione  di  lavori   pubblici   (opere   ed
impiantistica) 03; 
        tipologia - tutte  tranne  manutenzione  ordinaria  e  tranne
completamento manutenzione ordinaria. 
    2.  i  CUP  vanno  classificati  per  settore,  sotto-settore   e
categoria nel seguente modo: 
      nel caso di CUP per a) messa  in  sicurezza  del  territorio  a
rischio idrogeologico: 
        settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore - difesa del suolo 05; 
        categoria - tutte; 
        settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore  -  protezione,  valorizzazione   e   fruizione
dell'ambiente 11; 
        categoria - tutte; 
        settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore  -  riassetto  e  recupero  di  siti  urbani  e
produttivi 12; 
        categoria - tutte; 
        settore - infrastrutture ambientali e risorse idriche 02; 
        sotto-settore - risorse idriche e acque reflue 15; 
        categoria - tutte; 
      nel caso di CUP per b) messa in sicurezza di  strade,  ponti  e
viadotti: 
        settore - infrastrutture di trasporto 01; 
        sotto-settore - stradali 01; 
        categoria - tutte; 
      nel caso di CUP per c) messa in  sicurezza  ed  efficientamento
energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e
di altre strutture di proprieta' dell'ente: 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - sociali e scolastiche 08; 
        categoria - tutte; 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - abitative 10; 
        categoria - tutte; 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - sanitarie 30; 
        categoria - tutte; 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - difesa 32; 
        categoria - tutte; 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - direzionali e amministrative 33; 
        categoria - tutte; 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - giudiziarie e penitenziarie 34; 
        categoria - tutte; 
        settore - opere e infrastrutture sociali 05; 
        sotto-settore - pubblica sicurezza 36; 
        categoria - tutte.