IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020, con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Vista la direttiva 2019/883/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; Vista la direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare» - (legge «SalvaMare»); Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2019, recante «Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2022, recante «Approvazione del programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; Visto in particolare, l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2021, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica fissi con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualita' conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 211 del 15 giugno 2021; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Al fine di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, nonche' al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/958 della Commissione, del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi sul mercato e sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli Stati membri e il formato per la relazione di controllo della qualita' conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «decisione»), il presente decreto definisce il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.