PRESIDENZA 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, concernente «Disciplina dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2022, concernente approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2023 e per il triennio 2023-2025; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022 con il quale sono state delegate  alcune  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei ministri  al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli e,  in  particolare,
l'art.  1,  lettera  m),  concernente  l'iniziativa   governativa   e
legislativa in materia  di  minoranze  linguistiche  e  territori  di
confine; 
  Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in  materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e in particolare gli
articoli 9 e 15; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345, concernente «Regolamento di attuazione della legge  15  dicembre
1999, n. 482, recante norme di tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche»,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60 e, in particolare, l'art. 8,  comma
1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri sono definiti, ogni tre anni, i criteri per l'attribuzione e
la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della  suddetta
legge; 
  Visti altresi' i commi 2, 3 e 5 del sopra  menzionato  art.  8  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  2  maggio  2001,  n.  345,
concernenti  le  modalita'  di  trasmissione  alla   Presidenza   del
Consiglio dei  ministri  dei  progetti  e  degli  interventi  che  si
intendono attuare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge
15 dicembre 1999, n. 482, quantificandone il fabbisogno, al  fine  di
ottenere il relativo finanziamento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
2023, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio  2023  con  il  n.
1246, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2023, concernente i criteri per
la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge  15
dicembre  1999,  n.  482,  relativo  al  triennio  2023-2025  ed   in
particolare gli articoli 2 e 5; 
  Visto il decreto legislativo 12 settembre  2002,  n.  223,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia  di
tutela della lingua e  della  cultura  delle  minoranze  linguistiche
storiche nella  regione»  che,  all'art.  1,  comma  4,  prevede  una
speciale  assegnazione  finanziaria  annua  per   l'esercizio   delle
funzioni amministrative connesse  all'attuazione  delle  disposizioni
recate dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  a
valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 16, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione  Sardegna  per  il
trasferimento delle funzioni in materia  di  tutela  della  lingua  e
della cultura delle minoranze linguistiche  storiche  nella  regione»
che  all'art.  5  prevede  una  specifica  assegnazione   finanziaria
annuale, a valere sugli stanziamenti autorizzati dal  bilancio  dello
Stato,  per  l'esercizio  delle  funzioni   amministrative   connesse
all'attuazione delle disposizioni contenute negli  articoli  9  e  15
della legge 15 dicembre 1999, n. 482; 
  Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8,  comma
4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio  2001,
n. 345, con i quali lo Stato, le regioni e la Provincia  autonoma  di
Trento si sono impegnati a collaborare in  fase  di  istruttoria,  di
erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti  di
intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato  art.
8; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 10 maggio 2023,  n.  51,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici,
di termini legislativi  e  di  iniziative  di  solidarieta'  sociale»
convertito con la legge 3 luglio 2023, n.  87,  che  ha  disposto  il
differimento dei termini previsti dall'art. 8, commi 2,  3  e  5  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; 
  Visto l'avviso pubblico per l'anno 2023 del Capo  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie e  relativi  allegati,  destinato
alle  amministrazioni  statali,  territoriali   e   locali   per   il
finanziamento dei  progetti  finalizzati  alla  valorizzazione  delle
lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante «Norme in materia  di  tutela  delle  minoranze  linguistiche
storiche»  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie e sul sito del Governo  in  data  23  maggio
2023  e  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana in data 27 maggio 2023 - Serie generale - n. 123; 
  Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati
trasmessi, entro la data del 7 luglio 2023, i  programmi  dettagliati
degli interventi previsti dagli  articoli  9  e  15  della  legge  15
dicembre 1999, n. 482, ai sensi dell'art.  10  del  decreto-legge  10
maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87,  che
ha  differito,  limitatamente   ai   fondi   relativi   all'esercizio
finanziario 2023, il termine di cui all'art. 8, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001; 
  Viste, altresi', le note delle regioni, con  le  quali  sono  stati
trasmessi, entro la data del 31 agosto 2023, i progetti di intervento
presentati dagli enti locali, nonche' quelli presentati dalle regioni
stesse, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 10  maggio  2023,  n.
51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87; 
  Accertato  che   gli   enti   richiedenti   sono   compresi   nelle
delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della  citata
legge 15 dicembre 1999, n. 482, ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001,  n.
345; 
  Vista la nota prot. DAR n. 22090 del  29  settembre  2023,  con  la
quale e' stata trasmessa, da parte del responsabile del procedimento,
la tabella riepilogativa  dell'istruttoria  contabile  con  l'importo
ammissibile al finanziamento  relativa  all'avviso  pubblico  -  anno
2023; 
  Considerato che la ripartizione degli stanziamenti assicura  quanto
disposto dal citato art. 5 del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 marzo 2023; 
  Sentito il Comitato tecnico  consultivo  per  l'applicazione  della
legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche,  come  da
verbale del 17 ottobre 2023; 
  Acquisito, ai sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 marzo  2023,  il  parere  della  Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 19 ottobre 2023, repertorio atti n. 146/CU; 
  Considerato che, nel bilancio di previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri per l'anno  finanziario  2023,  C.d.R.  7,  al
capitolo di spesa 484 e'  stata  attribuita  una  dotazione  di  euro
2.139.275,00 e al capitolo di  spesa  486  e'  stata  attribuita  una
dotazione di euro 919.485,00, per un totale di euro 3.058.760,00; 
  Tenuto  conto  che  con  decreto  del  Segretario  generale   della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 48/BIL, in data 23  febbraio
2023, e' stata disposta la  variazione  di  bilancio  in  aumento  in
termini  di  competenza  e  di  cassa  per  euro  1.141.573,89,  pari
all'importo residuo non impegnato al 31 dicembre 2022,  sul  capitolo
484  «Spese  connesse  agli  interventi  di  tutela  delle  minoranze
linguistiche storiche» del C.d.R. 7, piano di gestione n. 30; 
  Considerato  che  la  competenza  del  capitolo  di  spesa  n.  484
nell'esercizio 2023 risulta, pertanto, di euro 3.280.848,89,  di  cui
euro 2.139.275,00 P.G.1  ed  euro  1.141.573,89  P.G.30  e  che,  per
l'effetto, l'ammontare complessivo del fondo e' di euro 4.200.333,89; 
  Tenuto conto che da detto stanziamento una quota del  3%,  pari  ad
euro 126.010,02, e' destinata  alle  amministrazioni  statali  e  che
l'importo residuo complessivo ammonta ad euro 4.074.323,87; 
  Tenuto conto altresi', che a fronte dell'anzidetto importo di  euro
4.074.323,87,   in   virtu'   delle   rispettive   norme   statutarie
sopracitate, e' prevista l'assegnazione diretta alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia della somma di euro 826.494,65 e  alla  Regione
autonoma della Sardegna la somma di euro 1.045.104,81 per un  importo
complessivo di euro 1.871.599,46; 
  Considerato,  pertanto,  che  la  somma  residua   disponibile   da
destinare agli enti  locali  e  territoriali  risulta  pari  ad  euro
2.202.724,41; 
  Considerato che  a  seguito  dell'esame  e  della  valutazione  dei
progetti presentati dagli enti interessati sono risultati ammissibili
progetti per un importo di euro 2.470.165,21 a fronte della  suddetta
residua somma disponibile di euro 2.202.724,41 e che tale  somma  non
copre tutte le richieste risultate ammissibili al finanziamento; 
  Considerato che i progetti presentati e ritenuti ammissibili per le
lingue occitana e albanese superano i limiti indicati  nella  tabella
«F»  allegata  all'avviso  pubblico  2023,  rispettivamente  di  euro
105.910,83 ed euro 520.089,43 per un totale di euro 626.000,26; 
  Considerato che, a seguito dell'esame e della valutazione di  n.  2
progetti pervenuti dall' Universita' degli studi di Udine C.I.R.F.  e
dalla  Prefettura  UTG  di  Trieste,  gli   stessi   sono   risultati
finanziabili per un importo di euro 31.787,00 di cui euro 24.800,00 a
favore di amministrazione statale  provvista  di  tesoreria  ed  euro
6.987,00 a favore di funzionario delegato di contabilita'  ordinaria,
con un residuo di euro 94.223,02; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'utilizzo  della  suddetta
somma  residua  di  euro  94.223,02  in  favore  degli   altri   enti
interessati nonche' all'utilizzo delle risorse destinate per le altre
lingue  ammesse  a  tutela,  pari  ad  euro  complessivi  358.559,46,
risultate eccedenti rispetto alle richieste pervenute; 
  Tenuto conto che dalla citata somma di euro 626.000,26, detratte le
somme sopra indicate di euro 94.223,02 e di euro  358.559,46  risulta
una residua differenza negativa di euro 173.217,78; 
  Ritenuto pertanto di eliminare l'anzidetta differenza attraverso la
riduzione proporzionale dell'importo  in  eccedenza,  per  le  lingue
occitano e albanese, rispetto  a  quanto  previsto  per  le  medesime
lingue, cosi' determinata: 
    euro 29.308,45 per la lingua occitana; 
    euro 143.909,33 per la lingua albanese; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29   recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  b),  di  modifica
dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con  l'inserimento
del comma 2-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni esposte in premessa, i finanziamenti previsti
dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,  relativi
all'anno 2023, pari ad euro 4.200.333,89 sono ripartiti come indicato
negli articoli 2 e 3 e nell'elenco allegato al presente decreto.