IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con  l'obiettivo  specifico
di fornire agli Stati membri  il  sostegno  finanziario  al  fine  di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e  degli
investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Tenuto  conto  dei  principi  trasversali   previsti   dal   citato
regolamento (UE) 2021/241,  quali,  tra  l'altro,  il  principio  del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il
principio  di  parita'  di  genere,   l'obbligo   di   protezione   e
valorizzazione  dei   giovani   ed   il   superamento   del   divario
territoriale; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  2021/1056,  2021/1057,  2021/1058,
2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
giugno 2021; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Vista la misura 1.2 «Casa come primo luogo di cura e  telemedicina»
ricompresa nella componente 1 della Missione 6 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e la sub-misura 1.2.3  «Telemedicina  per
un migliore supporto ai pazienti cronici» che mira  a  1)  finanziare
progetti che consentano interazioni medico-paziente  a  distanza,  in
particolare  la  diagnostica  e  il  monitoraggio;  2)   creare   una
piattaforma nazionale per lo screening di  progetti  di  telemedicina
(in linea con quanto previsto dall'investimento 1.3 della Missione 6,
Componente 2; 3)  finanziare  iniziative  di  ricerca  ad  hoc  sulle
tecnologie digitali in materia di sanita' e assistenza; e che ha come
obiettivi: 
    realizzare almeno un progetto per regione sulla telemedicina come
strumento di supporto nella  gestione  dei  pazienti  cronici,  entro
dicembre 2023  (target  M6C1-8),  considerando  sia  i  progetti  che
saranno attuati nella singola regione sia quelli che  possono  essere
sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni); 
    raggiungere  almeno  200.000  persone  assistite  attraverso  gli
strumenti della telemedicina entro dicembre 2025 (target M6C1-9). 
  Visto il decreto 23 maggio 2022, n.  77,  «Regolamento  recante  la
definizione di modelli e standard  per  lo  sviluppo  dell'assistenza
territoriale nel Servizio sanitario nazionale»  del  Ministero  della
salute adottato di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di riforma dell'organizzazione territoriale sanitaria; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  di  29  luglio  2021,  n.  108,  recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Visto l'art. 2, comma 6-bis, del citato  decreto-legge  n.  77/2021
per il quale «le  amministrazioni  centrali  titolari  di  interventi
previsti dal PNRR  assicurano  che,  in  sede  di  definizione  delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal
Servizio centrale per il  PNRR  verifica  il  rispetto  del  predetto
obiettivo e, laddove necessario,  sottopone  gli  eventuali  casi  di
scostamento alla Cabina di regia, che  adotta  le  occorrenti  misure
correttive e propone eventuali misure compensative»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 77/2021 «In caso di mancato rispetto da parte  delle
regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi  e  impegni
finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti
attuatori,  consistenti  anche  nella  mancata  adozione  di  atti  e
provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero  nel
ritardo, inerzia  o  difformita'  nell'esecuzione  dei  progetti,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento degli obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR  e  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,
sentito il soggetto attuatore, il Consiglio  dei  ministri  individua
l'amministrazione,  l'ente,   l'organo   o   l'ufficio,   ovvero   in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di  adottare  gli  atti  o
provvedimenti  necessari  ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  o  di  altre  amministrazioni
specificamente indicate»; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  4,  del  citato
decreto-legge n.  77/2021  «Gli  enti  di  cui  al  comma  3  possono
accertare le entrate derivanti dal trasferimento  delle  risorse  del
PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione  di  riparto  o
assegnazione del contributo a proprio favore, senza  dover  attendere
l'impegno  dell'amministrazione  erogante,   con   imputazione   agli
esercizi di esigibilita' ivi previsti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  riprese  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali di rendicontazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
novembre 2021, recante «Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto
2021  di  assegnazione  delle  risorse   finanziarie   previste   per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze  semestrali  di  rendicontazione   per   la   trasformazione
digitale»; 
  Tenuto conto  che  la  citata  tabella  A  «PNRR  -  Italia  quadro
finanziario per amministrazioni titolari», cosi' come modificata  dal
citato decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  del  23
novembre 2021, finanzia  il  sub-intervento  di  investimento  «1.2.3
Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» della M6C1
con l'importo complessivo di 1.000.000.000,00 di euro  e  assegna  la
titolarita' al Ministero della salute con l'Agenzia nazionale  per  i
servizi sanitari regionali (AGENAS) come soggetto attuatore,  insieme
con il Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione  digitale
(MITD); 
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui
«Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con  cui  sono
state individuate le  risorse  finanziarie,  come  determinate  nella
decisione  di  esecuzione  del  Consiglio   UE   -   Ecofin   recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza dell'Italia", viene aggiornato  sulla  base  di  eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi  cui  esse  sono  destinate.  La  notifica  della   citata
decisione  di  esecuzione  del  consiglio   UE   -   Ecofin   recante
"Approvazione della valutazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  dell'Italia",  unitamente   al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  costituiscono  la
base giuridica di  riferimento  per  l'attivazione,  da  parte  delle
amministrazioni  responsabili,  delle  procedure  di  attuazione  dei
singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla
vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei
corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle  risorse  assegnate
ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale «con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037»; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
ottobre 2021 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23  novembre
2021, n. 279, recante «Procedure relative alla  gestione  finanziaria
delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all' art. 1, comma
1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art.  3,
comma 3, laddove si prevede che «Con  riferimento  alle  risorse  del
PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e
province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa
sanitaria del bilancio gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta
imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  finanziamento
specifico, in coerenza con l' art.  20  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118»; 
  Viste le seguenti circolari: RGS-MEF del 14 ottobre  2021,  n.  21,
recante  «Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   -
Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei  progetti
PNRR»; RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante  «Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi,  bandi
e altre procedure di attivazione degli investimenti»; RGS-MEF del  30
dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  -
Guida operativa per il rispetto del principio di non  arrecare  danno
significativo all'ambiente (DNSH)»; RGS-MEF del 31 dicembre 2021,  n.
33, «Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Nota  di
chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione
delle istruzioni tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -
addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza  del
c.d. doppio finanziamento»;  RGS-MEF  del  18  gennaio  2022,  n.  4,
recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  -  art.  1,
comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 -  Indicazioni  attuative»;
RGS-MEF del 24 gennaio  2022,  n.  6,  recante  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza  tecnica  per  le
amministrazioni titolari  di  interventi  e  soggetti  attuatori  del
PNRR»; RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante  «Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle  istruzioni
tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e  controllo  delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  15  settembre  2021
concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai  sensi
dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77; 
  Tenuto conto che il  Ministro  della  salute,  in  conformita'  con
quanto riportato nel verbale della seduta dell'11  ottobre  2021  del
Comitato interministeriale sulla transizione digitale operante presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha comunicato al  direttore
generale dell'Agenas l'intendimento di avvalersi della collaborazione
dell'Agenzia  quale  soggetto  attuatore  per  il  sub-intervento  di
investimento  PNRR  M6C1  1.2.3   «Telemedicina»,   nonche'   per   i
sub-interventi   1.2.2.   «COT-Progetto   pilota   di    intelligenza
artificiale» e 1.2.2. «COT-Portale della trasparenza» (nota prot. MdS
n. 0020115-P); 
  Considerato che in data 31 dicembre  2021  e'  stato  stipulato  un
accordo tra il Ministero della salute, la  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale   e
l'Agenas; 
  Tenuto conto che l'art. 3 dell'accordo del 31 dicembre 2021 assegna
all'Agenas, in qualita' di amministrazione attuatrice, il compito  di
garantire l'attuazione dei seguenti sub-interventi  di  investimento:
«COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale», «COT-Portale della
trasparenza»,  «Telemedicina»,  all'interno  dell'investimento   1.2:
«Casa come primo luogo di cura e telemedicina»; 
  Preso atto del ruolo di soggetto attuatore affidato ad Agenas per i
sopramenzionati sub-interventi di investimento; 
  Visto l'allegato 1 dell'accordo del 31 dicembre 2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni concernente  il  Piano  operativo,  con
l'articolazione e la pianificazione  delle  azioni  per  lo  sviluppo
delle linee del sub-intervento di investimento, i tempi di esecuzione
delle rispettive attivita' e l'impiego delle rispettive risorse; 
  Precisato che tale piano operativo  sara'  aggiornato  su  proposta
dell'Agenas sulla base delle nuove esigenze sopravvenute; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,   n.   4,
concernente «Misure urgenti in materia di  sostegno  alle  imprese  e
agli operatori economici, di lavoro, salute e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con cui l'Agenas
«assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la  sanita'  digitale
(ASD),  assicurando  il  potenziamento  della  digitalizzazione   dei
servizi  e  dei  processi  in  sanita'»,   al   fine   di   garantire
l'omogeneita' a  livello  nazionale  e  l'efficienza  nell'attuazione
delle  politiche  di  prevenzione  e  nell'erogazione   dei   servizi
sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, sulla base delle  Linee
guida   dell'Agenzia   per   l'Italia   digitale   (AgID)   per    la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e degli indirizzi del
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale; 
  Considerata la deliberazione 30 settembre 2021, n. 367, dell'Agenas
per  la  costituzione  del  gruppo  di  lavoro  telemedicina  e   del
sottogruppo per la definizione delle «Linee guida inerenti al modello
digitale   per   l'implementazione    dell'assistenza    domiciliare»
nell'ambito delle attivita' a supporto della Missione 6, component 1,
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Tenuto conto che il decreto del Ministro della salute del 1° aprile
2022  di  ricognizione   degli   interventi   e   sub-interventi   di
investimento del Piano nazione di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  ha
previsto, in conformita' a quanto indicato  dalle  schede  analitiche
approvate dalla Commissione europea «610  -  M6C1_Scheda»  e  «620  -
M6C2_Scheda», l'articolazione della  sub-misura  M6C1  1.2.3  in  due
sub-interventi  di  investimento:  M6C1  I  1.2.3.1  «Piattaforma  di
telemedicina», con una dotazione di risorse di euro 250.000.000,00, e
M6C1  I  1.2.3.2  «Servizi  di  telemedicina»,  con   una   dotazione
finanziaria  di  euro  750.000.000,00,  fermo  restando   l'ammontare
complessivo di risorse, pari a euro 1.000.000.000,00, assegnato  alla
sub-misura M6C1 1.2.3, come riportato nella  tabella  A  allegata  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto  2021
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato  il  decreto  ministeriale  del   21   settembre   2022
«Approvazione delle  linee  guida  per  i  servizi  di  telemedicina.
Requisiti funzionali e livelli  di  servizio»  con  cui  si  e'  dato
supporto alle regioni  e  province  autonome  per  la  definizione  e
composizione delle iniziative progettuali sui servizi di telemedicina
afferenti  il  sub  investimento   M6C1   I   1.2.3.2   «Servizi   di
telemedicina»  della  sub-misura  M6C1  1.2.3  «Telemedicina  per  un
miglior supporto ai pazienti cronici; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  30  settembre  2022
«Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e  diffusione
sul territorio nazionale, nonche' i meccanismi di  valutazione  delle
proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina
e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di  telemedicina»
recante le modalita' di definizione  dei  Piani  operativi  regionali
relativi ai servizi  minimi  di  telemedicina  per  la  realizzazione
dell'infrastruttura regionale di  telemedicina  come  definita  dalla
linee guida per i servizi di telemedicina e  il  relativo  fabbisogno
espresso da ciascuna regione e provincia autonoma; 
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.   1   del   citato   decreto
ministeriale del 30 settembre  2022,  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma secondo il format di cui  all'allegato  A  del  decreto,  ha
definito e condiviso il  proprio  fabbisogno  di  servizi  minimi  di
telemedicina,  nell'ambito  dei  rispettivi  piani  operativi,  anche
avvalendosi del supporto informatico e operativo di Agenas,  soggetto
attuatore dell'investimento; 
  Considerato che nel Piano operativo ciascuna  regione  e  provincia
autonoma ha definito il proprio fabbisogno complessivo in termini  di
infrastrutture software e hardware e di professionisti  necessari  ad
implementare  i  servizi  di  telemedicina  nell'ambito  dei   propri
contesti  sanitari,  specificando  quali  componenti  del  fabbisogno
intende garantire con soluzioni  di  telemedicina  gia'  esistenti  e
attive sul proprio territorio regionale e  quali  componenti  intende
acquisire nell'ambito del sub investimento M6C1 I 1.2.3.2; 
  Tenuto conto che Agenas ha acquisito i citati piani operativi delle
regioni e province autonome, ai  sensi  dell'art.  1  del  richiamato
decreto ministeriale del 30 settembre  2022,  e  ha  provveduto  alla
relativa  valutazione  da  parte   della   Commissione   tecnica   di
valutazione, istituita presso Agenas, ai  sensi  di  quanto  previsto
dall' art. 2 del medesimo decreto ministeriale del 30 settembre 2022; 
  Visto  la  congruita'  di  tutti  i  Piani  operativi  regionali  e
provinciali  espressa  dalla  Commissione  tecnica  di   valutazione,
istituita presso Agenas come previsto dal decreto ministeriale del 30
settembre 2022, e comunicata  alle  regioni/pubblche  amministrazioni
con nota protocollo n. 2023/0003036 (u) del 23 marzo 2023; 
  Vista l'approvazione degli stessi piani mediante atti  deliberativi
delle regioni e delle province autonome, a seguito  di  comunicazione
del parere  di  congruita'  espresso  dalla  Commissione  tecnica  di
valutazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  ministeriale
del 30 settembre 2022; 
  Considerato l'art. 1 del citato decreto del Ministro  della  salute
del 30 settembre 2022, secondo cui  Agenas  stipula  con  le  regioni
capofila apposite convenzioni volte a  regolare  lo  svolgimento  dei
compiti specificamente affidati alle regioni capofila, che consistono
nel  «provvedere,  anche  avvalendosi  delle  proprie   centrali   di
committenza,  alle  procedure  di  acquisizione   di   soluzioni   di
telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia», e cio' a
valle della acquisizione da parte di Agenas dei piani operativi e dei
fabbisogni di ciascuna regione e provincia autonoma e della  relativa
valutazione ai sensi dell'art. 2 del  medesimo  decreto  ministeriale
del 30 settembre 2022; 
  Tenuto conto che  le  procedure  di  gara  delle  regioni  capofila
soddisfano il citato fabbisogno per  la  quota  relativa  ai  servizi
minimi di telemedicina e per la componente  hardware  (postazioni  di
lavoro) necessaria per l'erogazione di tali  servizi,  come  previsto
rispettivamente  dall'allegato  B  e  dall'allegato  A  del   decreto
ministeriale del 30 settembre 2022; 
  Considerato che all'interno dei suddetti piani operativi sono stati
indicati tra l'altro da ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  il
numero di  pazienti  da  trattare  in  telemonitoraggio,  cosi'  come
riportati  all'interno  della  colonna  «pazienti  da   trattare   in
telemonitoraggio al T3 2026» nell'allegato 1 al presente decreto; 
  Rilevato  che  i  «pazienti  da   trattare   in   telemonitoraggio»
concorrono al raggiungimento del target M6C1-9 al T4 2025 che prevede
«Almeno   200.000   persone   assistite   sfruttando   strumenti   di
telemedicina», in quanto il telemonitoraggio rientra  tra  i  servizi
minimi di telemedicina previsti; 
  Tenuto  conto  del  target  M6C1-9,  i  pazienti  da  trattare   in
telemonitoraggio  sono  stati  riproporzionati  a  partire  dal  2024
secondo tali percentuali incrementali,  20%,  60%  e  100%,  come  da
allegato 1; 
  Considerato che il monitoraggio dei pazienti trattati con strumenti
di telemedicina verra' garantito attraverso la Piattaforma  nazionale
di telemedicina, di cui al sub-investimento 1.2.3.1 della component 1
della Missione 6 a partire dall'annualita' 2024; 
  Considerato che i soggetti beneficiari delle risorse  riconducibili
al sub-intervento di investimento M6C1  «1.2.3  Telemedicina  per  un
migliore supporto ai pazienti cronici» sono le regioni e le pubbliche
amministrazioni; 
  Considerato  l'art.  4  del  citato  decreto  ministeriale  del  30
settembre 2022 che prevede che con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e
la transizione digitale, sono assegnate alle regioni e alle  province
autonome le risorse previste dall'investimento PNRR  M6C1  1.2.3  per
l'acquisizione dei  servizi  di  telemedicina  da  loro  prescelti  e
approvati dalla Commissione tecnica di cui all'art.  2  del  medesimo
decreto ministeriale; 
  Tenuto conto del fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina  e
per la componente hardware  (postazioni  di  lavoro)  rilevato  dalle
regioni e dalle province autonome e  della  relativa  valutazione  ai
sensi dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale del 30  settembre
2022, per un ammontare complessivo di euro 527.101.620,00; 
  Ritenuto di ripartire tra le  regioni  e  province  autonome  parte
delle  risorse  del  PNRR  assegnate   per   il   sub-intervento   di
investimento  M6C1  1.2.3.2,   pari   a   euro   527.101.620,00   dei
750.000.000,00 euro  complessivamente  previsti,  che  concorrono  al
raggiungimento del target comunitario M6C1-9 da raggiungere entro  il
T4 2025, con l'allocazione  del  34%  delle  risorse  assegnate  alle
regioni del Mezzogiorno; 
  Ritenuto di ripartire con successivo  decreto  le  risorse  residue
corrispondenti  a  euro  172.898.380,00  secondo   un   criterio   di
ripartizione  che  prevede   una   riserva   minima   pari   a   euro
102.467.992,00 alle regioni del Mezzogiorno tale da garantire, per le
risorse  territorializzabili  pari  a  700.000.000,  al  netto  delle
risorse destinate ad Agenas pari a euro 50.000.000 per  le  finalita'
di Governo  dell'investimento  come  descritto  nel  Piano  operativo
allegato all'addendum all'accordo del 31 dicembre 2021,  il  rispetto
dell'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 77/2021; 
  Considerate   le   interlocuzioni   positive   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini  dell'esame  congiunto  con  la
Ragioneria  generale  dello  Stato,   anche   per   una   valutazione
preliminare di coerenza con i  requisiti  del  PNRR  ai  sensi  della
circolare RGS MEF n. 21/2021 richiamata in premessa; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, che ha
fornito parere favorevole sullo schema di decreto nella seduta del 21
settembre 2023 (Rep. atti n. 218/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse destinate alla realizzazione delle attivita' previste
per i Servizi di telemedicina (M6C1,  sub-investimento  1.2.3.2),  di
cui Agenas e' soggetto attuatore, ammontano ad euro 750.000.000,00.