IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  del  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi  1,  2  e  3,  del  predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  individua,  con  propri  decreti,  le  aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono  Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il  numero  massimo  degli
uffici  e  dei  servizi,  restando  l'organizzazione  interna   delle
strutture  medesime  affidata  alle  determinazioni  del   Segretario
generale  o  dei  Ministri  e  Sottosegretari  delegati,  secondo  le
rispettive competenze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, e  successive  modificazioni,  recante  la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in
particolare, l'art. 2,  relativo  alle  strutture  della  Presidenza,
l'art. 5 relativo ai poteri gestionali, l'art.  34-bis,  relativo  al
Dipartimento per i servizi strumentali; 
  Considerata l'esigenza di assicurare all'Ufficio stampa e relazioni
con i media del Presidente del Consiglio  dei  ministri  un  adeguato
supporto tecnico e operativo per le esigenze relative alla  copertura
fotografica, alle riprese e alla trasmissione del segnale audio video
in  occasione  della  preparazione  di  visite  di  Stato  o   eventi
istituzionali ai quali partecipino il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, i Ministri senza portafoglio o i  Sottosegretari  di  Stato
alla Presidenza del Consiglio; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  modificare   l'organizzazione   del
Dipartimento per i servizi  strumentali  in  modo  da  garantire  una
migliore funzionalita' dell'Ufficio stampa e relazioni con i media; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di  cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 34-bis del decreto del  Presidente  del  Consiglio
  dei ministri  1°  ottobre  2012,  concernente  le  strutture  della
  Presidenza. 
 
  1. All'art. 34-bis del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° ottobre 2012, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Il  Dipartimento  provvede,  in  un   quadro   unitario   di
programmazione  generale  annuale  e  pluriennale,  coerente  con  le
esigenze di funzionamento  della  Presidenza  e  compatibile  con  le
risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura  ed  alla
gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il
sistema messo a disposizione  da  Consip  S.p.a.  e  in  particolare:
provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza;
alla  programmazione  e  alla  realizzazione  delle  opere  e   degli
interventi manutentivi dei locali  e  degli  impianti;  predispone  e
gestisce i programmi di informatizzazione della  Presidenza,  curando
l'analisi funzionale, la progettazione  e  la  gestione  dei  sistemi
informativi automatizzati e  di  telecomunicazione,  anche  sotto  il
profilo della sicurezza e  della  riservatezza,  con  esclusione  dei
sistemi di  comunicazione  di  competenza  del  centro  comunicazioni
classificate presso l'Ufficio del Segretario generale e  fatte  salve
le attivita' di competenza dell'Ufficio  stampa  e  relazioni  con  i
media del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Dipartimento
gestisce le emergenze all'interno delle  sedi  della  Presidenza.  Il
Dipartimento, inoltre,  provvede  all'analisi,  alla  programmazione,
alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze
locative, di acquisizione  di  beni  e  servizi,  anche  nel  settore
informatico e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione
delle connesse  procedure  amministrative,  ivi  comprese  quelle  di
adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1  e
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il  monitoraggio  e  la
gestione  operativa  quale  referente  unico  della  Presidenza.   Il
Dipartimento  provvede,  altresi',  al  collaudo  e   alla   regolare
esecuzione delle opere e degli interventi  o  delle  prestazioni.  Al
Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e  protezione  ai
sensi della normativa sulla tutela della salute e  la  sicurezza  dei
lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione  dei
necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per
il personale - Ufficio del medico competente. Al  Dipartimento  fanno
capo i compiti di cui all'art. 17 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005,  n.  82,  recante  "Codice  dell'amministrazione  digitale"   e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  compatibilmente  con  le
funzioni istituzionali assegnate e le  esigenze  organizzative  delle
singole strutture della Presidenza  e  secondo  quanto  previsto  dai
decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del
2005».