IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  l'art.  51,  comma  4,  lettera  c-bis),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, recante testo unico delle imposte sui redditi, secondo
cui «...per i servizi di trasporto ferroviario  di  persone  prestati
gratuitamente, si assume,  al  netto  degli  ammontari  eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale  dei  trasporti  e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  una  percorrenza   media   convenzionale,   riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600  chilometri.
Il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto  dal  periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione...»; 
  Tenuto conto del decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili n. 43 del 25 febbraio  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella Serie generale  n.
107 del 9 maggio 2022, predisposto con riferimento al Conto nazionale
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili relativo agli anni
2019 e 2020, con il quale ai  fini  della  determinazione  in  denaro
della componente del reddito da lavoro dipendente da  assoggettare  a
tassazione, percepito sotto forma di concessione gratuita di  viaggio
dai dipendenti del settore  ferroviario,  si  prevede  l'applicazione
dell'importo  corrispondente  al  ricavo  da   traffico   medio   per
viaggiatori-chilometro pari a euro 0,079; 
  Considerato che il  Conto  nazionale  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 2021-2022,  alla  «Tab.  IV.1.1.3  -  Traffico  ferroviario
viaggiatori e merci sul territorio nazionale - Anni 2001, 2005, 2010,
2015,  2018-2021»,  riporta  quale  ricavo  da  traffico  medio   per
viaggiatori-chilometro, con riferimento al 2021,  un  valore  pari  a
euro 0,084; 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica del suddetto  decreto  n.
43 del 25 febbraio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito
da lavoro dipendente, percepito sotto forma di  concessione  gratuita
dai dipendenti del settore ferroviario, si applica,  con  riferimento
al valore determinato per l'anno 2021,  l'importo  corrispondente  al
ricavo da traffico  medio  per  viaggiatore-chilometro  pari  a  euro
0,084, come desunto dal Conto nazionale delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 2021-2022, per una percorrenza media convenzionale di 2.600
chilometri. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ed entra in vigore per il periodo di  imposta  successivo  a
quello in corso alla data della sua emanazione. 
    Roma, 9 novembre 2023 
 
                                                 Il Ministro: Salvini