IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata Sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 13  dicembre  1991,
recante «Disposizioni sui radiofarmaci e sugli allergeni», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 1991; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8  novembre  1996,
recante «Disposizioni concernenti la reiterazione  delle  domande  di
autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali,
ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25  marzo  1996,
n.  160,  e  successive  reiterazioni»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 266 del 13 novembre 1996; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.   23,
convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la determina direttoriale AIFA n. 2130/2017 del  22  dicembre
2017, modificata con successiva determina direttoriale  n.  1249/2018
del 1°  agosto  2018,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 11 del 15 gennaio 2018,  concernente  «Conclusione  della
fase transitoria per il rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione
in  commercio  dei  medicinali   allergeni   afferenti   al   decreto
ministeriale  13  dicembre  1991  e  conseguente  definizione   degli
adempimenti posti a carico delle aziende interessate»; 
  Preso atto degli esiti preliminari del  procedimento  di  cui  alla
richiamata  determina  n.  2130/2017   come   pubblicato   sul   sito
istituzionale dell'Agenzia; 
  Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Autorita' garante  della
concorrenza e del mercato con segnalazione AS1671 del 3 giugno  2020,
in merito alla  disciplina  che  regola  la  commercializzazione  dei
medicinali  allergeni  e  alla  necessita'  di  rivedere   l'impianto
normativo vigente; 
  Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo del  Ministero  della
salute, dietro specifica richiesta dell'Agenzia,  acquisito  a  prot.
61911 del 4 giugno 2020, relativo all'interpretazione dell'art. 5 del
decreto legislativo 219 del 2006 e, in particolare,  alla  produzione
di allergeni come NPP e all'importazione di NPP prodotti all'estero; 
  Rilevato  che  la  pratica  diagnostica  con  patch  test  richiede
l'impiego di apteni non sempre  in  possesso  di  autorizzazione  sul
territorio dell'Unione europea; 
  Tenuto conto che i medicinali  autorizzati  e  commercializzati  in
Italia e nel territorio dell'Unione non sono sufficienti a soddisfare
le esigenze cliniche attuali; 
  Viste le determine AIFA D.G.  n.  1334  del  10  novembre  2021  di
«Autorizzazione in via transitoria all'uso di apteni per  patch  test
in assenza di alternative cliniche in commercio» e AIFA  D.G.  n.  98
del 24  febbraio  2022  di  «Integrazione  dell'elenco  degli  apteni
contenuto nella determinazione DG 1334/2021 di autorizzazione in  via
transitoria  all'uso  di  apteni  per  patch  test  in   assenza   di
alternative cliniche in commercio»; 
  Tenuto conto, dell'attuale situazione di carenza di apteni  per  la
quale, in caso di mancanza di ulteriore proroga del  termine  di  cui
all'art. 1, comma 1, della citata determina n. 1334/2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 272 del 15 novembre 2021,
fissato al 16 novembre 2023,  potrebbe  discendere  un  blocco  delle
attivita' diagnostiche su tutto il territorio nazionale; 
  Preso  atto,  in  particolare,  delle  criticita'  complessivamente
emerse in merito alla indisponibilita' di apteni essenziali  ai  fini
della diagnosi e prevenzione delle dermatiti da contatto; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 13  settembre  2023
contenente «Modifiche ed integrazioni al  decreto  6  dicembre  2016,
recante "Aggiornamento delle tariffe vigenti e  determinazione  della
tariffe relative a prestazioni  non  ancora  tariffate"»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 250 del 25 ottobre  2023,
che ha previsto misure di agevolazione per le istanze di A.I.C. degli
allergeni; 
  Considerato, pertanto, il permanere della necessita' e dell'urgenza
di garantire, in via eccezionale, in assenza di alternativa  clinica,
l'uso degli apteni privi di A.I.C. e non  rientranti  nell'ambito  di
applicazione delle previsioni relative alla  commercializzazione  ope
legis, al fine di evitare il  rallentamento  o  l'interruzione  delle
attivita' diagnostiche,  a  garanzia  del  diritto  alla  salute  dei
pazienti; 
  Rilevata la necessita' di programmare e pianificare le attivita' di
valutazione dei dossier di A.I.C. degli apteni non  gia'  autorizzati
ai  sensi  della  normativa  vigente  in  altri  paesi  dello  Spazio
economico europeo,  anche  in  considerazione  dell'attuale  fase  di
riorganizzazione dell'Agenzia ai sensi dell'art. 3 del  decreto-legge
8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
16 dicembre 2022, n. 196; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della commercializzazione, le Aziende produttrici  degli
apteni riportati in allegato alla presente  determinazione  (Allegato
1) per i quali non sia gia' disponibile l'A.I.C.  o  l'autorizzazione
ope legis, sono tenute a  presentare  presso  il  competente  ufficio
dell'AIFA la domanda di A.I.C., ai  sensi  della  normativa  vigente,
entro trentasei mesi  a  decorrere  dalla  data  di  efficacia  della
presente determinazione. Qualora, per gli apteni citati  in  allegato
1, sia stata gia' rilasciata  un'A.I.C.  in  un  Paese  dello  Spazio
economico europeo, la domanda di A.I.C. secondo  procedura  di  mutuo
riconoscimento  puo'  essere  presentata  a  partire  dalla  data  di
efficacia della presente determina; per gli apteni citati in allegato
1 per il quali non sia stata gia' rilasciata tale autorizzazione,  le
domande di  A.I.C.  potranno  essere  depositate  a  partire  dal  1°
dicembre 2024. Ai fini  dell'uso  di  tali  prodotti  in  assenza  di
alternativa clinica, fino  alla  scadenza  del  predetto  termine  di
trentasei mesi, gli stessi potranno rimanere  in  commercio,  in  via
eccezionale, ai sensi della determina Aifa D.G. n.  1334/2021  citata
in  premessa,  fatta  salva  l'adozione  di  eventuali  provvedimenti
contrari  a  definizione  dei  singoli   procedimenti   autorizzativi
avviati. 
  2. I  prodotti  riportati  nell'Allegato  1  per  i  quali  saranno
presentate le domande di A.I.C. entro il termine di cui al  comma  1,
potranno rimanere in commercio, in via eccezionale, nelle more  della
conclusione del procedimento per il rilascio dell'A.I.C. e, comunque,
non oltre ulteriori ventiquattro mesi  dalla  scadenza  del  predetto
termine. 
  3. I prodotti riportati nell'Allegato 1 per  i  quali  non  vengano
presentate le domande entro  il  termine  di  cui  all'art.  1,  alla
scadenza  dello  stesso  non  potranno   ulteriormente   restare   in
commercio. 
  4. La produzione di apteni di cui al comma 1  e'  ammessa  solo  in
officine  di  produzione  che   abbiano   regolare   possesso   della
certificazione GMP (Good Manufacturing Practices) di cui al titolo IV
del  decreto  legislativo  n.  219/2006  e  per  le  quali  il   sito
responsabile per il rilascio dei lotti sia essere ubicato in un Paese
dello Spazio economico europeo. 
  5. Le  aziende  che  intendono  avvalersi  delle  disposizioni  del
presente provvedimento sono tenute a darne preventiva comunicazione a
mezzo   pec   all'indirizzo    protocollo@pec.aifa.gov.it    fornendo
indicazioni relativamente all'aptene che intendono  commercializzare,
al sito di produzione e di rilascio, e alla  relativa  certificazione
GMP e autorizzazione. 
  6. Restano ferme le  previsioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 219/2006.