IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE  E  DELLE
                               FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il Piano strategico nazionale della PAC  2023-2027  approvato
dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, ed in  particolare  gli
interventi denominati SRF02  «Fondi  di  mutualita'  danni»  e  SRF03
«Fondi di mutualita' reddito»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», cosi' come modificata dalla legge 3 agosto
2004,  n.  204,  con  il   quale   si   dispone   che   il   Ministro
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
nell'ambito  della  sua  competenza,  adotta,  con  proprio  decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  provvedimenti
amministrativi relativi alle  modalita'  tecniche  e  applicative,  e
secondo  criteri  obiettivi  in  modo  da  garantire  la  parita'  di
trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato  e
della concorrenza, direttamente  conseguenti  alle  disposizioni  dei
regolamenti e  delle  decisioni  emanati  dalla  Comunita'  economica
europea in materia di politica comune agricola e forestale,  al  fine
di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173  convertito  con
modificazioni dalla legge 16  dicembre  2022,  n.  204  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare, l'art. 3, comma 3 che dispone  che  le  denominazioni
«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179 recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  novembre
2019, n. 132,  cosi'  come  modificato  da  ultimo  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72; 
  Visto il decreto ministeriale  5  maggio  2016,  n.  10158  recante
disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei
fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di  cui
all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n.
1305/2013, cosi' come modificato dal  decreto  31  gennaio  2019,  n.
1104; 
  Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  2019,  n.  1411  recante
procedure attuative per il riconoscimento e la  revoca  dei  soggetti
gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  23  giugno  2022,  n.  283333  di
integrazione del decreto ministeriale 7 febbraio 2019, n. 1411; 
  Considerato  che  gli  interventi  previsti  dal  regolamento  (UE)
2115/2021 e, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente alla
gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio
2023; 
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2022, n.  667236  recante
disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la  gestione  ed
il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale  per  la  copertura
dei  danni  catastrofali  meteoclimatici  alle  produzioni   agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita' istituito con legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
  Ritenuto necessario individuare disposizioni chiare ed univoche per
il riconoscimento,  la  costituzione  e  la  gestione  dei  fondi  di
mutualita' danni e  dei  fondi  di  mutualita'  reddito  che  possono
beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento  (UE)  n.
2021/2115 di cui agli interventi SRF02 e SRF03 del  Piano  strategico
nazionale della PAC 2023-2027; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  nel
corso della seduta del 2 agosto 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  detta  la  disciplina  in   materia   di
riconoscimento, costituzione e gestione dei fondi di mutualita' danni
e dei fondi di mutualita' reddito, di cui  agli  interventi  SRF02  e
SRF03 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, che possono
beneficiare del sostegno di cui all'art. 76 del regolamento  (UE)  n.
2115/2021 del 2 dicembre 2021. 
  2. Le presenti disposizioni non si applicano al Fondo  mutualistico
nazionale istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.