IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, ed in particolare gli interventi denominati SRF02 «Fondi di mutualita' danni» e SRF03 «Fondi di mutualita' reddito»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto 31 gennaio 2019, n. 1104; Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411 recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016; Visto il decreto direttoriale 23 giugno 2022, n. 283333 di integrazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411; Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021 e, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente alla gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita' istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234; Ritenuto necessario individuare disposizioni chiare ed univoche per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualita' danni e dei fondi di mutualita' reddito che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115 di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 2 agosto 2023; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di riconoscimento, costituzione e gestione dei fondi di mutualita' danni e dei fondi di mutualita' reddito, di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021. 2. Le presenti disposizioni non si applicano al Fondo mutualistico nazionale istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.