IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani  strategici  che
gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica  agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.  1305/2013
e (UE) 1307/2013; 
  Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990),  e  in
particolare l'art. 4, comma  3,  con  il  quale  si  dispone  che  il
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  nell'ambito  di  sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel  territorio  nazionale  dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Vista la legge  12  dicembre  2016,  n.  238  recante:  «Disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino»; 
  Visti, in particolare, l'art. 13 della legge n. 238/2016, il  quale
stabilisce  termini  perentori  per  la  detenzione  in  cantina  dei
sottoprodotti della vinificazione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138 con il quale
sono  state  adottate  le  disposizioni  applicative  dell'intervento
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del  citato  decreto,  il
quale stabilisce, tra l'altro, i termini entro i quali effettuare  la
consegna dei sottoprodotti in distilleria; 
  Ritenuto necessario riformulare le disposizioni contenute al citato
art. 4 per armonizzarle con quanto riportato all'art. 13 della  legge
n. 238/2016, al fine di evitare  possibili  interpretazioni  difformi
delle diposizioni vigenti; 
  Ritenuto, altresi', necessario inserire la clausola  di  invarianza
finanziaria; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
espresso nella seduta del 19 ottobre 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 30  marzo  2023,  n.
185138 e' sostituito dal seguente: 
 
                               Art. 4. 
 
                               Termini 
 
  1. La consegna ai distillatori, compresa quella che avviene  presso
i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica di  cui  all'art.  13,
comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n.  238,  o  il  ritiro  sotto
controllo, di cui all'art. 6 del presente decreto, e' effettuata: 
    per le vinacce, entro trenta giorni,  elevati  a  novanta  per  i
produttori di quantitativi inferiori a 1.000  ettolitri,  dalla  fine
del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell'art. 10, commi 1  e
4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238; 
    per le fecce, entro il  31  luglio  di  ciascuna  campagna,  come
stabilito all'art. 14, comma 2, del regolamento (UE)  n.  2019/934  e
nel rispetto di quanto previsto all'art. 13 della legge  12  dicembre
2016, n. 238. 
  In deroga alle previsioni del comma  1,  e'  sempre  consentito  il
ritiro sotto controllo delle fecce ottenute dalla produzione del vino
DOP Colli di Conegliano Torchiato  di  Fregona  e  dei  sottoprodotti
ottenuti dalla produzione del vino  DOP  Colli  Bolognesi  Pignoletto
Passito. 
  I produttori e  coloro  che  abbiano  proceduto  ad  una  qualsiasi
trasformazione delle uve registrano  le  operazioni  di  ottenimento,
consegna e ritiro in  conformita'  con  le  disposizioni  di  cui  al
regolamento (UE) n. 2018/273 al regolamento (UE) n.  2018/274  ed  al
decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293. 
  2. Dopo l'art. 17 e' inserito il seguente articolo: 
 
                              Art. 18. 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente  decreto  nei  limiti  delle  risorse
umani, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
    Roma, 26 ottobre 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1609