Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano». Considerato che la richiesta di riconoscimento e' stata presentata dall'Associazione produttori Erbazzone Reggiano con sede a viale Timavo n. 43/2 - 42121 Reggio Emilia e che il predetto Gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511; Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale, si e' pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano»; Il Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste acquisito il parere della Regione Emilia-Romagna, competente per territorio, circa la richiesta di riconoscimento della IGP Erbazzone Reggiano, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Erbazzone Reggiano». Tale pubblicazione assolve sia a quanto previsto dall'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 che a quanto previsto dell'art. 6-ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2022/891 come da comunicato del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Divisione PQA IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.