IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio  2021,  n.  128,  avente  ad   oggetto   il   regolamento   di
organizzazione del Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare,
l'articolo 1,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il  Ministero  della
transizione ecologica in Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in
materia ambientale; 
  Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2018/851/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio», pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  226
dell'11  settembre  2020,  con  il   quale   sono   state   apportate
integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  2022,  n.  213,  recante
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE)  2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Vista la  direttiva  2019/883/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; 
  Vista  la  direttiva  2019/904/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5  giugno  2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Vista la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante «Disposizioni per  il
recupero dei  rifiuti  in  mare  e  nelle  acque  interne  e  per  la
promozione dell'economia circolare» - (legge «SalvaMare»); 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 15 febbraio  2019,  recante  «Aggiornamento
della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine  e
definizione dei traguardi ambientali»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
luglio 2022, recante «Approvazione del programma  di  misure  per  il
conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 
  Visto in particolare, l'articolo 8, comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 196  del  2021,  il  quale  prevede  che  il  Ministro
dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  fissi  con  decreto  di
natura non  regolamentare  il  tasso  minimo  nazionale  di  raccolta
annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica  per  il
riciclaggio; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/958  della  Commissione,
del 31 maggio 2021, che stabilisce il formato  per  la  comunicazione
dei dati e delle informazioni sugli attrezzi  da  pesca  immessi  sul
mercato e sui rifiuti di  attrezzi  da  pesca  raccolti  negli  Stati
membri e il formato per la  relazione  di  controllo  della  qualita'
conformemente  all'articolo  13,   paragrafo   1,   lettera   d),   e
all'articolo 13, paragrafo  2,  della  direttiva  (UE)  2019/904  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la rettifica della  decisione  di  esecuzione  (UE)  2021/958
della Commissione, del 31  maggio  2021,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, L 211 del 15 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al fine  di  prevenire  e  ridurre  l'incidenza  di  determinati
prodotti  di  plastica  sull'ambiente,  in   particolare   l'ambiente
acquatico, nonche' al fine di rispettare gli obblighi derivanti dalla
decisione di esecuzione  (UE)  2021/958  della  Commissione,  del  31
maggio 2021, che stabilisce il formato per la comunicazione dei  dati
e delle informazioni sugli attrezzi da pesca immessi  sul  mercato  e
sui rifiuti di attrezzi da pesca raccolti negli  Stati  membri  e  il
formato per la relazione di controllo  della  qualita'  conformemente
all'articolo  13,  paragrafo  1,  lettera  d),  e  all'articolo   13,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio (di seguito «decisione»), il presente decreto definisce
il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca
dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.