Art. 1
Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 4, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646» sono sostituite alle seguenti «negli articoli
1, 4 ((e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al)) decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n.
159))»;
2) al comma 7, lettera b), le parole «al comma 9», sono
sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «((10. Nei
confronti)) del titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta per
gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal
Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale((; si applicano)) le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica
sicurezza l'espulsione e' disposta dal prefetto. Avverso il
provvedimento del prefetto puo' essere presentato ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo
13, comma 3.»;
b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole
«nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4 ((e 16 del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al))
decreto legislativo 6 settembre 2011, ((n. 159))»;
c) all'articolo 13:
1) al comma 3 ((sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi)):
«Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo
straniero e' sottoposto a una delle misure amministrative di
sicurezza di cui al ((titolo VIII del libro primo del codice
penale)), l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto
comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato
di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le
disposizioni di cui al quinto e sesto periodo ((del presente
comma)).»;
2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1» sono inserite le
seguenti «((del presente articolo e all'articolo)) 9, comma 10,
((primo periodo,))»;
3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di
espulsione disposta ai sensi» sono inserite le seguenti:
«dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;
d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non e' stata
disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma
10, e dell'articolo»;
((d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono
sostituite dalla seguente: «ordina»));
e) all'articolo 17, al comma 1:
1) al primo periodo, le parole «e' autorizzato» sono sostituite
dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo
difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice
davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il
pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta
giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini
preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
2. ((All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, le parole:)) «ai sensi dell'articolo 13, comma
1,» sono sostituite dalle seguenti((:)) «ai sensi degli articoli 9,
comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9, comma
10, ((primo periodo))».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di» sono
inserite le seguenti: «espulsione per gravi motivi di pubblica
sicurezza ((degli stranieri)) in possesso del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;
b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione del provvedimento
di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto per
gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma
10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero di».
((b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni
dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni».
4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino
di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando
ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di
tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale,
nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente
articolo, puo' sostituire la pena della reclusione con la misura
dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel
territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della
pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e'
definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.»;
b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 » sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 11 e 12 ».
4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, le parole: «entro trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 9, 9-bis, 13, 14,
comma 1-bis, 15, comma 1, e 17, comma 1, del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo). - 1. Lo straniero in possesso, da almeno
cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validita', che dimostra la disponibilita' di un reddito non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel
caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29,
comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia
fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente
per territorio, puo' chiedere al questore il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.»
1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di
protezione internazionale come definita dall' articolo 2 ,
comma l, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251 , reca, nella rubrica "annotazioni", la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di
lungo periodo allo straniero titolare di protezione
internazionale, la responsabilita' della protezione
internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali
che ne disciplinano il trasferimento, e' trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale
Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la
dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome
dello Stato membro] il [data]" e' aggiornata, entro tre
mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e' stata trasferita e la data del
trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso
di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro
Stato membro riconosce al soggiornante la protezione
internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato
membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre
mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" e'
apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta
da [nome dello Stato membro] il [data] "
1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-
bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione
relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1,
ferma restando la necessita' di indicare un luogo di
residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c),
del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari
di protezione internazionale che si trovano nelle
condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a
fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti
pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente
alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura
del quindici per cento del relativo importo.
2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo attesta il riconoscimento permanente del
relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi
4-bis, 7, 10 e 10-bis. Il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato entro novanta
giorni dalla richiesta, e' valido per dieci anni e, previa
presentazione della relativa domanda corredata di nuove
fotografie, e' automaticamente rinnovato alla scadenza. Per
gli stranieri di eta' inferiore agli anni diciotto la
validita' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e' di cinque anni. Il permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validita'
costituisce documento di identificazione personale ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo e' subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di
conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di
ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non
e' richiesto il superamento del test di cui al primo
periodo.
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica allo straniero titolare di protezione
internazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno
di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma
12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ovvero hanno chiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
c) hanno chiesto la protezione internazionale come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in
attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di
breve durata previsto dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle
missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975
sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con
organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo non puo' essere rilasciato agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento
di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto altresi' della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero.
4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi
di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e
18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei
casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al
comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo
in presenza dei requisiti previsti dal presente testo
unico.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1,
non si computano i periodi di soggiorno per i motivi
indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al
comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di protezione internazionale in base alla quale la
protezione internazionale e' stata riconosciuta.
6. Le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al
comma 1e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di
salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 10;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni
per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione
per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione
europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per
un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale e' stato revocato il
permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del
comma 7, puo' riacquistarlo, con le stesse modalita' di cui
al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al
comma 1, e' ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta l'espulsione e'
rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro
dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale; si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando
ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione
e' disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del
prefetto puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica
l'articolo 13, comma 3.
10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul
territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami
familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
di tali vincoli con il Paese di origine.
11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di
protezione internazionale, e dei suoi familiari,
l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha
riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma
da parte di tale Stato della attualita' della protezione.
Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che
ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19,
comma 1.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo puo':
a) fare ingresso nel territorio nazionale in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio
nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivita' lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle
che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta
allo straniero. Per lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di
quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione
del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per
l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul
territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. E' autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato.
13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul
territorio nazionale dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare
di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando
nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso e'
riportato che la protezione internazionale e' stata
riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si
provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo
straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta
dall'Italia.»
«Art. 9-bis (Stranieri in possesso di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro). - 1. Lo straniero, titolare di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in
corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi,
al fine di:
a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli
5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui
all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa
dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
non occasionali, di importo superiore al doppio
dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una
assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e in
possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo
30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto
in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo
nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero
di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito
l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e'
rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali
condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche',
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del
medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene
conto dell'eta' dell'interessato, della durata del
soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di
origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e'
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano
i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo
Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e
l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio
dell'Unione europea. Nei confronti dello straniero il cui
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea
riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di
protezione internazionale, come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e'
effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la
protezione internazionale, previa conferma da parte di tale
Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano
i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo'
essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea,
sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di
cui all'articolo 19, comma 1.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro
novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio
e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
di protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato
il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
della protezione internazionale ovvero se tale protezione
sia stata revocata con decisione definitiva. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e'
aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale
trasferimento.
8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta,
sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che
hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in tali Stati membri.
8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della
protezione internazionale ovvero dal trasferimento
all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a
richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.»
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non e' stato
respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto la proroga del visto o il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando la
proroga del visto o il permesso di soggiorno siano stati
revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso
di soggiorno sia scaduto da piu' di sessanta giorni e non
ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e'
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n.
68, ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi e' stata
annullata o revocata ovvero se lo straniero e' un
soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, o
nel caso in cui sia scaduta la validita' della proroga del
visto;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne. In tali casi, lo straniero
puo' essere destinatario di un divieto di reingresso nel
territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente
comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale
e opera per un periodo non inferiore a un anno e non
superiore a tre anni.
2-quater. Salvi i casi di esenzione, e' fatto obbligo
ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il
regolamento (UE) 2017/2226 di fornire i dati biometrici
richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in
uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento
(UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-ter.
2-quinquies. L'autorita' di frontiera, all'atto della
registrazione in uscita dello straniero, informa
l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter e'
disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di
frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti al singolo caso. L'autorita' di
frontiera informa altresi' lo straniero che, nel caso in
cui, in occasione del controllo in uscita, non sia
dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative
all'adozione del provvedimento di divieto saranno
notificate, anche con ricorso a modalita' telematiche,
all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del
modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di
richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile
residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si
applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 7. L'autorita' di frontiera comunica allo straniero
che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla
data del rintraccio in frontiera potra' far pervenire al
questore, anche a mezzo del servizio postale o per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.
2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma
2-ter e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che
ha adottato il provvedimento. La procura al difensore puo'
essere rilasciata innanzi all'autorita' consolare italiana
competente per territorio.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4.
Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita'
giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la
misura del trattenimento presso un centro di permanenza per
i rimpatri ai sensi dell'articolo 14. Salvo quanto previsto
all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero e'
sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza
di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale,
l'espulsione e' disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto
comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la
misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e
sesto periodo del presente comma.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non e' ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13,
13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Abrogato
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una
delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,
comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione
dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di
una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle
seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per
caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo
straniero della facolta' di richiedere un termine per la
partenza volontaria, mediante schede informative
plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4, ad eccezione
della lettera f), il questore comunica immediatamente e,
comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento
alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore
di allontanamento dal territorio nazionale e' sospesa fino
alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida
si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo
straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un
difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo
straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che
ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei
centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14,
salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo
in cui e' stato adottato il provvedimento di allontanamento
anche prima del trasferimento in uno dei centri
disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14
ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale
ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del
questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di
convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello
straniero, sino alla definizione del procedimento di
convalida in strutture diverse e idonee nella
disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Qualora le condizioni di cui al periodo precedente
permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice
puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso
l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione
dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le
strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti
garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il
rispetto della dignita' della persona. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-bis.1. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui all'articolo 14 del
presente testo unico nel quale lo straniero e' trattenuto,
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con
decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e
nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5
del predetto articolo 6.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo
periodo, la tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice,
il trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
nonche' ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente
articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo'
essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui
durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma
13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo'
essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione
che fornisca la prova di avere lasciato il territorio
nazionale entro il termine di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13, anche nel caso
di espulsione disposta dal giudice, e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali
con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in
vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero
che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello
Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare
la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.»
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - (omissis)
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
(omissis)»
«Art. 15 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza
e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione). - 1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice
ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente
pericoloso.
(omissis)»
«Art. 17 (Diritto di difesa). - 1. Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale puo' essere
autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo
fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per
i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o
grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore,
anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del
provvedimento di allontanamento o del suo difensore.
Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta
opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al
giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il
giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto
non impugnabile entro trenta giorni dal deposito
dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari
decide il giudice delle indagini preliminari.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 119, comma 1, del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonche'
i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi
di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo
22, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle
procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in materia di impianti di generazione di energia elettrica
di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia
elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti
di importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per
la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive
avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo,
previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai
sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice
amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello
straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi degli
articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli
adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155;
m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli
articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti
necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli
idrocarburi, nonche' rispetto agli atti riferiti a tali
infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale
strategica, alla verifica di assoggettabilita' e alla
valutazione di impatto ambientale e a tutti i
provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati
dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' agli atti che definiscono l'intesa
Stato-regione;
m-octies) i provvedimenti che si assumono lesivi di
diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione
professionale a carattere sindacale tra militari che lo
rappresenta.
(omissi)»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo). - 1.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 10, primo
periodo, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto
puo' disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad
una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
(omissis)»
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69), come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Delle controversie in materia di espulsione
per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, nonche' allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro
familiari). - 1. Le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del provvedimento di espulsione disposta dal
prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di
pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di
cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono
regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro quindici giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro trenta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio
personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo
5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere
luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione,
salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente
decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica
sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve
lasciare immediatamente il territorio nazionale.»
«Art. 18 (Delle controversie in materia di espulsione
dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione
europea). - 1. Le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal
prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui
ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', entro venti giorni dalla notificazione
del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a
spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato a cura della
cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento
almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento
impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo'
stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari
appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono
esenti da ogni tassa e imposta.
9. La sentenza che definisce il giudizio non e'
appellabile.»
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 20-bis del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Limitazioni al diritto di ingresso e di
soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza,
puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di
pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono
quando la persona da allontanare appartiene ad una delle
categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio
1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di
cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne
pronunciate da un giudice italiano per uno o piu' delitti
riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo
primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza
sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali
della persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando
ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del
presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne
per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie
indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di
cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione
o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'
straniere.
3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di
un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea
una sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover
irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre
anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo
163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai
commi 4 e 5 del presente articolo, puo' sostituire la pena
della reclusione con la misura dell'allontanamento
immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale per un periodo corrispondente al doppio della
pena irrogata.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis,
l'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore,
anche se la sentenza non e' definitiva. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati
nel rispetto del principio di proporzionalita' e non
possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne'
da ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento,
si tiene conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua eta', della sua situazione
familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di
cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello
Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno
soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci
anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia
necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono
giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel
territorio nazionale sono solo quelle con potenziale
epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della
sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie
contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le
malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel
territorio nazionale non possono giustificare
l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza
dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli
altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
dal prefetto del luogo di residenza o dimora del
destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari,
sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui
comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue
francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e'
notificato all'interessato e riporta le modalita' di
impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale
che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere
ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la
durata del divieto di reingresso che non puo' essere
superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i
motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
casi.
11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi
di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore
qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza
dell'allontanamento perche' l'ulteriore permanenza sul
territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario
del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il
termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal
territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del
provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento puo' presentare domanda di revoca del
divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del
divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare
l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno
motivato la decisione di vietarne il reingresso nel
territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla
sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che
ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante
l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di
ingresso nel territorio nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di
allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, e' punito con la
reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento
per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la
pena della reclusione con la misura dell'allontanamento
immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni.
L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore,
anche se la sentenza non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione
fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio
nazionale in violazione della misura dell'allontanamento
disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con
rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il
giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme
del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al
presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle
segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o
di dimora del destinatario del provvedimento.»
«Art. 20-bis (Procedimento penale pendente a carico
del destinatario del provvedimento di allontanamento). - 1.
Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
di cui all'articolo 20, commi 3-bis, 11 e 12, sia
sottoposto a procedimento penale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende
concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo
13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora si proceda per i reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia
relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo
nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura
cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di
reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero
parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a
rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del
provvedimento, per il tempo strettamente necessario
all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e'
necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza
dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su
documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento, o del suo difensore.»