IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli, mettendo a disposizione di alcuni Stati membri complessivo di euro 330.000.000 e destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera k) l'importo di euro 60.547.380, con possibilita' di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato; Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita' di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per l'erogazione degli aiuti; Visto l'art. 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che consente alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccita', di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in particolare l'art. 12 «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022»; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una societa' di capitali dedicata; Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto 30 dicembre 2022 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 25 febbraio 2023, recante «Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita'»; Visto il decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste concernente il «Prelevamento dal fondo di solidarieta' nazionale e riparto tra le regioni e la Provincia autonoma di Trento assegnazione di euro 100.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni causati dalla siccita' 2022»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre 2023 con il quale e' disposto, a valere Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, il cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma assegnata all'Italia con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023; Visti i decreti di declaratoria 12 settembre 2023, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2023, con i quali e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, delimitando i relativi comuni; Vista l'analisi condotta da ISMEA sulle stime previsionali delle perdite di redditivita' subite dai produttori agricoli per l'evento siccita' a livello nazionale e per l'evento alluvione, ivi compresi i collegati eventi franosi, nei territori, di cui ai sopracitati decreti di declaratoria 12 settembre 2023, delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana; Considerato che le ripercussioni sui costi di produzione derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nonche' gli effetti derivanti dagli eventi metereologici avversi, hanno interessato l'intero settore agricolo italiano; Considerato che, ai sensi del sopracitato regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, gli aiuti sono assegnati sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori interessati e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza; Tenuto conto del carattere di eccezionalita' riconosciuto dalla Commissione europea per siccita' e inondazioni che hanno interessato il territorio italiano, in considerazione del quale, con l'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, sono stati assegnati all'Italia maggiori fondi rispetto al proprio peso relativo nel comparto agricolo; Ritenuto di ripartire le risorse recate dal regolamento (UE) 2023/1465 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione, assegnando prioritariamente le risorse alle imprese agricole danneggiate dai sopracitati eventi alluvionali, ivi compresi i collegati eventi franosi, per un fabbisogno di euro 100 milioni e la restante dotazione finanziaria a parziale copertura del fabbisogno stimato per il sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi di produzione, sopra richiamate, hanno aggravato i danni derivanti dalla siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR; Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle suddette avversita' metereologiche; Considerato che, ai fini dell'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1465, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 31 gennaio 2024; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1465, in data 29 settembre 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha notificato alla Commissione europea attraverso la piattaforma informatica ISAMM, con modulo 898, le prescritte informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale, con particolare riguardo ai criteri utilizzati per determinare le modalita' di concessione degli aiuti; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2023; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione, finalita' e risorse finanziarie 1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 60.547.380 di fondi unionali. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre 2023, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1465, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma assegnata all'Italia con il medesimo regolamento. 3. L'importo derivante dalle risorse di cui ai commi 1 e 2, per un fabbisogno di euro 100 milioni, e' assegnato prioritariamente per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 4. L'importo residuo, derivante dalla differenza tra le risorse di cui ai commi 1 e 2 e l'importo assegnato ai sensi del comma 3, e' destinato al sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi di produzione registrati nel settore agricolo nel 2023, hanno aggravato i danni derivanti dalla siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, come accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 5. I risparmi di spesa registrati per il sostegno alle imprese agricole di cui al comma 3 sono utilizzati per incrementare le risorse finanziarie per il sostegno delle imprese di cui al comma 4. 6. Le risorse disponibili sono ripartite tra i beneficiari in base ai sostegni quantificati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, utilizzando prioritariamente le risorse di cui al comma 1 del presente articolo. 7. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.